IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dall'Associazione Treccia della  Murgia
e dei Trulli, con sede in Putignano (Bari), Via Margherita di  Savoia
n. 163, intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della  denominazione
Mozzarella di Gioia del Colle, ai sensi del citato  regolamento  (UE)
n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 94052 del 29 dicembre 2017 con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione Treccia della Murgia  e
dei Trulli, ha chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio  della
stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento  (UE)
n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per  esso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo  l'art.  9,  comma  4,  del
citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Mozzarella di
Gioia del Colle, in attesa che l'organismo comunitario  decida  sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Treccia
della  Murgia  e  dei  Trulli,  assicuri  la  protezione   a   titolo
transitorio e a livello nazionale della denominazione  Mozzarella  di
Gioia del Colle, secondo il disciplinare di  produzione  consultabile
nel   sito   istituzionale   di   questo   Ministero    all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Mozzarella di Gioia del Colle.