IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del
12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  e  visti  in
particolare: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore; 
      2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e  185  di  cui  al  previgente
decreto legislativo n. 163 del 2006,  sono  concluse  in  conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216,
commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n.  121  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002,  Supplemento  ordinario),  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche, che include nell'Allegato 1,  nell'ambito
dei  «Sistemi  urbani»,  l'infrastruttura  «Monza  metropolitana»   e
nell'Allegato 2 la «Metropolitana di Monza (prolungamento M1 - tratta
Sesto S. G. - Monza Bettola)»; 
  Vista la delibera del 1°  agosto  2014,  n.  26,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, Supplemento ordinario, con la quale
questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al
Documento di economia e  finanza  -  DEF  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Accessibilita' metropolitana Fiera  di  Milano»,
l'intervento «Milano Prolungamento della linea Metropolitana M1»; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'8  giugno
2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno  2015,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  che  ha
soppresso la Struttura tecnica  di  missione  istituita  con  decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio  2003,  n.  356,  e  successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo
decreto alle direzioni generali competenti del Ministero, alle  quali
e' demandata la responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra  i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera del 25  luglio  2003,  n.  63,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo  Comitato  ha
formulato, tra l'altro, indicazioni di  ordine  procedurale  riguardo
alle attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti delle infrastrutture e  dei  trasporti  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    b)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
    c) la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) la delibera di questo Comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015,  che,  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del  2014,
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  234  del  2011,  e  la  relativa  errata
corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera dell'8  agosto  2015,  n.  62,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo  Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato  nella  seduta  del  13  aprile  2015  dal   Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  (CCASGO),
costituito  con  decreto  14  marzo  2003,   emanato   dal   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo 50  del  2016  che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, che, all'art. 7,
comma 3, ha autorizzato la spesa di 150 milioni di  euro  per  l'anno
2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, quale  cofinanziamento  delle
politiche a favore del trasporto pubblico; 
  Visto il disegno di legge di bilancio 2018 -  A.C.  4768  che,  nel
testo approvato dalla Camera dei deputati in data odierna e trasmesso
in  pari  data  al  Senato  della  Repubblica   per   la   successiva
approvazione  in  seconda  lettura  -  decreto-legge   S.2960-B,   ha
previsto, tra l'altro, che «le risorse destinate agli  interventi  di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  possono  essere  utilizzate
anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di  massa,
compreso il materiale rotabile»; 
  Viste le delibere del 29 settembre 2004, n.  56,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2005,  e  del  27  marzo  2008,  n.  25,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  5  del  2009  e  la  relativa
errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  32  del  2009,
con  le  quali   questo   Comitato,   per   l'intervento   denominato
«Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza  Bettola,  tratta
Sesto FS-Monza Bettola», ha rispettivamente: 
    a) approvato  il  progetto  preliminare,  del  costo  di  174,942
milioni di euro (IVA inclusa) di cui 86 milioni di euro (IVA inclusa)
per materiale rotabile, e assegnato  un  contributo,  in  termini  di
volume d'investimenti, di 54 milioni di euro, imputato sulle  risorse
recate dall'art. 13 della legge del 1° agosto 2002, n. 166; 
    b) approvato il progetto definitivo, del costo di 205,942 milioni
di euro (IVA inclusa) di cui 86 milioni di  euro  (IVA  inclusa)  per
materiale rotabile, confermando il contributo,  e  preso  atto  delle
risorse destinate  al  relativo  finanziamento,  pari  a  complessivi
205,95 milioni di euro; 
  Vista la delibera del 1° dicembre 2016,  n.  54,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2017, con la quale e' stato approvato il
Piano operativo infrastrutture del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti, nel cui ambito e' stato previsto il  finanziamento  di
23,30 milioni  di  euro  per  l'intervento  «Metropolitana  M1  Sesto
FS-Monza Bettola», a  carico  delle  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione (FSC) 2014-2020; 
  Vista la nota del  3  maggio  2016,  n.  17449,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ha  chiesto,  per  la
linea  M1  della  metropolitana  di  Milano,  tratta  Sesto  FS-Monza
Bettola, l'inserimento all'ordine del  giorno  della  prima  riunione
utile di questo Comitato della proposta di: 
    a) trasferimento alla linea  M1  dei  contributi  precedentemente
assegnati  alla  linea  M3  della  medesima   metropolitana,   tratta
Maciachini - Comasina, ai sensi della legge del 26 febbraio 1992,  n.
