IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed,  in
particolare, gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di  servizi  di  interesse  economico  generale  (GUUE
2012/C 8/02)  e  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  106,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni  del  regolamento
CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1008/2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n.
268 del 16 novembre 2017, recante imposizione di  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte Elba Marina  di  Campo-Pisa  e  viceversa,  Elba
Marina di Campo-Firenze e  viceversa,  Elba  Marina  di  Campo-Milano
Linate e viceversa; 
  Considerato il mancato impegno da parte della Regione Toscana delle
somme all'uopo stanziate; 
  Vista legge regionale n. 77 del 27 dicembre  2017,  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte prima  del  27
dicembre  2017,  avente  ad  oggetto   «Disposizioni   di   carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno  2018»  ed
in  particolare  l'art.   11   «Disposizioni   per   la   continuita'
territoriale  dell'Isola  d'Elba»  in  forza  del  quale  la   giunta
regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Enac,
fino  all'importo  massimo  di  €  1.050.000,00  -  articolato  in  €
350.000,00 per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020  -  per  un
ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno
2013), a seguito di  specifico  accordo  al  fine  di  concorrere  al
pagamento degli oneri di servizio  pubblico  per  l'effettuazione  di
collegamenti aerei volti ad assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con
il vettore che assicura i collegamenti; 
  Considerata la necessita' di precisare la fonte di finanziamento di
provenienza regionale  per  assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei onerati,  cosi'  come
definiti con decreto ministeriale n. 497 del  25  ottobre  2017,  che
siano adeguati, regolari, continuativi e da  svolgersi  con  voli  di
linea tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa,  Firenze  e  Milano
Linate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre  2017  e'  modificato
cosi' come di seguito indicato: 
    la premessa: 
      «Vista legge regionale n. 89 del 27 dicembre  2016,  pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30  dicembre
2016, avente  ad  oggetto  «Disposizioni  di  carattere  finanziario.
Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017» ed in particolare
l'art. 1 «Disposizioni per  la  continuita'  territoriale  dell'Isola
d'Elba» in forza del quale la  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad
erogare contributi straordinari all'Enac, fino all'importo massimo di
€ 1.050.000,00 (per il triennio successivo a quello in essere) per un
ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno
2013), al fine di concorrere al pagamento  degli  oneri  di  servizio
pubblico  per  l'effettuazione  di  collegamenti   aerei   volti   ad
assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba in relazione
al contratto di servizio stipulato con  il  vettore  che  assicura  i
collegamenti; 
      Vista legge regionale n. 30  del  4  luglio  2017  «Continuita'
territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche  alla  legge  regionale  n.
89/2016» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.
26 del 5 luglio 2016 che modifica il preambolo della legge  regionale
n.  89/2016,  introducendo,  dopo  le  parole  «con   il   territorio
regionale», «e nazionale», e  precisa  che  il  concorso  finanziario
della Regione e' finalizzato a garantire la continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba con il territorio regionale e nazionale;» 
    e' sostituita da: 
      «Vista legge regionale n. 77 del 27 dicembre  2017,  pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte prima  del
27 dicembre  2017,  avente  ad  oggetto  «Disposizioni  di  carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno  2018»  ed
in  particolare  l'art.   11   «Disposizioni   per   la   continuita'
territoriale  dell'Isola  d'Elba»  in  forza  del  quale  la   giunta
regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Enac,
fino  all'importo  massimo  di  €  1.050.000,00 -  articolato  in   €
350.000,00 per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020  -  per  un
ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno
2013), a seguito di  specifico  accordo  al  fine  di  concorrere  al
pagamento degli oneri di servizio  pubblico  per  l'effettuazione  di
collegamenti aerei volti ad assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con
il vettore che assicura i collegamenti;» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) 
    Roma, 27 febbraio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Delrio