IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge del 26 febbraio  1992,  n.  211,  che,  all'art.  9,
prevede contributi per la realizzazione di  interventi  di  trasporto
rapido di massa; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  aprile
1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a
questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato  interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente  ad
assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi
della citata legge n. 211 del 1992; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    b)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
    c) la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno  2015,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  che  ha
soppresso la Struttura tecnica  di  missione  istituita  con  decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio  2003,  n.  356,  e  successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo
decreto alle direzioni generali competenti del Ministero, alle  quali
e' demandata la responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra  i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611,  27
febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23  dicembre  1998,  n.
448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre
2000, n. 388, con le quali, tra l'altro,  e'  stata  rifinanziata  la
citata legge n. 211 del 1992 ed e' stato previsto, esclusivamente per
le opere di cui alla precitata legge  n.  211  del  1992,  un  limite
all'apporto finanziario statale massimo del 60 per  cento  del  costo
delle  opere  per  i   sistemi   di   trasporto   rapido   di   massa
(metropolitane, filobus, impianti a  fune,  ecc.)  e  sulle  ferrovie
concesse; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «legge finanziaria  2008»,
che all'art. 1, commi 304 e  305,  ha  istituito  il  «Fondo  per  la
promozione e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto  pubblico
locale», con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli
anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi  nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa  di  cui  al  citato
art. 9 della predetta legge n. 211 del 1992; 
  Visto il decreto-legge 27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere
all'art. 5 riduzioni di  autorizzazioni  di  spesa,  ha  azzerato  la
dotazione del suddetto Fondo; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  che  all'art.  63,
commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse  ridotte  con  il  predetto
decreto-legge n. 93 del 2008; 
  Vista la legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  «legge  di  stabilita'
2015», che all'art. 1, comma 228: 
    a) ha stabilito che il fondo di cui all'art. 1, comma  88,  della
legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e  successive  modificazioni,  e'
destinato esclusivamente alle reti metropolitane  in  costruzione  in
aree metropolitane; 
    b) ha assegnato al fondo stesso un  contributo  quindicennale  in
erogazione diretta di 12,5 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2016,
nonche' ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni  di
euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni
di euro per l'anno 2019; 
  Vista la delibera del 6 dicembre  2011,  n.  91,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 2012,  Supplemento  ordinario,  con  la
quale questo Comitato, per la realizzazione di  nuovi  interventi  di
cui all'art. 9 della citata legge n. 211 del 1992,  ha  approvato  un
programma finanziato nel limite delle risorse disponibili di  cui  al
citato art. 63 del decreto-legge n. 112 del 2008, programma nel quale
erano inseriti, tra gli altri: 
    a) l'intervento del Comune di Bologna denominato «Metrotranvia di
Bologna: opere di completamento lotto  stazione  FS-P.zza  Maggiore»,
del costo ammissibile a finanziamento di 98.630.000  euro  e  per  il
quale e' stato individuato un finanziamento erogabile  di  53.790.000
euro, corrispondente al 54,54 per cento del predetto costo; 
    b) l'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento  e
ammodernamento  linea  2  della  metropolitana  di  Milano - I  lotto
funzionale  e  Il  lotto  funzionale»,  del   costo   ammissibile   a
finanziamento di 76.605.318 euro e per  il  quale,  a  fronte  di  un
finanziamento  massimo  erogabile  pari  a   45.963.190,80   euro   -
corrispondente al 60 per cento del predetto costo  dell'intervento  -
si e' reso disponibile il finanziamento di 21.085.725,20 euro; 
  Vista la delibera del  18  marzo  2013,  n.  25,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2013, che ha destinato le risorse  pari
ad euro 53.790.000,00, precedentemente previste dalla delibera n.  91
del 2011 in favore  dell'intervento  relativo  alla  Metrotranvia  di
Bologna non piu' realizzabile, per: 
    a) elevare di  24.877.465,60  euro  le  risorse  attribuibili  al
succitato  intervento  della  linea  2   di   Milano,   determinando,
unitamente  al  suddetto  finanziamento  di  21.085.725,20  euro,  un
finanziamento complessivo di 45.963.190,80 euro, pari al 60 per cento
del costo dell'intervento; 
    b) destinare i rimanenti 28.912.534,40  euro  all'intervento  del
Comune di Torino denominato «Metropolitana leggera  automatica  linea
2,  tratta  Rebaudengo-Giulio  Cesare»,  che  risultava  primo  degli
interventi inseriti nella graduatoria delle  opere  finanziabili  fra
quelli che non avevano ancora ricevuto finanziamenti; 
  Vista la delibera del 10  agosto  2016,  n.  33,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 2017, con la quale  questo  Comitato  ha
preso atto di una rimodulazione dell'intervento di  «Potenziamento  e
ammodernamento linea  2  della  metropolitana  di  Milano -  I  lotto
funzionale e II lotto  funzionale»  e  ha  confermato  all'intervento
stesso il finanziamento complessivo di 45.963.190,80 euro,  a  valere
sulle risorse di cui all'art. 63, commi 12 e 13, del decreto-legge n.
