IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  ed  in  particolare  l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  del  17  luglio  2017,  n.   143,   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del 13
dicembre 2017 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1305/2013  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013  sul  finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica  agricola  comune,
(UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui   pagamenti   diretti   agli
agricoltori  nell'ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti   dalla
politica agricola comune, (UE) n.  1308/2013  recante  organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa
le disposizioni per la gestione delle  spese  relative  alla  filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli  animali,  alla  sanita'
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 
  Vista la legge n. 238 del 12 dicembre 2016, recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino, in particolare l'art. 8 comma 9; 
  Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  33  del  10
febbraio 2016; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 relativo alle misure  di
emergenza per  la  prevenzione,  il  controllo  e  l'eradicazione  di
Xylella fastidiosa (Well e  Raju)  nel  territorio  della  Repubblica
italiana; 
  Vista la nota prot. n. 2684 del 31 ottobre 2017  della  Commissione
politiche agricole della Conferenza delle Regioni e  delle  Provincie
autonome con la quale  e'  stato  chiesto  di  poter  inserire,  come
criterio di priorita', una delle sei fattispecie previste al punto  D
dell'allegato II al reg. (UE) 2015/560; 
  Considerato il parere della Commissione europea Ares (2017) 5680223
del 21 novembre 2017 che chiarisce che l'affitto di superfici  vitate
al solo scopo di procedere alla  loro  immediata  estirpazione  e  al
reimpianto in una localita' differente  e  molto  distante  non  puo'
essere considerato una normale attivita' agricola, soprattutto se  la
superficie   oggetto   di   estirpazione   non   e'   stata   gestita
dall'affittuario per un certo  lasso  di  tempo  e  se  il  contratto
d'affitto e' rescisso dopo l'estirpazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitivita'
del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire un  coerente
incremento del relativo potenziale regionale, nel caso  di  richieste
che superino la superficie messa a disposizione  annualmente  per  la
crescita nazionale; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  evitare  che  i  richiedenti  le
autorizzazioni eludano il sistema di assegnazione proporzionale e  il
principio di gratuita' e non  trasferibilita'  delle  autorizzazioni,
adottare misure aggiuntive; 
  Visto il rinvio indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 21 dicembre 2017; 
  Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi dell'art. 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018 e' stato approvato lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ad adottarlo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale  n.  12272,  del  15
dicembre 2015 e' sostituito dal seguente: 
  « 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, le autorizzazioni  per
nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura  dell'1%  della
superficie vitata  nazionale  dichiarata  alla  data  del  31  luglio
dell'anno precedente a quello in cui sono presentate  le  domande  di
autorizzazione. E' garantita alle Regioni  e  Province  Autonome  una
superficie minima di assegnazione pari a  10  ettari  utilizzando  la
superficie non assegnata nel corso  della  precedente  annualita',  a
seguito  della  rinuncia  di  cui  al  comma  2,  dell'art.   9.   Le
autorizzazioni hanno validita' di 3 anni dalla data del rilascio». 
  2. L'art. 7-bis, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre
2015 novellato dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2017  n.  527,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7-bis Criteri di priorita'  applicazione  art.  7,  comma  1,
lettera c). 
  1. Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l'intera  superficie
di cui all'art. 9, comma 5, i seguenti criteri di priorita': 
    a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno
ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalita' di
altro tipo di cui  all'allegato  II  paragrafo  I,  lettera  II,  del
regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se  il
richiedente e' una  persona  giuridica,  a  prescindere  dalla  forma
giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 
      1) il richiedente e' un'organizzazione senza scopo di lucro che
esercita esclusivamente attivita' a fini sociali; 
      2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri  fini
sociali  a  norma  dell'art.  10,  della  direttiva  2014/42/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
      3) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna,  per
un periodo di 5 anni, a non affittare, ne' alienare le  superfici  di
nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo  non
si estende oltre il 31 dicembre 2030; 
    b) le parcelle agricole specifiche identificate  nella  richiesta
sono ubicate in uno o piu' dei tipi di superficie  seguenti,  di  cui
all'art.  64,  paragrafo  2,  lettera  D,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato: 
      1)  superfici  soggette  a  siccita'  con   un   rapporto   tra
precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore
allo 0,5; 
      2) superfici con scarsa profondita' radicale,  inferiore  a  30
cm; 
      3) superfici con problemi di tessitura e pietrosita' del suolo,
secondo la definizione e le soglie contenute  nell'allegato  III  del
regolamento (UE) n. 1305/2013; 
      4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %; 
      5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno  sopra  i  500
metri di altitudine, altipiani esclusi; 
      6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale
massima  di  250  km²  caratterizzate  da   vincoli   strutturali   o
socioeconomici. 
    c) superfici in  cui  l'impianto  di  vigneti  contribuisce  alla
conservazione  dell'ambiente  di  cui  al  paragrafo  2,  lettera  b)
dell'art.  64  del  regolamento  e  l'allegato  II  del   regolamento
delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se  i  richiedenti
sono gia' viticoltori al momento di presentare la richiesta  e  hanno
effettivamente applicato le norme relative alla produzione  biologica
di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  e,   se
applicabile,  al  regolamento  (CE)  n.  889/2008  della  Commissione
all'intera superficie vitata delle loro  aziende  per  almeno  cinque
anni prima di presentare la richiesta. 
