IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei
comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), secondo periodo, della
legge n. 228 del 2012, il quale prevede che a decorrere dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' incrementata
di 3.767,45 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
secondo il quale a decorrere dall'anno 2018, la dotazione del Fondo
di solidarieta' comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di
spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti
finanziari e' stabilita in euro 6.208.184.364,87, di cui
2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza
dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,
eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei
rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i
comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232
del 2016 il quale prevede che: «Il Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017,
il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019,
l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere
dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione
della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo.
L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei
comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura
pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita'
fiscale da perequare [...];
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e
della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.
Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura
corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale
complessivo»;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2017;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente
rifiuti nel calcolo del Fondo di solidarieta' comunale 2018 approvata
nella seduta del 7 novembre 2017 dalla Commissione Tecnica per i
Fabbisogni Standard (CTFS);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16
novembre 2017 concernente l'adozione della stima delle capacita'
fiscali 2018 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di
cui alla lettera c) del precedente comma 449 determini una variazione
delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4
per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle
risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo
finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di
riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi
valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di
solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di
riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e'
calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione
della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui
alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo dello
stesso comma 450, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e'
costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un
incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente
superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo
proporzionale all'accantonamento in misura non superiore
all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e,
comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre
le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per
cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra
i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive
rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti
delle risorse accantonate.»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del
2016, il quale dispone che per gli anni dal 2018 al 2021 il Fondo di
solidarieta' comunale e': «[...] ripartito, nel limite massimo di 25
milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione
negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera
c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione
stessa [...]»;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti
i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque,
emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento;
Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 451, puo' essere preVisto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo. Le
rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui
al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali il 23 novembre 2017, ai sensi del comma 451
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che il Comune
di Sappada e' distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine a
decorrere dalla data del 16 dicembre 2017;
Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di Sappada, a
decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di tutti
i comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al Fondo
di solidarieta' comunale;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta' comunale
per l'anno 2018
1. Per l'anno 2018 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'IMU, di
spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata
dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei
rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i
comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera a),
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a
3.767.450.000,00 euro;
c) dalla quota non utilizzata, pari ad 11.000.000,00 euro, del
contributo per l'anno 2018 di cui all'art. 1, comma 24, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, da destinare alle finalita' di cui all'art.
3, comma 4.
2. Per l'anno 2018 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera
a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.