112 del 2008, individuato con la citata delibera n. 25 del 2013; 
  Vista la nota del 12  giugno  2017,  n.  23371,  con  la  quale  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la
proposta di autorizzazione all'utilizzo dei ribassi  d'asta  relativi
all'intervento di  «Potenziamento  e  ammodernamento  linea  2  della
metropolitana di Milano»; 
  Vista la relativa relazione istruttoria redatta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del  7  giugno  2017,  n.  4046  e  la
successiva nota del 25  luglio  2017,  n.  5361,  di  integrazione  e
chiarimento alla gia' citata nota n. 23371; 
  Vista la nota del  27  luglio  2017,  n.  3835,  con  la  quale  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -   Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha,
tra l'altro, comunicato  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Ragioneria generale  dello  Stato  con  nota  del  19
ottobre 2016, n. 81157, relative  ad  altra  opera,  dovevano  essere
estese all'intervento di  «Potenziamento  e  ammodernamento  linea  2
della metropolitana di Milano», determinando  l'indisponibilita'  dei
24.877.465,60  euro,  attribuiti   all'intervento   stesso   con   la
richiamata delibera n.  25  del  2013  e  confermati  con  la  citata
delibera n. 33 del 2016; 
  Vista la nota del 17 ottobre  2017,  n.  39436,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  in  considerazione
dell'indisponibilita'  dei  24.877.465,60   di   euro,   ha   chiesto
l'inserimento all'ordine del giorno della  prima  riunione  utile  di
questo Comitato della proposta di assegnazione di un finanziamento  a
favore  dell'intervento  sopra  citato,  trasmettendo   la   relativa
documentazione istruttoria; 
  Vista, altresi', la nota del 30 ottobre 2017, n. 7449, con la quale
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha  comunicato  che
la proposta  relativa  all'autorizzazione  all'utilizzo  dei  ribassi
d'asta per la medesima opera  sara'  integrata  e  aggiornata  in  un
secondo momento e, pertanto, ha chiesto la sospensione della relativa
istruttoria, limitando la proposta da sottoporre  a  questo  Comitato
alla sola assegnazione del finanziamento; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    a) che con decreto dirigenziale del 28 dicembre 2010, n. 4107, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto l'impegno a
favore dei primi 4 interventi finanziabili  a  valere  sulle  risorse
allora disponibili di cui all'art. 63 del decreto-legge  n.  112  del
2008, compresi 53.790.000 euro a  favore  del  Comune  di  Bologna  e
21.069.753,08 euro a favore del Comune di Milano; 
    b) che l'intervento del  Comune  di  Milano,  del  costo  di  150
milioni di euro circa, era costituito  da  un  1°  lotto  funzionale,
comprensivo di impianti e della fornitura di 4 treni del costo di  40
milioni di euro; da un 2°  lotto  funzionale,  anch'esso  comprensivo
d'impianti  e  della  fornitura  di  4  treni;  e  da  un  parcheggio
d'interscambio; 
    c) che, con le delibere n. 91 del 2011 e n.  25  del  2013,  sono
stati ammessi a finanziamento, per complessivi 45.963.190,80 euro, il
1° lotto funzionale e i soli impianti  di  alimentazione  e  trazione
elettrica  del  2°  lotto  funzionale,  del  costo   complessivo   di
76.605.318 euro; 
    d) che l'iniziale disponibilita' del  finanziamento  parziale  di
21.085.725,20 euro, previsto dalla suddetta delibera n. 91 del  2011,
aveva indotto il Comune di  Milano  a  chiedere  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti la riconfigurazione dell'intervento, a
parita' di costo complessivo, con individuazione di un primo stralcio
relativo al solo acquisto di 4 treni, del  costo  di  40  milioni  di
euro,  e  di  un  secondo  stralcio  relativo  agli   interventi   di
potenziamento tecnologico previsti in entrambi  i  lotti  funzionali,
del costo di 36,605 milioni di euro, con  destinazione  del  predetto
finanziamento al primo stralcio, cosi' da fruire di risorse pubbliche
per un valore abbastanza prossimo al 60 per  cento  del  costo  dello
stralcio stesso; 
    e) che il successivo incremento del finanziamento fino al  limite