211, e non utilizzati; 
    b) assegnazione di nuovi contributi a valere  sulle  risorse  del
fondo di cui all'art. 1, comma 88, della legge del 27 dicembre  2013,
n. 147, resi disponibili dall'art. 1, comma 228, della legge  del  23
dicembre 2014, n. 190, «legge di stabilita' 2015», e allora destinati
esclusivamente  alle  reti  metropolitane  in  costruzione  in   aree
metropolitane; 
    c) autorizzazione all'utilizzo integrale dei ribassi di gara; 
  Vista la nota del  15  luglio  2016,  n.  4887,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti
e trasmesso documentazione inerente la proposta sopra citata; 
  Vista la nota del 12  giugno  2017,  n.  23371,  con  la  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   ha   trasmesso
un'ulteriore istruttoria inerente la linea M1 della metropolitana  di
Milano, tratta Sesto  FS-Monza  Bettola,  alla  luce  della  rilevata
impossibilita'  di  assegnare  finanziamenti  ad  un  intervento  del
Programma infrastrutture strategiche i  cui  progetti  preliminare  e
definitivo erano stati approvati  da  questo  Comitato,  prescindendo
dalla contestuale approvazione della variante che  determina  sia  la
predetta   assegnazione   di   finanziamenti   sia   l'autorizzazione
all'utilizzo integrale dei ribassi d'asta; 
  Viste le integrazioni  di  tale  ultima  istruttoria  di  cui  alle
comunicazioni di posta elettronica assunte al protocollo DIPE del  20
giugno 2017, n. 3080, e del 30 agosto 2017,  n.  4212,  nonche'  alle
note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4  agosto
2017, n. 5683, e del 24 ottobre 2017, n. 7329; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare che: 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
    a. il progetto definitivo approvato comprendeva il  prolungamento
della linea 1 della metropolitana per una lunghezza  di  circa  1.819
metri,  la  realizzazione  delle  stazioni  di  Sesto  Restellone   e
Cinisello-Monza,  l'asta  di  manovra  di  quest'ultima  stazione   e
l'acquisto di nove treni; 
    b. i citati  nove  treni  sono  stati  acquistati  e  immessi  in
esercizio sull'esistente tratta di linea 1 e che  quindi  restava  da
realizzare la parte infrastrutturale del suddetto prolungamento; 
    c.   la   citata   parte   infrastrutturale   del   prolungamento
comprendeva,  tra  l'altro,  un  tratto   di   galleria,   denominato
«tronchino ATM» e destinato ad asta di  manovra  provvisoria  per  il
ricovero dei treni in occasione dell'EXPO iniziata il 1° maggio 2015,
nonche' la relativa sistemazione superficiale,  che  interessava  uno
degli assi piu' importanti  di  collegamento  alla  tangenziale  est,
nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni; 
    d. i lavori del prolungamento in questione sono stati affidati  a
maggio 2011 e che nel corso degli stessi sono  stati  sottoscritti  3
atti  di  sottomissione  per  l'esecuzione  di  ulteriori  interventi
comprensivi, tra l'altro,  di  attivita'  d'impermeabilizzazione  del
terreno  per  gran  parte  dei  manufatti  interrati  ai   fini   del
contenimento della falda acquifera,  innalzatasi  rispetto  a  quanto
previsto  nel  progetto  esecutivo,  di  attivita'  di  trasporto   e
accatastamento di terreno, di rimozione e smaltimento  dei  materiali
rinvenuti  nel  corso  delle  attivita'  di  bonifica   bellica,   di
