IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 78, nella versione aggiornata, nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978; Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della guardia, CODE STCW 95 nella versione aggiornata, di seguito denominato Codice STCW; Visti gli articoli 123 e 124 del Codice della navigazione e del Regolamento attuativo; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Visto l'art. 5, comma 3, lettera a) del sopracitato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016 concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016, concernente i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento (CoP); Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto l'art. 1, comma 48, della citata legge n. 107, il quale dispone l'emanazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Linee guida, da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di unificare le prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. afferenti all'area Tecnologica della Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di' esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia; Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2017, con il quale sono state emanate le Linee Guida di cui all'art. 1, comma 48 della legge n. 107/2015 sopracitata, nel quale si dispone, in deroga alla normativa di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 713, l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. con le prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di superamento degli esami per il conseguimento del certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina; Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto interministeriale n. 762 il quale dispone che la struttura delle prove di verifica finale di cui al comma 1 sara' definita con provvedimento congiunto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di uniformare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di espletamento delle stesse su tutto il territorio nazionale; Decretano: Art. 1 Finalita' 1. Ferme restando le disposizioni del decreto direttoriale 22 novembre 2016 relativo ai programmi, alla struttura ed alle procedure d'esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza della gente di mare, il presente decreto disciplina le procedure per lo svolgimento delle prove di esame unificate di cui all'art. 2, comma 3 del decreto interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762.