massimo di 45.963.190,80 euro previsto dalla delibera n. 25 del  2013
e' stato seguito dalla rimodulazione dell'intervento e dalla conferma
per l'opera rimodulata  del  predetto  finanziamento,  come  previsto
dalla delibera n. 33 del 2016; 
    f) che l'iniziale impegno di 53.790.000 euro a favore del  Comune
di Bologna, assunto con il suddetto decreto n. 4107 del 2010, non  e'
stato modificato a seguito dell'adozione della  delibera  n.  25  del
2013 e che l'intero importo, nel frattempo divenuto  residuo  passivo
perente in  conto  capitale,  avrebbe  potuto  essere  reiscritto  in
bilancio solo su richiesta del predetto Comune, creditore originario,
e non avrebbe potuto  essere  destinato  al  finanziamento  di  altri
interventi; 
    g) che, non potendo quindi  considerare  disponibili  le  risorse
destinate all'intervento del Comune di Bologna di cui  alla  delibera
n. 91 del  2011,  non  puo'  essere  data  attuazione  alla  suddetta
delibera n. 25 del 2013, per la  parte  relativa  all'incremento  del
finanziamento destinabile per 24.877.465,60 euro  all'intervento  del
Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento  linea  2
della   metropolitana   di   Milano»   e   per   28.912.534,40   euro
all'intervento del Comune di Torino denominato «Metropolitana leggera
automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare»; 
    h) che  il  finanziamento  dell'intervento  di  «Potenziamento  e
ammodernamento linea 2  della  metropolitana  di  Milano»  dev'essere
considerato disponibile per l'importo di 21.069.753,08 euro di cui al
citato  decreto  n.  4107  del  2010   e   che   l'integrazione   del
finanziamento sino all'importo limite di 45.963.190,80 euro  richiede
una nuova assegnazione di 24.893.437,72 euro, di cui: 
      1. 24.877.465,60 euro in sostituzione  delle  risorse  di  pari
importo gia' attribuite all'intervento con la delibera n. 25 del 2013
ma non utilizzabili; 
      2.  15.972,12  euro  per  raggiungere   il   finanziamento   di
21.085.725,20 euro destinato all'intervento con delibera  n.  91  del
2011, impegnato dallo stesso Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per soli  21.069.753,08  euro  come  riportato  nel  citato
decreto dirigenziale n. 4107 del 2010; 
    i) che il finanziamento della citata assegnazione complessiva  e'
imputabile sulle risorse di cui al citato art. 1,  comma  228,  della
citata legge n. 190 del 2014, che il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti quantifica nei seguenti importi: 
 
                                                    (importi in euro) 
      
 
====================================================================
|              |      2016       |   2017    |   2018   |   2019   |
+==============+=================+===========+==========+==========+
|Dotazione     |                 |           |          |          |
|iniziale del  |                 |           |          |          |
|fondo articolo|                 |           |          |          |
|1, comma 228, |                 |           |          |          |
|della legge   |                 |           |          |          |
|n. 190/2014   | 20.000.000,00   |84.500.000 |32.500.000|52.500.000|
+--------------+-----------------+-----------+----------+----------+
|Riduzione ex  |                 |           |          |          |
|DL. n.        |                 |           |          |          |
|193/2016      | -1.000.000,00   |    0      |    0     |    0     |
+--------------+-----------------+-----------+----------+----------+
|Dotazione     |                 |           |          |          |
|aggiornata    |19.000.000,00(*) |84.500.000 |32.500.000|52.500.000|
+--------------+-----------------+-----------+----------+----------+
|Utilizzi (**) | -3.579.679,39   |    0      |    0     |    0     |
+--------------+-----------------+-----------+----------+----------+
|Disponibilita | 15.420.320,61   |84.500.000 |32.500.000|52.500.000|
+--------------+-----------------+-----------+----------+----------+
 
    (*) Stanziamento determinato a seguito del taglio di 1 milione di
euro derivante dal decreto-legge n. 193/2016. Stanziamento oggetto di
conservazione di lettera F). 
