IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema   di
identificazione  e   di   registrazione   dei   bovini   e   relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio,  del
21 aprile 1997; 
  Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre
2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
degli animali  delle  specie  ovina  e  caprina  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio  e,  in
particolare, l'art. 219,  paragrafo  1,  in  combinato  disposto  con
l'art. 228; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della  Commissione,
dell'8  settembre  2016,  che  prevede  un   aiuto   eccezionale   di
adattamento per i produttori di  latte  e  gli  allevatori  di  altri
settori  zootecnici,  che  ha  attribuito  all'Italia  una  dotazione
finanziaria di euro 20.942.300; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/286  della  Commissione,
del 17 febbraio  2017,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
2016/1613  della  Commissione,  dell'8  settembre  2016,  per  quanto
concerne gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e  l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  che  prevede
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma  del
24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  che  prevede  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art.  15,  che  detta
disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
agroalimentari e zootecniche; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  940  del  1°  marzo  2017,   recante   «Modalita'   di
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  previste  dal  regolamento
delegato (UE) n. 2016/1613, della Commissione, che prevede  un  aiuto
eccezionale per i produttori di  latte  e  gli  allevatori  di  altri
settori zootecnici, dall'art. 21 del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229,  recante  interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016, nonche' dal  decreto  legge  9
febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli  eventi  sismici  del  2016  e  del  2017»,
modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali 18 aprile 2017, n. 2292; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE)  n.  2016/1613,  della
Commissione, dispone  che  i  pagamenti  sono  ammissibili  all'aiuto
dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017; 
  Considerato che il regolamento  delegato  (UE)  n.  2017/286  della
Commissione,  del  17  febbraio  2017,  stabilisce  che  il  sostegno
supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane  colpite  dal
sisma e' versato al massimo entro il 30 settembre 2018; 
  Considerato che l'art. 6 del decreto del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017,  stabilisce
i massimali degli aiuti  unitari  onde  consentire  l'accesso  ad  un
maggior numero di utenti possibili; 
  Considerato che l'art. 7 del decreto del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali n. 940 del 1°  marzo  2017,stabilisce
in favore delle aziende di allevamento di  equidi  un  aiuto  con  un
massimale unitario per capo; 
  Considerato che le risorse finanziarie individuate all'art. 5,  del
decreto n. 940 del 1° marzo 2017, finalizzate a supportare il settore
zootecnico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e  del
2017, non sono state completamente utilizzate; 
  Considerato che le risorse finanziarie individuate all'art.  7  del
citato decreto 1° marzo 2017, finalizzate  a  supportare  il  settore
dell'allevamento degli equidi  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017, non sono state ancora erogate; 
  Ritenuto che le risorse  finanziarie  inutilizzate  debbano  essere
redistribuite alle  aziende  aventi  diritto,  che  hanno  presentato
domanda per l'accesso alle misure di sostegno  previste  all'art.  5,
comma 1, del decreto 1° marzo 2017, sulla base  del  numero  di  capi
ritenuti ammissibili da Agea in base a quanto previsto  dall'art.  8,
comma 2, del medesimo decreto 1° marzo 2017; 
  Ritenuto altresi' che le risorse finanziarie recate dall'art. 7 del
decreto 1° marzo 2017 ancora non erogate debbano  essere  distribuite
alle  aziende  aventi  diritto,  che  hanno  presentato  domanda  per
l'accesso alle misure di sostegno previste al suddetto art. 7,  sulla
base degli esiti istruttori e del numero di capi ritenuti ammissibili
da Agea in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del  medesimo
decreto 1° marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri espressi dalla Regione Lazio, con  comunicazione
del 15 febbraio 2018, dalla Regione Abruzzo con comunicazione del  16
febbraio 2018, dalla Regione Marche con comunicazione del 16 febbraio
2018, e dalla Regione Umbria con comunicazione del 16 febbraio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In deroga ai limiti  stabiliti,  per  la  quantificazione  degli
aiuti unitari, all'art. 6 del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017, le risorse
non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione dell'art. 5  dello
stesso decreto, sono ridistribuite da Agea tra le misure previste  al
medesimo art. 5, comma 1, in proporzione  alle  somme  assegnate  per
ognuna di queste e sono erogate alle  aziende  che  hanno  presentato
domanda per l'accesso alle stesse misure, in proporzione al numero di
capi complessivamente ammissibili alla concessione degli aiuti. 
  2. In deroga a quanto previsto all'art. 9, comma 1, del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 940  del
1°  marzo  2017, le   risorse   non   ancora   erogate   nel   quadro
dell'applicazione dell'art. 7 dello stesso decreto sono  distribuite,
entro il 30 settembre 2018, alle aziende che hanno presentato domanda
per l'accesso alle stesse misure, sulla base degli esiti istruttori e
del numero di capi ammissibili alla concessione degli aiuti,  con  il
massimale unitario per capo di cui al comma 3 del medesimo art. 7. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2018 
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