conferimento terre e di  maggiori  opere  per  la  protezione  di  un
immobile; 
    e. a causa di gravi inadempienze e di ritardi accumulati, a marzo
2015, dopo l'espletamento della procedura prevista dall'art. 136  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto d'appalto e'  stato
risolto ed e' stata verificata l'entita' delle opere realizzate, pari
a circa il 46 per cento del totale dei lavori; 
    f. l'innalzamento della  falda  ha  raggiunto  i  valori  massimi
storici  nel  periodo  ottobre  2014-marzo  2015,   con   allagamento
dell'intera linea nelle tratte gia' realizzate, e che tale situazione
ha  reso  necessario  elaborare  una  variante  per   interventi   di
consolidamento e impermeabilizzazione su manufatti a cielo  aperto  e
su scavi a foro cieco in parte gia' realizzati nonche' sulla porzione
centrale di tre delle gallerie previste dal progetto e da scavare  ex
novo; 
    g.   oltre   ai   suddetti   interventi   di   consolidamento   e
impermeabilizzazione,  nella  variante  e'  incluso   l'impianto   di
segnalamento e automazione,  come  richiesto  dalla  prescrizione  19
della delibera n. 25 del 2008, che  imponeva  l'adeguamento  di  tale
impianto  a  quello  che,  all'epoca,  era  in  procinto  di   essere
introdotto sulla tratta gia' operativa della linea 1; 
    h. con voto del 21 dicembre 2016,  n.  79,  il  Comitato  tecnico
permanente per la sicurezza dei  sistemi  di  trasporto  ad  impianti
fissi   si   e'   espresso   favorevolmente   sull'intervento,    con
prescrizioni; 
    i. la variante in questione, relativa ad una differente modalita'
di realizzazione delle opere, non ha  interessato  la  localizzazione
dell'intervento, non richiede ulteriori  attivita'  autorizzative  in
quanto, come dichiarato dal responsabile unico di progetto (RUP), non
sussistono  vincoli   di   natura   paesaggistica,   archeologica   e
ambientale; 
    j. la  variante  non  determina  significative  variazioni  nelle
interferenze gia' considerate nel progetto definitivo gia' approvato. 
    k. la variante non modifica l'elenco  delle  ditte  gia'  oggetto
dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita'; 
    l. l'unica ditta interessata dal solo aumento della superficie di
occupazione  temporanea,  a  seguito  della  diversa   modalita'   di
esecuzione  di  un  tratto  di   galleria,   ha   ricevuto   espressa
comunicazione  e  che  e'  in  corso  di  definizione   l'adeguamento
dell'accordo   bonario   precedentemente    sottoscritto    per    la
quantificazione della nuova indennita' da corrispondere; 
sotto l'aspetto attuativo: 
    a. il soggetto aggiudicatore  dell'intervento  e'  il  Comune  di
Milano, tramite la  sua  controllata  Metropolitana  Milanese  S.p.A.
(MM), alla quale, per la parte infrastrutturale dell'opera, lo stesso
comune  ha  affidato  al  RUP  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
progettazione  esecutiva  per   l'appalto   integrato,   acquisizione
immobili,   supporto   tecnico-amministrativo,   direzione    lavori,
validazione, collaudo delle opere e supporto; 
    b. a seguito dell'intervenuta risoluzione dell'iniziale contratto
per l'affidamento dei lavori, la realizzazione del  «tronchino  ATM»,
da terminare in vista dell'EXPO, e' stata  affidata  direttamente  ai
sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c), del decreto  legislativo  n.
