IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» ed in particolare l'art. 27 (Norme per garantire
l'interconnessione e l'interoperabilita' del sistema gas); 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale ed in particolare: 
    il considerato 26 che prevede che  gli  Stati  membri  dovrebbero
adottare misure concrete per favorire  un  utilizzo  piu'  ampio  del
biogas e  del  gas  proveniente  dalla  biomassa,  i  cui  produttori
dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al  sistema  del  gas
naturale, a condizione che detto  accesso  sia  compatibile  in  modo
permanente  con  le  norme  tecniche  e  le  esigenze  di   sicurezza
pertinenti; 
    il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto
dei  necessari  requisiti  di  qualita',  dovrebbero  adoperarsi  per
garantire un accesso non discriminatorio a biogas e  gas  proveniente
dalla biomassa o  di  altri  tipi  di  gas  al  sistema  del  gas,  a
condizione che detto accesso sia compatibile in modo  permanente  con
le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti  e  che  tali
norme ed esigenze dovrebbero garantire che  i  suddetti  gas  possano
essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema  del
gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e
dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche; 
    l'art. 1, comma 2, che  prevede  che  le  norme  stabilite  dalla
direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in  modo
non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa
o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i  suddetti  gas  possano
essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati  attraverso
tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009 del  23  aprile  2009  sulla  promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare: 
    il considerando 12, con il quale si  afferma  che  l'utilizzo  di
materiale agricolo come  concimi,  deiezioni  liquide  nonche'  altri
rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre,  grazie
all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a  effetto
serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore  e
di elettricita', sia  nell'utilizzo  come  biocarburanti,  e  che,  a
motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento
regionale, gli impianti di biogas, dai quali  si  produce  biometano,
possono contribuire in  misura  notevole  allo  sviluppo  sostenibile
delle zone rurali, offrendo agli agricoltori  nuove  possibilita'  di
reddito; 
    il considerando 25, il quale asserisce che: 
      a) gli Stati membri hanno  potenziali  diversi  in  materia  di
energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti
rinnovabili a livello nazionale; 
      b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno
che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili  prodotta
sul loro territorio; 
      c)  per  il  corretto  funzionamento  dei  regimi  di  sostegno
nazionali e' essenziale che gli Stati membri possano controllare  gli
effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro  diversi
potenziali; 
      d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato
dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento  dei
regimi  di  sostegno  nazionali,  come   previsto   dalla   direttiva
2001/77/CE, al fine di  mantenere  la  fiducia  degli  investitori  e
permettere agli Stati membri di elaborare misure  nazionali  efficaci
per conformarsi al suddetto obiettivo; 
      e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno  transfrontaliero
all'energia da fonti rinnovabili  senza  compromettere  i  regimi  di
sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di  cooperazione
tra Stati membri che consentono loro di decidere in  che  misura  uno
Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e  in  che
misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe  essere
computata  ai  fini  dell'obiettivo  nazionale  generale  dell'uno  o
dell'altro Stato; 
      f)  per  garantire  l'efficacia  delle  due   misure   per   il
conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e
i meccanismi di cooperazione, e'  essenziale  che  gli  Stati  membri
siano in grado di determinare se e in  quale  misura  i  loro  regimi
nazionali di sostegno si applicano all'energia da  fonti  rinnovabili
prodotta  in  altri  Stati  membri  e  di  concordare  tale  sostegno
applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e  la  societa'  ed  al
Comitato delle Regioni «Una strategia  Europea  per  la  mobilita'  a
bassa emissione, Com(2016)501 final del 20 luglio 2016, SWD(2016) 244
final; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  Europeo  e  al  Comitato
delle regioni «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a
zero rifiuti», Com(2014)398 final/2 del 25 settembre 2014,  SWD(2014)
206 e 211 final; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni «Il ruolo  dei  rifiuti  nella  produzione  di  energia
nell'economia circolare», Com(2017)34 final del 26 gennaio 2017; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare
l'art. 20 recante  «Collegamento  degli  impianti  di  produzione  di
biometano alla rete del gas naturale» che prevede: 
    al comma 1 che l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  (di
seguito: l'Autorita') emani specifiche direttive  relativamente  alle
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione  del  servizio  di
connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del  gas
naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi; 
    al  comma  2  i  criteri  cui  devono  rispondere  le  specifiche
direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze  di
sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale;  in
particolare tali direttive: 
      a) stabiliscono le caratteristiche chimiche  e  fisiche  minime
del   biometano,   con   particolare    riguardo    alla    qualita',
l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie  per  l'immissione
nella rete del gas naturale; 
      b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in
cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel  sistema  del
gas naturale senza generare problemi tecnici o di  sicurezza;  a  tal
fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete del  gas  naturale
degli impianti di produzione di biometano dovra'  risultare  coerente
con  criteri  di  fattibilita'  tecnici  ed   economici   ed   essere
compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; 
      c) prevedono la pubblicazione, da parte dei  gestori  di  rete,
degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale
degli impianti di produzione di biometano; 
      d)  fissano  le  procedure,  i  tempi  e  i  criteri   per   la
determinazione  dei  costi  per  l'espletamento  di  tutte  le   fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione  della
soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di
biometano; 
      e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico
dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in
caso di inerzia; 
      f) stabiliscono i casi e le regole per consentire  al  soggetto
che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare
in proprio gli impianti necessari per  l'allacciamento,  individuando
altresi' i provvedimenti che il gestore della rete deve  adottare  al
fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; 
      g) prevedono la pubblicazione, da parte dei  gestori  di  rete,
delle  condizioni  tecniche   ed   economiche   necessarie   per   la
realizzazione   delle   eventuali   opere   di   adeguamento    delle
infrastrutture di rete  per  l'allacciamento  di  nuovi  impianti  di
biometano; 
      h)  prevedono  procedure  di  risoluzione  delle   controversie
insorte fra produttori e gestori  di  rete  con  decisioni,  adottate
dall'Autorita', vincolanti fra le parti; 
      i) stabiliscono le misure  necessarie  affinche'  l'imposizione
tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che  immette
in rete il biometano non penalizzi  lo  sviluppo  degli  impianti  di
produzione di biometano; 
  Vista la delibera ARG/gas 120/11,  con  la  quale  l'Autorita'  per
l'energia elettrica il gas e il  sistema  idrico  ha  dato  avvio  al
procedimento  per  la  formazione  di  provvedimenti  in  materia  di
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione  del  servizio  di
connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del  gas
naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; 
  Vista la delibera  210/2015/R/gas  con  la  quale  l'Autorita'  per
l'energia elettrica il  gas  e  il  sistema  idrico  ha  definito  le
direttive in tema di processi di mercato relativi  all'immissione  di
biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
  Viste le delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica il  gas  e
il sistema  idrico  46/2015/R/gas  e  204/2016/R/gas  riguardanti  le
specifiche di qualita' del biometano; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare
l'art. 21 «Incentivazione del biometano immesso nella  rete  del  gas
naturale» che prevede al comma 1 che il biometano immesso nella  rete
del gas naturale, alle condizioni  e  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 20 del predetto decreto  legislativo,  sia  incentivato,  su
richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita': 
    a) mediante il rilascio degli  incentivi  per  la  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui  sia  immesso
in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il  trasporto  e
lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad  alto
rendimento; 
    b) mediante il rilascio di certificati di immissione  in  consumo
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-quater, comma
1,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, qualora il  biometano  sia  immesso  in  rete  e,  nel
rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato  per  i
trasporti; 
    c) qualora sia immesso nella  rete  del  gas  naturale,  mediante
l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e  valore  definiti
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  con
il quale sono stabilite le  direttive  per  l'attuazione  del  citato
comma 1 dell'art. 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorita'
il compito di definire le modalita'  con  le  quali  le  risorse  per
l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a  valere  sul  gettito
delle componenti delle tariffe del gas naturale; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in  particolare
l'art. 21 «Incentivazione del biometano immesso nella  rete  del  gas
naturale» che prevede al comma 2 che con decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico,  da  adottare  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  siano
stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1
del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'art.