  2. L'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere  b)
e c) dovra' essere completata dalle Regioni entro  il  30  maggio  di
ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio. 
  3. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica  al
Ministero  secondo  la  tabella  riportata   nell'allegato   II,   la
ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al  comma  1,
associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1).  La
somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno  (1).  Per
il 2018, le regioni presentano tale  comunicazione  entro  10  giorni
dall'emanazione del presente decreto. 
  4. Per il 2018,  inoltre,  nel  caso  in  cui  le  regioni  abbiano
trasmesso la comunicazione dei criteri  di  cui  all'art.  7-bis  del
decreto ministeriale del  30  gennaio  2017  n.  527,  la  modificano
secondo i criteri sopra individuati, entro 10 giorni  dall'emanazione
del presente decreto. 
  5. Le Regioni che non applicano la previsione di  cui  al  comma  1
comunicano tale decisione al Ministero, con le modalita' previste dal
comma 3». 
  3. All'art. 9, comma 2 le parole "entro 10 giorni" sono  sostituite
da "entro 30 giorni". 
  4. L'art. 9-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  9-bis  Disposizioni  specifiche  per   il   rilascio   delle
autorizzazioni per nuovi impianti. 
  1. Dal 2018 e' applicato  un  limite  massimo  per  domanda  di  50
ettari. Le Regioni che  vogliono  applicare  un  limite  massimo  per
domanda inferiore comunicano tale  decisione  al  Ministero,  con  le
modalita' previste dell'art. 7-bis comma 3. 
  2. Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili  superino  la
superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello  regionale,
ciascuna Regione puo' garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad
una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti.  Tale
limite sara' di conseguenza ridotto se la superficie disponibile  non
e' sufficiente a garantirne il rilascio a  tutti  i  richiedenti.  La
scelta  di  applicare  tale  limite  e'  comunicata   dalle   Regioni
interessate entro dieci giorni dalla data di comunicazione  da  parte
del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili. 
  3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una  graduatoria
per ogni  Regione  fino  all'esaurimento  del  numero  di  ettari  da
assegnare, secondo i criteri di cui all'art. 7-bis,  comma  1  ovvero
sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei  criteri  di
priorita'. 
  4. A seguito della attribuzione di cui al  comma  3,  le  eventuali
superfici  disponibili  sono  assegnate  proporzionalmente   per   il
raggiungimento del livello di cui all'art. 6, comma  1,  calcolato  a
livello regionale. 
  5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e  4,  sono
disponibili ulteriori superfici, le  stesse  sono  assegnate  secondo
quanto stabilito dall'art. 9, comma 6. 
  6. Per il  2018,  la  superficie  non  assegnata  nel  corso  della
precedente annualita', a seguito della rinuncia di  cui  al  comma  2
dell'art. 9, e' rilasciata, al netto della superficie  necessaria  al
raggiungimento della soglia minima di 10 ettari  di  cui  all'art.  6
comma 1, alle Regioni  in  cui  insiste  il  cratere  del  sisma  del
2016/2017, per complessivi 20 ettari e,  per  la  restante  parte  ai
richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno
della zona  infetta  da  Xylella  fastidiosa,  ad  eccezione  dei  20
chilometri contigui alla zona cuscinetto, secondo le  definizioni  di
cui all'art. 7, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, al fine
di prevedere una riconversione nelle aree  colpite  dalla  fitopatia.
L'istruttoria  della  verifica  di  tale  requisito   dovra'   essere
completata dalle Regioni entro il 30 maggio di  ogni  anno,  pena  la
mancata applicazione dello stesso». 
  5. All'art. 10 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  «4. Al fine di contrastare fenomeni  elusivi  del  principio  della
gratuita'   e   non   trasferibilita'   della    titolarita'    delle
autorizzazioni (di cui all'art. 2, comma 3) conseguenti  ad  atti  di
trasferimento temporaneo  della  conduzione,  anche  nell'ambito  del
rispetto  del  miglioramento   della   competitivita'   del   settore
nell'ambito  delle  singole  Regioni,  l'estirpazione   dei   vigneti
effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione
dell'atto  di  conduzione  non  da'  origine  ad  autorizzazioni   di
reimpianto in una Regione differente da quella  in  cui  e'  avvenuto
l'estirpo. La presente disposizione  non  si  applica  agli  atti  di
trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  e  per  i   quali   e'   stata   gia'   effettuata
l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata  data  la  comunicazione
d'intenzione di estirpo». 
  6. L'allegato II di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale  n.
12272, del 15 dicembre 2015 e s.m.i. e' sostituito dall'allegato I al
presente decreto. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 febbraio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 
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