    (**)  Assegnazione  di   3.579.679,39   euro   al   finanziamento
dell'intervento di «Potenziamento  e  trasformazione  della  Ferrovia
Circumetnea nelle aree urbane  di  Catania  e  Misterbianco  e  della
tratta submetropolitana fino  a  Paterno' -  lotto  di  completamento
stazione  Monte  Po-stazione   Misterbianco   centro   della   tratta
Nesima-Misterbianco centro», di cui alla delibera CIPE del 10  luglio
2017, n. 44 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2017. 
    j) che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
proposto  di  imputare  la  predetta  assegnazione   complessiva   di
24.893.437,72 euro per 15.000.000,00 euro sulle risorse di  cui  alla
precedente  tabella  relative  all'anno  2016  e  per   i   rimanenti
9.893.437,72 euro sulle risorse relative all'anno 2017; 
    k)  che,  nel  caso  in  cui  non  fosse   possibile   provvedere
all'impegno dei finanziamenti sopra indicati entro  l'anno  2017,  lo
stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto, di
imputare integralmente l'assegnazione dei citati  24.893.437,72  euro
sulle risorse di cui alla norma sopra citata relative  al  solo  anno
2017; 
  Ritenuto di includere, tra gli obblighi dei soggetti aggiudicatori,
quello  di  assicurare  a  questo   Comitato   flussi   costanti   di
informazioni, coerenti per contenuti e modalita' con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici di cui  al  citato  art.  1,
comma 5, della predetta legge n. 144 del 1999; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla  delibera  del
30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe  poste
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. All'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento  e
ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano - I e  II  lotto
funzionale» e' assegnato  il  finanziamento  di  24.893.437,72  euro,
imputato per 15.000.000 di euro sui contributi  di  cui  all'art.  1,
comma 228, della citata legge n. 190 del 2014 relativi all'anno  2016
e per i rimanenti  9.893.437,72  euro  sui  contributi  previsti  dal
medesimo articolo per l'anno 2017. 
  2. Nel caso in cui l'impegno dei finanziamenti sopra  indicati  non
venga  assunto  entro  l'anno   2017,   l'assegnazione   dei   citati
24.893.437,72 euro sara' imputata integralmente sui contributi di cui
all'art. 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 relativi  all'anno
2017. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporli  comunichera'
alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica   le
effettive modalita' d'imputazione dell'assegnazione in questione. 
  4. Non sara' attuato il punto 2 della delibera del 18  marzo  2013,
n. 25  ,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  2013,
denominato «Programma d'interventi approvato con delibera CIPE n.  91
del 2011», per le motivazioni esposte nella precedente presa d'atto. 
  5. Ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le procedure e  i  connessi  adempimenti,  il  Comune  di
Milano, soggetto aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a  questo
Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per  contenuti  con
il sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,  di  cui
all'art. 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato
e modalita' di scambio  dei  dati  saranno  definiti  con  protocollo
tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE  da  redigersi  ai
sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  6.  Il  codice  unico  di  progetto  (CUP)  relativo  al  succitato
intervento, ai sensi della citata delibera n.  24  del  2004,  dovra'
essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione  amministrativa  e
contabile concernente l'intervento stesso. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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