33, comma 5, dello stesso decreto legislativo; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in  particolare
l'art. 33 «Disposizioni in materia di biocarburanti», comma  5,  come
modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che «Ai fini
del  rispetto  dell'obbligo  di   cui   all'articolo   2-quater   del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato  dal  comma  1  del
presente  articolo,  il  contributo  dei  biocarburanti,  incluso  il
biometano, per  i  quali  il  soggetto  che  li  immette  in  consumo
dimostri, mediante le modalita' di cui all'art.  39,  che  essi  sono
stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica,  e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  materie  di  origine  non
alimentare,  ivi  incluse  le  materie  cellulosiche  e  le   materie
ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente all'immissione  in  consumo
di una quantita' pari a due volte l'immissione in  consumo  di  altri
biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al  biocarburante
prodotto    da    materie    cellulosiche    o     lignocellulosiche,
indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie
di origine non  alimentare,  rifiuti,  sottoprodotti  o  residui,  si
applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente»; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare
l'art. 33 recante «Disposizioni in  materia  di  biocarburanti»  come
modificato dall'art. 34 del  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 134,  il  cui
comma  5-sexies  dispone  che  dal  1°  gennaio  2013  le  competenze
operative e gestionali in materia  di  biocarburanti  esercitate  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  sono
attribuite al Ministero dello sviluppo  economico,  che  le  esercita
anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito
GSE) e con il supporto di un apposito comitato tecnico consultivo; 
  Vista la legge 24 marzo 2012, n.  27  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  recante
disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'»  ed  in  particolare  l'art.  17,
comma 9, che stabilisce norme per la promozione  della  produzione  e
l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche  in  zone
geografiche dove la rete del gas naturale non  e'  presente,  nonche'
norme per autorizzare, con iter semplificato da parte dei Comuni, gli
impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso
gli impianti di  produzione  di  biogas,  purche'  sia  garantita  la
qualita' del biometano; 
  Visti provvedimenti  di  attuazione  dell'art.  24,  comma  5,  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici; 
  Visti i provvedimenti di attuazione  dell'art.  1,  comma  15,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito  dalla  legge  21
febbraio 2014, n. 9, in materia di criteri,  condizioni  e  modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio
nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1,
comma 368, punto 3, della legge n.  296/2006,  e  in  particolare  il
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10  ottobre  2014,
recante  «Aggiornamento  delle  condizioni,  dei  criteri   e   delle
modalita' di attuazione dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti, compresi quelli avanzati»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  20  gennaio
2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato  raggiungimento
dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di  una  quota  minima  di
biocarburanti,  ai  sensi  del  comma  2,  dell'art.  30-sexies   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in  legge  11  agosto
2014, n. 116»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante
attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,
combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un
meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
effetto  serra,  la  direttiva  1999/32/CE  per  quanto  concerne  le
specifiche relative al combustibile  utilizzato  dalle  navi  adibite
alla navigazione interna e che abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 23 gennaio 2012  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
relativo al sistema nazionale di certificazione per  biocarburanti  e
bioliquidi; 
  Visto  il  decreto  4  agosto  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  recante   integrazioni   al   decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,  di  attuazione  della  direttiva
2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una  domanda
di calore utile sul  mercato  interno  dell'energia,  e  modificativa
della direttiva 92/42/CE; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione
ad alto rendimento; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio
2007,   recante   «Approvazione   della    regola    tecnica    sulle
caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri  componenti
nel gas combustibile da convogliare»; 
  Visto il mandato M/475 recante «Mandate to CEN  for  standards  for
biomethane  for  use  in  transport  and  injection  in  natural  gas
pipelines», rilasciato  al  CEN  dalla  Commissione  europea,  il  18
novembre 2010, la relativa UNI EN 16723-1:2016 recante «Gas  naturale
e biometano per l'utilizzo nei trasporti  e  per  l'immissione  nelle
reti di gas naturale -  Parte  1:  Specifiche  per  il  biometano  da
immettere  nelle  reti  di  gas  naturale»,  la   relativa   UNI   EN
16723-2:2017 recante «Gas naturale e  biometano  per  l'utilizzo  nei
trasporti e per l'immissione nelle reti di gas  naturale -  Parte  1:
Specifiche del carburante per  autotrazione»,  attuative  del  citato
mandato  M/475  e  il  rapporto  tecnico  UNI/TR  11537:2016  recante
«Immissione di biometano nelle reti di trasporto e  distribuzione  di
gas naturale» elaborato  dal  Comitato  italiano  gas,  che  fornisce
indicazioni tecniche per l'immissione,  nelle  reti  di  trasporto  e
distribuzione  del  gas  naturale,  del  biometano   ottenuto   dalla
purificazione di gas prodotti da  fonti  rinnovabili,  garantendo  le
condizioni di sicurezza e continuita' del servizio; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 5 dicembre 2013 recante «Modalita'  di  incentivazione  del
biometano immesso nella rete del gas naturale», emanato in attuazione
del citato art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
  Considerato che il predetto decreto 5 dicembre 2013 non ha  sortito
significative realizzazioni di impianti di produzione di biometano  e
che l'Italia, nel frattempo, ha gia' raggiunto gli obiettivi  minimi,
richiesti  dall'Unione  europea  al  2020,  in   materia   di   fonti
rinnovabili complessive e di quelle elettriche, mentre e' in  ritardo
per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti,  e  che
pertanto, a tal fine, nel predisporne un aggiornamento  occorre  dare
priorita' al biometano da impiegare nel settore dei trasporti, mentre
per  i  restanti  usi  si  rinvia  ad  un   successivo   decreto   di
aggiornamento da emanare a valle del raggiungimento del target  delle
fonti rinnovabili nei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014 recante «Approvazione delle tariffe per la copertura  dei  costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le  attivita'
di  gestione,  verifica  e  controllo,  inerenti  i   meccanismi   di
incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e
dell'efficienza energetica», ai sensi dell'art. 25 del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i  metodi  di
calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva
98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili. 
  Considerato che: 
    il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione
dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile  e
quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra; 
    il biometano deriva  dal  biogas,  fonte  energetica  rinnovabile
programmabile che consente la gestione degli impianti  in  regime  di
programmazione flessibile; 
    il biometano puo' essere prodotto e consumato nella forma di  gas
naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL); 
    e' quindi opportuno definire un quadro incentivante che favorisca
la produzione e l'utilizzo del biometano; 
    nell'ottica  di  contribuire  alla  riduzione   delle   emissioni
inquinanti nel settore  dei  trasporti,  e'  opportuno  prevedere  di
incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante
per i trasporti e quindi definire anche norme volte allo sviluppo  di
nuovi impianti di distribuzione di gas naturale  per  i  trasporti  e
che, in tali casi, il biometano sia promosso tramite il  rilascio  di
certificati di immissione in consumo di biocarburanti; 
    il biometano di produzione nazionale puo' costituire un  elemento
importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo  slegato
da  possibili   interruzioni   sulle   grandi   reti   di   trasporto
internazionali del gas naturale; 
  Considerato  che  il  mandato  M/475  prevede,  fra   l'altro,   la
definizione di una norma europea per le specifiche  di  qualita'  del
biometano per uso autotrazione nonche'  norme  europee  o  specifiche
tecniche europee per quel che  riguarda  l'immissione  del  biometano
nelle reti del gas naturale e che,  nelle  more  dell'adozione  delle
citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle
reti di trasporto e di distribuzione  del  gas  naturale  sulla  base
delle  normative  vigenti,  fissando,  ove  necessario,  limiti  alle
tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche  tenendo
conto dell'adozione di sistemi di  monitoraggio  della  qualita'  del
biometano; 