163 del 2006, previa  autorizzazione  del  Commissario  delegato  del
Governo per EXPO 2015, individuando un appaltatore che, tra  l'altro,
fosse immediatamente disponibile; 
    c. la  relativa  sistemazione  superficiale  e'  stata  anch'essa
affidata anticipatamente, con specifico  bando  di  gara,  in  quanto
interessava uno degli  assi  piu'  importanti  di  collegamento  alla
tangenziale est nell'ambito del Comune di  Sesto  San  Giovanni,  che
risultava interrotto, con scavi aperti, dal 2012; 
    d. analogamente,  le  attivita'  di  trasporto  e  fornitura  del
materiale da rinterro sono state affidate,  previa  pubblicazione  su
uno specifico bando; 
    e. per gli impianti  di  segnalamento,  telecomando  e  controllo
viaggiatori, che dovevano essere in linea con quelli gia'  installati
sulla tratta esistente, e' stato deciso di procedere a gare d'appalto
distinte della principale e che, in particolare,  e'  stato  affidato
direttamente  ad  Alstom  Ferroviaria  S.p.A.  il  nuovo  sistema  di
segnalamento  e  telecomando,  mentre  per  l'impianto  di  controllo
viaggiatori si  procedera'  con  trattativa  privata,  in  quanto  da
uniformare con il sistema gia' in uso  da  parte  di  ATM  (l'Azienda
trasporti milanesi e' la societa' di proprieta' del Comune di  Milano
e gestore del trasporto pubblico nel capoluogo  lombardo)  e  Trenord
s.r.l. (societa' partecipata al 50  per  cento  da  Trenitalia  e  da
Ferrovie Nord Milano  S.p.A.  e  attiva  nel  settore  del  trasporto
ferroviario passeggeri della Regione Lombardia); 
    f. relativamente  ai  lavori  infrastrutturali,  in  applicazione
dell'art. 140 del decreto legislativo  n.  163  del  2006,  e'  stata
verificata la disponibilita' delle imprese che hanno partecipato alla
gara iniziale, sino  alla  quinta  posizione  della  graduatoria,  al
subentro  all'impresa  inadempiente,  alle  stesse   condizioni   del
contratto originario; 
    g. ad  esito  di  tale  verifica,  il  5  giugno  2017  e'  stato
sottoscritto il contratto con l'impresa subentrante,  prevedendo  che
la  consegna  dei  lavori  sia  «subordinata  al  concretizzarsi  dei
presupposti cui e' condizionata l'efficacia» del contratto stesso «e,
quindi, all'intervenuto  perfezionamento  del  rifinanziamento  delle
opere»; 
    h. sono in corso di stipula la convenzione tra  MM  e  Autostrade
per l'Italia S.p.A. per l'autorizzazione  alla  realizzazione  di  un
manufatto  e  del  tratto  di  galleria  in  sottopasso   alla   sede
autostradale e la  convenzione  tra  MM  e  Milano  Serravalle-Milano
Tangenziali   S.p.A.   per   disciplinare   i   rapporti    derivanti
dall'attraversamento sotterraneo dello svincolo Cinisello Nord; 
    i. oltre ai lavori eseguiti dall'appaltatore  iniziale,  pari  al
citato 46 per cento circa del totale dei lavori, il  «tronchino  ATM»
e'  stato  realizzato  in  tempo  utile  per  l'EXPO,  i  lavori   di
sistemazione superficiale sopra  richiamati  sono  stati  conclusi  a
marzo 2016 e le attivita' di trasporto e fornitura del  materiale  da
rinterro  sono  state  terminate,  mentre  per  la  rimanente   parte
dell'intervento i lavori sono stati ripresi a giugno  2017  e  se  ne
prevede la conclusione nel mese di ottobre 2019; 
sotto l'aspetto finanziario: 
    a. come riportato nella  citata  delibera  n.  25  del  2008,  il
progetto definitivo approvato da questo Comitato e del  costo  totale
di 205,942 milioni di euro, era finanziato a  carico  delle  seguenti
tipologie di risorse, per un importo complessivo che superava  quello
del progetto stesso: 
 
 ===================================================================
 |                                               |Importi (milioni |
 |              Tipologia di fondi               |    di euro)     |
 +===============================================+=================+
 |Legge Obiettivo (del CIPE n. 56/04)            |           54,000|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |Regione Lombardia                              |           19,120|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |Provincia di Milano                            |           11,360|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |Comune di Milano                               |           24,080|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |Comune di Monza                                |            7,920|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |Comune di Sesto S.G.                           |            7,920|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |ATM S.p.A.                                     |            8,950|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |                 Totale parziale               |          133,350|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |Risorse decreto-legge n. 159/2007, art. 7,     |                 |
