IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di
attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la
definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004), e in particolare l'art. 4, comma 177-bis
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1, comma
160;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016) ed in particolare la tabella E con la quale e' stato
disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in
materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l'allegato
relativo agli stati di previsione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l'art.
3, comma 9;
Visto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-bis, comma
2;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1°
agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di
edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa che prevede che
le Regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni
e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione
scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita'
di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita' -
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di carattere
normativo - deve costituire elemento di priorita' nell'accesso al
finanziamento;
Visto altresi' l'art. 6 della suddetta Intesa che prevede, tra
l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della
programmazione degli interventi, anche dell'eventuale
compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti;
Considerato che in attuazione delle predette disposizioni con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015 sono
stati definiti i criteri per la redazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2015-2017;
Dato atto che la predetta programmazione scade in data 31 dicembre
2017;
Considerati i finanziamenti delle prime annualita' della predetta
programmazione, con particolare riferimento alla popolazione e al
patrimonio scolastico;
Considerata altresi', la situazione del patrimonio edilizio delle
istituzioni scolastiche statali come emerge dai dati dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica;
Dato atto che a seguito del citato rifinanziamento di cui alla
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
risorse pari a 1,7 mld;
Ritenuto necessario procedere alla definizione di una nuova
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per
il triennio 2018-2020, cui possono essere conferite le ulteriori
risorse di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013,
che tenga conto dei criteri definiti con l'Intesa del 1° agosto 2013
e di quelli ulteriori indicati nel presente decreto, anche sulla base
dei dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica;
Ritenuto altresi', necessario procedere alla definizione di tempi
certi entro i quali i piani regionali devono essere trasmessi al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Tenuto conto ai fini della predisposizione della nuova
programmazione 2018-2020, dei criteri condivisi con le Regioni, ANCI
e UPI per l'individuazione degli interventi da finanziare;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 in data 23 novembre
2017;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica statale di proprieta' degli enti locali, o
di proprieta' della Regione per la sola Regione Valle d'Aosta,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le
Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi
mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati, sulla base
di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e
con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro 90 giorni dall'avvenuta adozione del decreto di
approvazione della programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica, e' autorizzato l'utilizzo delle ulteriori risorse di cui
al cap. 7106 del bilancio di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.