IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
«Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in
legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria», e in particolare l'articolo 2;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista
dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse
nella riunione del 28 luglio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo unico
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria» come modificato
dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251,
sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente
lettera «a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale,
determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA
complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA
all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della
quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA,
l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia
rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati rilevati
dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.»;
al quarto comma, la parola «decreto» e' sostituita con la parola
«decreti»; la parola «adottato» e' sostituita con la parola
«adottati»; dopo le parole «all'imposta sul reddito delle persone
fisiche» sono aggiunte le parole: «e della compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1965, n. 235.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
recante «Approvazione dello statuto della Regione
siciliana», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in
legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2.
Note:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965, n. 1074, e' citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto
della Regione siciliana, spettano alla Regione, oltre alle
entrate tributarie da essa direttamente deliberate:
a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per
l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in
attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad
uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota
relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:
1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni
dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle
certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e
per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel
territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle
persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio
regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di
accertamento e di controllo effettuate dalle
amministrazioni finanziarie statali e regionali nei
confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel
territorio regionale;
a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente
l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al
gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio
dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei
rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata
all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA,
l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie
in Sicilia rispetto a quella nazionale, cosi' come
risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno
disponibile.
b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o
indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato con
apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalita' contingenti o continuative dello
Stato specificate nelle leggi medesime.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto
competono allo Stato le entrate derivanti:
a) dalle imposte di produzione;
b) dal monopolio dei tabacchi;
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono
indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte
integrante del presente decreto.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le
modalita' attuative del primo comma per quanto riguarda
l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio
della compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto.».