 |comma 3                                        |           72,600|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 |                 Totale generale               |          205,950|
 +-----------------------------------------------+-----------------+
 
    b. il 22 settembre 2004 la Regione  Lombardia,  la  Provincia  di
Milano e i Comuni di Milano, Monza, Cinisello  Balsamo  e  Sesto  San
Giovanni hanno sottoscritto un accordo con il quale si sono impegnati
alla copertura del 40  per  cento  del  costo  di  realizzazione  del
progetto preliminare relativo all'intervento  in  esame,  comprensivo
del relativo materiale rotabile, definendone la ripartizione; 
    c. aggiornando il suddetto accordo, il 9 dicembre 2009  gli  Enti
sopra citati hanno definito tempi e modalita'  per  la  realizzazione
dell'intervento, conformemente al progetto  definitivo  approvato  da
questo Comitato, e hanno dato atto, tra l'altro: 
      1. che le risorse  disponibili,  imputate  come  esposto  nella
tabella  sopra  riportata,  superavano  di  8.000   euro   il   costo
dell'intervento e hanno concordato che tale somma sarebbe  rimasta  a
disposizione fino alla conclusione dell'intervento, per  fronteggiare
eventuali imprevisti; 
      2. che era destinato all'acquisto di treni il finanziamento  di
8,950 milioni di euro a carico di  ATM  S.p.A.,  la  quota  di  4,450
milioni di euro del finanziamento a carico del Comune di Milano  e  i
72,600 milioni di euro finanziati ai sensi del  citato  decreto-legge
n. 159 del 2007; 
      3. che la destinazione dei finanziamenti disponibili era quindi
individuata come segue: 
    
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|                                      (importi in milioni di euro)|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Enti        |  Finanzia- mento| Quota finanz.to|   Quota finanz.to|
|finanziatori|      complessivo|infra- struttura|          rotabile|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Stato       |          126,600|          54,000|            72,600|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Regione     |                 |                |                  |
|Lombardia   |           19,120|          19,120|                  |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Provincia di|                 |                |                  |
|Milano      |           11,360|          11,360|                  |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Comune di   |                 |                |                  |
|Milano      |           24,080|          19,630|             4,450|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Comune di   |                 |                |                  |
|Monza       |            7,920|           7,920|                  |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Comune di   |                 |                |                  |
|Sesto S.G.  |            7,920|           7,920|                  |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|ATM S.p.A.  |            8,950|                |             8,950|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|      Totale|          205,950|         119,950|            86,000|
+------------+-----------------+----------------+------------------+ 
    
      4. che, in caso di contributi assegnati superiori agli  importi
effettivamente  spesi,  gli  eventuali  residui  finanziari   saranno
ripartiti pro quota tra gli enti finanziatori dopo il collaudo finale
tecnico-amministrativo dell'infrastruttura; 
    d. il contratto di fornitura dei 9 treni, del costo  iniziale  di
86 milioni di euro, IVA inclusa, e' stato  poi  sottoscritto  per  un
costo di 72,600 milioni di euro, al netto  di  IVA,  recuperabile  da
parte di ATM S.p.A., soggetto attuatore del contratto in questione; 
    e. per il finanziamento della suddetta fornitura e' stato erogato
il  contributo  statale  di  72,600  milioni  di  euro  e   che   per
l'attrezzaggio dei veicoli sono stati  utilizzati  2,650  milioni  di
euro, a valere sul contributo di 4,450 milioni di euro del Comune  di
Milano di cui alla precedente tabella, senza utilizzare la  quota  di
finanziamento resa disponibile da ATM S.p.A., pari  ai  citati  8,950
milioni di euro,  che  e'  stata  quindi  destinata  all'acquisto  di
materiale rotabile per altro intervento; 
    f. secondo quanto previsto dal progetto definitivo  approvato  da
questo  Comitato,  al  netto  dei  suddetti  86   milioni   di   euro