  Ritenuto   opportuno   promuovere    l'utilizzo    del    biometano
privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua  produzione
a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di  integrazione,  sia
per coerenza con la disciplina vigente in materia  di  incentivazione
della produzione di energia elettrica e dei  biocarburanti,  sia  per
favorire l'integrazione delle attivita' agricole tradizionali con  la
produzione di energia da biomasse; 
  Ritenuto che l'incentivazione del biometano per i trasporti  e  per
la produzione di energia elettrica in impianti  di  cogenerazione  ad
alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'art.  21,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con
i vigenti strumenti  di  incentivazione  dei  biocarburanti  e  della
produzione di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili  diverse  dal
fotovoltaico; 
  Ritenuto opportuno,  in  attesa  della  definizione  di  una  norma
europea per  le  specifiche  di  qualita'  del  biometano,  prevedere
limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di
distribuzione del gas naturale, nonche' la possibilita' che i gestori
delle citate reti possano, in conformita' con la  normativa  vigente,
imporre condizioni  per  il  monitoraggio  della  qualita'  di  detta
immissione; 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del  18  febbraio
2017, recante «delega di attribuzioni del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  per  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione, al  Sottosegretario  di  Stato  On.le  Giuseppe
Castiglione»; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2018) 1379 final del
1° marzo 2018 con la quale la medesima Commissione ha deciso  di  non
sollevare obiezioni nei  confronti  del  presente  provvedimento,  in
quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto  si  intende  per  biometano  il
combustibile  ottenuto  da  biogas  che,  a  seguito   di   opportuni
trattamenti   chimico-fisici,   anche   svolti,   a    seguito    del
convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello
di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico,  ora  Autorita'  di
regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  di  seguito  denominata
«Autorita'», con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed e' quindi idoneo  alla
successiva fase di compressione per l'immissione nella rete  del  gas
naturale, come definita al comma 3 del presente  articolo,  e  per  i
successivi utilizzi, fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  3,
comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto  tramite
processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e
della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di  biometano
o prodotta da processi biologici e fermentativi, purche' rispetti  le
predette caratteristiche. 
  2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo
d'incentivazione  di  un  impianto  di  produzione  di  biocarburanti
avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera  b)
del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
si intende la data, scelta dal produttore  e  comunicata  al  GSE,  a
decorrere dalla quale ha inizio il periodo  di  incentivazione;  tale
data non puo' essere successiva di oltre dodici  mesi  alla  data  di
entrata in esercizio dell'impianto di produzione di  biometano  e  di
biocarburanti avanzati diversi dal biometano, costituendo il predetto
periodo non superiore a  dodici  mesi  il  periodo  di  avviamento  e
collaudo. In  ogni  caso,  la  data  di  decorrenza  del  periodo  di
incentivazione deve essere uguale o successiva  alla  data  di  prima
immissione in consumo di biometano e biocarburanti  avanzati  diversi
dal biometano nei trasporti ai sensi del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 10 ottobre 2014, ovvero, nei casi di cui  all'art.
6 comma 12, la data di prima cessione del biometano  determinata  con
le modalita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera  b),  del  presente
decreto.  Per  data  di  entrata  in  esercizio  di  un  impianto  di
produzione di biocarburanti  avanzati  diversi  dal  biometano  e  di
biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28  si  intende  la  data  di  avvenuta
abilitazione   al   funzionamento   ai   fini   dell'attivazione    e
dell'esercizio  per  la  connessione  alle  reti  con  l'obbligo   di
connessione  di  terzi.  Nel  caso  di  impianti  che  non  intendano
collegarsi alle reti  con  obbligo  di  connessione  di  terzi  e  di
impianti  di  produzione  di  biocarburanti  avanzati   diversi   dal
biometano la data di entrata in esercizio coincide  con  la  data  di
prima immissione in consumo di  biometano  e  biocarburanti  avanzati
diversi dal biometano nei trasporti, avvenuta ai sensi  del  presente
decreto. 
