IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in
particolare, gli articoli 5 e 7;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in
particolare, l'articolo 2;
Visto l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a);
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009,
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n.
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5
settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per
quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i
controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8
dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in
materia di produzione agricola e ed agroalimentare con metodo
biologico;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2000 e, in particolare, l'articolo 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare
per la semplificazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto,
in conformita' alla normativa dell'Unione europea, contiene i
principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione
e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle
attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione,
importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura
biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo
unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo
5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
2. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi
territori, per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche e
amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei
controlli sulle imprese agricole e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e l'uniformita' di comportamento degli organi di
vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio
dell'attivita' imprenditoriale, i controlli ispettivi nei
confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli
organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del
piano nazionale integrato di cui all'art. 41 del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate
ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui
controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i
dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli
ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole
sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei
casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata
regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al
controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli
non possono essere oggetto di contestazioni in successive
ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di
controllo, salvo quelle determinate da comportamenti
omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso
emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento
dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli
atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel
verbale del controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento
dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati nel
registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i
controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai
competenti organi di vigilanza e di controllo, nonche' da
organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti
di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle
imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di
controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima
volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro
il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni
sanabili si intendono errori e omissioni formali che
comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero
violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono
eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente
comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo
procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'art.
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e'
esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge n.
689 del 1981.
3-bis. L'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre
2005, n. 225, e il comma 4 dell'art. 12 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'art. 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'art. 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
- Si riportano gli articoli 5 e 7 della legge 28 luglio
2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di agricoltura,
silvicoltura e filiere forestali). - 1. Al fine di
procedere alla semplificazione e al riassetto della
normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e
filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in
materia di controlli sanitari, il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed
in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in
materia divise per settori omogenei e ad introdurre le
modifiche necessarie alle predette finalita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita,
nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il
linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie
tenendo conto dei consolidati orientamenti
giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di
competenza statale in materia di agricoltura, al fine di
ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di
silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in
particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di
agricoltura;
f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le
amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti
amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere
tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai
termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali
e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo
di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita'
economica in materia di agricoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di qualita' dei prodotti, sulle
produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni
di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi
della vigente normativa europea e la produzione biologica,
e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare
duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della
concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita' dei
diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base
della normativa vigente, fatte salve le competenze delle
Autorita' individuate dall'art. 2 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonche'
del Ministero della salute ai fini dell'attuazione
dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale
in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con
la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il
settore forestale, di cui al comma 1082 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli
impegni assunti in sede europea e internazionale, con
conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. »
«Art. 7 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura
e dell'acquacoltura biologiche). - 1. Gli articoli 6, 7, 8
e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono
abrogati.
2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo
per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di
gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e
degli organismi di controllo previsti dalla normativa
europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e
di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione
con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le
relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i
registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al
controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato
III del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre
2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli
operatori biologici e degli organismi di certificazione
autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi
e lo scambio dei dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base
delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per
la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e
all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa
della pubblica amministrazione necessari a garantire il
flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.
In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione
applicativa entro il predetto termine, gli operatori
utilizzano il SIB.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto
2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.
204:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera
d), della medesima legge, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti
dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in
vigore della presente legge, per le quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1047, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Funzioni dell'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari). -
(Omissis).
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita'
registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in
conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello
Stato). - (Omissis).
2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 169, comma 1, dopo la lettera c), e'
inserita la seguente:
"c-bis) organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare;"».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile
2004, n. L 165.
- Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento
europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti
fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/
2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n.
2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) 2092/91, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189.
- Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione,
del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura
dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 settembre
2008, n. L 250.
- Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione,
dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici
dai Paesi terzi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 12 dicembre 2008, n. L 334.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L
218.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n.
2092/91/CEE in materia di produzione agricola e ed
agroalimentare con metodo biologico e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1995, n. 129, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
«Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualita'). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione agricola di qualita' ed ecocompatibile e di
perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi
per la salute degli uomini e degli animali e per
l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito un
contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura
del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo
alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi
degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare
con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi
sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45,
R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei
Ministri della sanita' e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno,
e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui
al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui
al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione
in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in
base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da
allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da
tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale
ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici
e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti
proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definiti i
criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente
comma.
2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle
entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il
Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali,
nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura
biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita'
degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C
28/02 della Commissione europea sugli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, determina le modalita' di funzionamento del
Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle
spese di ricerca ammissibili;
2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un
contributo statale pari a lire quindici miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e'
finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola
biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli
allevatori che attuano la riconversione del metodo di
produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza
tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto
uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti
ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di
origine protetta;
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito
annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di
un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i
competenti organi delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero
delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di
ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in
rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese
successivo con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita',
compresa la degustazione dei prodotti aziendali e
l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e
didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della
diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita',
possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'
agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e
secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle
province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e'
consentita ai produttori di prodotti a denominazione di
origine protette (DOP), a indicazione geografica protette
(IGP) e con attenzione di specificita' (AS), cui ai
regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a
tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la
vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8
dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le
parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti:
«anche per via telematica».
4. Per garantire la promozione della produzione
agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a
denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. Le
predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni
senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono
altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni
agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione.
L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le
predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli
alle condizioni suddette.
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e
la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il
compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche
italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno
parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie
produttive, delle regioni e delle amministrazioni
interessate. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono dettate le regole relative alla
composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge
anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.
5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle
politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di
ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente
articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla
realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154,
si veda nelle note alle premesse.