inizialmente previsti per l'acquisto del materiale rotabile, il costo
della sola parte infrastrutturale del  progetto  stesso  ammontava  a
119,942 milioni di euro, IVA inclusa; 
    g. nell'ambito dei citati 119,942  milioni  di  euro,  il  valore
delle opere da mettere a gara ammontava a 89,595 milioni  di  euro  e
che tale importo e' stato poi  rideterminato  in  89,712  milioni  di
euro,  a  seguito  dell'adeguamento  del  progetto  definitivo   alle
prescrizioni dettate dal CIPE nonche' a seguito di alcuni affinamenti
progettuali (quali la differente posizione  delle  scale  d'uscita  e
lievi modifiche alle sistemazioni superficiali); 
    h. l'intervento e' stato aggiudicato per 61,044 milioni di  euro,
dando luogo a ribassi d'asta per 28,668 milioni di euro; 
    i. tenuto conto del costo di  aggiudicazione  dei  lavori  per  i
citati 61,044 milioni di euro e delle somme a  disposizione,  pari  a
28,311 milioni di euro, il costo complessivo  del  progetto  dopo  la
gara ammontava a 89,355 milioni di euro; 
    j. a seguito della sottoscrizione dei 3  atti  di  sottomissione,
dell'accordo bonario del 30 ottobre 2013, sottoscritto a fronte delle
riserve iscritte dall'appaltatore per i lavori eseguiti  fino  al  31
dicembre 2012, degli extra costi  per  i  citati  interventi  urgenti
connessi alla configurazione EXPO, di costi aggiuntivi (fra  i  quali
gli espropri, i  rimborsi  alle  aziende  di  pubblici  servizi,  gli
imprevisti e gli oneri per  progettazione  e  direzione  lavori),  il
costo aggiornato del progetto ammonta a 143,249 milioni di euro,  con
un incremento complessivo di  53,894  milioni  di  euro  rispetto  ai
succitati 89,355 milioni di euro; 
    k. tale incremento di costo  di  53,894  milioni  di  euro  trova
copertura per: 
      1. 28,668 milioni di euro a valere sulle economie di gara sopra
richiamate; 
      2. 1,919 milioni  di  euro  a  valere  sulle  «ulteriori  somme
disponibili»  evidenziate  nel  quadro   economico   dell'intervento,
derivanti  dalla  rimodulazione  delle  somme  a  disposizione   dopo
l'aggiudicazione della gara; 
      3. 23,307 milioni di euro a  valere  sui  fondi  del  Programma
operativo infrastrutture di cui alla delibera di questo  Comitato  n.
54 del 2016; 
    l. nel contenzioso con l'appaltatore originario,  oppostosi  alla
risoluzione del  contratto,  sono  state  avviate  le  attivita'  per
l'escussione  della  polizza  stipulata  a  garanzia  della  cauzione
prevista dal contratto, che ammonta a 6,294 milioni di euro, e per il
rimborso in danno dei maggiori oneri sostenuti  e  da  sostenere  per
effetto di tale risoluzione; 
    m. gli eventuali  rimborsi  che  dovrebbero  essere  riconosciuti
potranno rappresentare una  compensazione  al  finanziamento  ora  da
richiedere  per  il  completamento  dell'intervento,  ma   che,   pur
ritenendo che non sussistano condizioni di soccombenza della stazione
appaltante, i rimborsi in questione non  sono  stati  considerati  in
quanto non certi ne' in termini di entita' ne' di disponibilita'; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla  delibera  del
30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione variante 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti  del  combinato  disposto  dell'art.
216, commi 1 e 27, del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,  da
cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente  disciplina
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche  autorizzative,  avviate  prima  del  19  aprile  2016,  e   in
particolare dell'art. 169, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 163
del 2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, e'  approvata,
con le prescrizioni di cui al successivo punto 4.1,  la  variante  di
cui  in  premessa  all'intervento  di  «Prolungamento   della   linea
metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola»,  il
cui progetto definitivo e' stato approvato con la delibera di  questo
Comitato n. 25 del 2008. 
  1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. 
  1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163
del 2006 e  successive  modificazioni,  l'importo  di  143.249.040,49
euro, IVA  inclusa,  costituisce  il  limite  di  spesa  della  parte
infrastrutturale  dell'intervento  di  «Prolungamento   della   linea
metropolitana M1 a Monza Bettola,  tratta  Sesto  FS-Monza  Bettola»,
comprensivo della variante approvata al punto 1.1. 
2. Autorizzazione utilizzo ribassi d'asta 
  Per il finanziamento della variante di cui al precedente punto  1.1
e' autorizzato l'utilizzo  dei  ribassi  d'asta  conseguiti,  pari  a
28,668 milioni di euro. 