  3. Ai soli fini del presente decreto,  la  rete  del  gas  naturale
comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione  del
gas naturale e del biometano,  incluse  in  particolare  le  reti  di
trasporto e distribuzione  del  gas  naturale  i  cui  gestori  hanno
l'obbligo di connessione di terzi (di seguito: «reti con l'obbligo di
connessione di terzi»), altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto
del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori
di gas naturale liquido o gassoso  per  i  trasporti,  anche  ad  uso
privato, compresi quelli non connessi  alle  reti  con  l'obbligo  di
connessione di terzi. 
  4. Per capacita' produttiva di un impianto di biometano si  intende
la produzione oraria nominale  di  biometano,  espressa  in  standard
metri cubi/ora,  come  risultante  dalla  targa  del  dispositivo  di
depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro  cubo  (Smc)
e' la quantita' di gas  contenuta  in  un  metro  cubo  a  condizioni
standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25  millibar).  Per
capacita' produttiva di un impianto di biocarburanti avanzati diversi
dal  biometano  si  intende  la  produzione  oraria  nominale,   come
risultante   dalla   targa   o   altro   elemento   distintivo    che
contraddistingue il dispositivo atto alla produzione di biocarburante
avanzato, per singola tecnologia utilizzata. 
  5. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a)  biogas:  comprende  il   biogas   derivante   da   digestione
anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di
gassificazione di biomasse), il gas di discarica e  i  gas  residuati
dai processi di depurazione; 
    b) biometano avanzato: il  biometano  ottenuto  a  partire  dalle
materie elencate nella  parte  A  dell'allegato  3  del  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico  10  ottobre  2014  e  successive
modifiche; 
    c) sottoprodotti: le materie definite nell'Allegato 1- Parte A  -
al presente decreto; 
    d) produttore di biometano:  il  soggetto  responsabile  titolare
delle autorizzazioni alla costruzione e  all'esercizio  dell'impianto
di produzione di biometano. 
  6. Ai  soli  fini  del  presente  decreto  per  nuovo  impianto  di
distribuzione di gas naturale per trasporti, si intende  un  impianto
di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di GNC che  di  GNL
che in entrambe le forme GNC e GNL nello stesso impianto, localizzato
nel territorio  italiano,  destinato  all'utilizzo  nel  settore  dei
trasporti, in cui le  opere  per  lo  scarico,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione  al  consumo   del   gas   naturale   sono   di   nuova
realizzazione, anche se realizzate presso un  esistente  impianto  di
distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione. 
  7. Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente ad  uno
o piu' impianti di  produzione  di  biometano  si  intende  un  nuovo
impianto di distribuzione di gas naturale di cui al comma 6 destinato
al settore dei trasporti che riceve il biometano tramite la rete  del
gas naturale, con data di primo  collaudo  successiva  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o
da piu' produttori di biometano almeno con  una  partecipazione  alle
spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di
distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti. 
  8. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti  di  produzione
di biometano entrati in esercizio successivamente alla  sua  data  di
entrata in vigore, ove per nuovo impianto di produzione di  biometano
si intende un impianto in  cui  le  sezioni  per  la  produzione,  il
convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, sono  di
nuova realizzazione. Per i soli impianti di produzione di biometano a
partire da  frazione  organica  dei  rifiuti  solidi  urbani  (FORSU)
raccolta in maniera differenziata  fin  dall'origine,  solo  ai  fini
della  cumulabilita'  degli  incentivi,  non  si  considerano   parti
dell'impianto di produzione di biometano le sezioni  di  ricezione  e
stoccaggio,  pretrattamento  ed  eventuale  trattamento,  in   quanto
comunque funzionali alla gestione del ciclo dei  rifiuti  in  accordo
alla gerarchia comunitaria di trattamento dei  rifiuti.  Per  i  soli
impianti di produzione di biometano a partire da materie  di  origine
agricola  e  agroindustriale,  ai  fini  della  cumulabilita'   degli
incentivi,  si  considerano  parti  dell'impianto  di  produzione  di
biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le  sezioni
di depurazione e raffinazione del biogas  a  biometano.  Il  presente
decreto  si  applica  altresi'  agli  impianti   di   produzione   di
biocarburante avanzato diverso dal  biometano.  Le  disposizioni  del
presente decreto  si  applicano,  su  richiesta  del  produttore,  da
presentare al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, anche a impianti gia' qualificati o in  corso  di  qualifica
sia a progetto che in esercizio ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 5 dicembre 2013.  Con  l'accoglimento  della
richiesta e  il  rilascio  della  relativa  qualifica  ai  sensi  del
presente decreto da parte del GSE, il produttore rinuncia a qualsiasi
applicabilita' dei meccanismi previsti dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 dicembre 2013. 