3. Finanziamenti 
  3.1 La copertura finanziaria del limite di spesa di 143,249 milioni
di euro, IVA inclusa,  di  cui  al  precedente  punto  1.3  e'  cosi'
articolata: 
    
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|                                      (importi in milioni di euro) |
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Enti            |                          |                       |
|finanziatori    |    Finanziamenti parziali|   Finanziamenti totali|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Stato:   1.     |                          |                       |
|legge obiettivo |                          |                       |
|(delibera CIPE  |                          |                       |
|n. 56/2004)   2.|                          |                       |
|risorse FSC     |                          |                       |
|2014-2020       |                          |                       |
|(delibera CIPE  |                          |                       |
|n. 54/2016)     |             54,000 23,300|                 77,300|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Regione         |                          |                       |
|Lombardia       |                          |                 19,120|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Provincia di    |                          |                       |
|Milano          |                          |                 11,360|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Comune di Milano|                          |                 19,630|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Comune di Monza |                          |                  7,920|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Comune di Sesto |                          |                       |
|S.G.            |                          |                  7,920|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|                                     Totale|                143,250|
+----------------+--------------------------+-----------------------+ 
    
4. Prescrizioni 
  4.1 Come richiesto dal Comitato tecnico permanente per la sicurezza
dei sistemi di trasporto ad impianti fissi: 
    a)  il  costo  degli  impianti  di  segnalamento,  telecomando  e
telecomunicazione contrattualizzati con  Alstom  Ferroviaria  S.p.A.,
dovra' essere congruito dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti entro l'importo massimo ammissibile di  10,565  milioni  di
euro,   previa   presentazione    della    relativa    documentazione
giustificativa da parte del soggetto aggiudicatore; 
    b) il costo dell'impianto di controllo viaggiatori dovra'  essere
congruito dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  entro
l'importo  massimo  ammissibile  di  1,6  milioni  di  euro,   previa
presentazione della relativa documentazione giustificativa  da  parte
del soggetto aggiudicatore; 
    c) il costo delle «opere complementari e completamento impianti»,
pari a 1,2 milioni di euro, dovra'  essere  congruito  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  previa  presentazione  della
relativa  documentazione  giustificativa  da   parte   del   soggetto
aggiudicatore; 
    d) nell'ambito dell'accordo bonario sottoscritto  il  30  ottobre
2013, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  potra'
ritenere ammissibili  a  finanziamento  solo  gli  importi  afferenti
lavori e forniture, che  dovranno  ugualmente  essere  congruiti  dal
predetto   Ministero,    previa    presentazione    della    relativa
documentazione giustificativa da parte del soggetto aggiudicatore. 
  4.2 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
aggiornare la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  DIPE  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze in  merito  alla  valutazione
dei costi e dell'accordo di cui al precedente punto 4.1,  nonche'  in
merito alla definizione del contenzioso con l'iniziale appaltatore  e
alle somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere
a ristoro dei danni da lui causati. 
  4.3 Dopo il collaudo tecnico-amministrativo finale  dell'opera,  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  dovra'  trasmettere
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE  il  resoconto  dei
finanziamenti destinati all'opera stessa, sia per la  parte  relativa
all'infrastruttura sia per il  materiale  rotabile,  e  dei  relativi
utilizzi,  per  consentire  il  riparto  pro  quota,  tra  gli   enti
finanziatori, degli  eventuali  finanziamenti  non  utilizzati,  come
previsto dall'accordo del 9 dicembre 2009 citato in premessa. 
5. Disposizioni finali 
  5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1. 
  5.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63  del  2003
sopra richiamata. 
  5.3 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione  del  progetto
di cui al punto 1.1 dovra' essere stipulato  apposito  Protocollo  di
legalita' tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore
e l'appaltatore, ai sensi della delibera n. 62 del 2015, punto 3.1. 
  5.4 Ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo  Comitato  flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici, di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei
dati saranno  definiti  con  un  protocollo  tecnico  tra  Ragioneria
generale dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo n. 229 del 2011, articoli 6 e 7. 
  5.5 Ai sensi della delibera di questo  Comitato  n.  15  del  2015,
prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n.  90  del  2014  e
richiamata  in  premessa,  le  modalita'  di  controllo  dei   flussi
finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 
  5.6 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del  2004,  il
CUP  assegnato  all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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