  9. Il presente decreto si  applica  altresi',  nei  limiti  di  cui
all'art. 8, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione
di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata  in  vigore,
vengono convertiti, parzialmente o  totalmente,  alla  produzione  di
biometano. 
  10. Il presente decreto si applica agli impianti di cui al comma 8,
che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022  e  agli  impianti
esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti  entro  la  stessa
data, comunque relativamente  al  biometano  nel  limite  massimo  di
producibilita' ammessa ai meccanismi  del  presente  decreto  di  1,1
miliardi  di  standard  metri   cubi   all'anno.   Il   GSE,   previa
comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico,  pubblica  sul
proprio sito istituzionale l'avviso del raggiungimento  del  90%  del
suddetto limite. A partire da tale data  di  pubblicazione,  potranno
beneficiare dei meccanismi di cui al presente  decreto  gli  impianti
che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto  salvo  il
limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi  all'anno.  Con
decreto del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento  e  le  infrastrutture  energetiche
(DGSAIE) tale valore limite potra' essere modificato per tener  conto
della maggiore disponibilita' di biometano sul mercato ed in presenza
di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei  trasporti.
Non concorre al raggiungimento del limite il biometano  a  cui  viene
rilasciata la garanzia di origine di cui all'art. 4. 
  11. Resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali  in  materia
di accise e imposte sul gas naturale. 
  12. Per impianto di liquefazione del biometano pertinente ad uno  o
piu' impianti di produzione di biometano,  si  intende  un  impianto,
localizzato nel territorio italiano, situato anche in  luogo  diverso
dai siti di produzione del biometano che riceve il biometano,  ed  il
gas naturale  eventualmente  necessario  per  garantire  il  corretto
funzionamento degli impianti di liquefazione del  biometano,  tramite
la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano,
con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  e  che  sia  realizzato  da  uno  o  da  piu'
produttori di biometano con una partecipazione alle spese pari almeno
al  51%  del  costo  di  realizzazione  dello  stesso   impianto   di
liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti. 
  13. Per produttore di  biometano,  ove  applicabile,  si  intendono
anche  i  soggetti  investitori  che  realizzano  gli   impianti   di
produzione  del  biometano  e  congiuntamente  o  disgiuntamente  gli
impianti  di  liquefazione  del   biometano   e   gli   impianti   di
distribuzione del gas naturale compresso  o  liquido,  operandoli  in
forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori delle  materie
prime da  processare  ai  fini  della  produzione  del  biometano.  I
soggetti investitori devono essere titolari delle autorizzazioni alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano. 
  14. Ai soli fini del presente decreto il settore dei trasporti, nel
caso di utilizzo di biometano, comprende anche gli usi  di  biometano
nelle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nelle unita' da pesca
e nei mezzi della navigazione interna. 
  15. Il punto di scambio virtuale, in seguito PSV, e' il sistema per
scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV,  di
cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il
gas, n.  delibera  Aeeg  75/03,  che  approvava  il  Codice  di  Rete
predisposto da Snam  rete  gas  (SRG),  e  ss.mm.ii.,  organizzato  e
gestito da Snam rete gas, che consente lo scambio di  gas  presso  un
punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale
dei gasdotti;