IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto in particolare l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b),
recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione
del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante
disposizioni in materia di agricoltura;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita nella seduta del 31 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri delle commissioni V bilancio, tesoro e
programmazione della Camera dei deputati e 5ª bilancio del Senato
della Repubblica;
Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per
materia e la commissione parlamentare per la semplificazione non
hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad
interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «eventi eccezionali», sono
inserite le seguenti: «o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da
organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali
protetti»;
b) al comma 2, le parole: «calamita' naturali o eventi
eccezionali», sono sostituite dalle seguenti: «calamita' naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi
eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi
nocivi ai vegetali, animali protetti»;
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «contratti
assicurativi», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente
finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di
copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «Piano assicurativo
agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione
dei rischi in agricoltura».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere a)
e b), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al
Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei
settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in
materia di pesca illegale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli
strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la
regolazione dei mercati). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attivando gli istituti di
concertazione con le organizzazioni di rappresentanza
agricola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa
dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o
piu' decreti legislativi per sostenere le imprese agricole
nella gestione dei rischi e delle crisi e per la
regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione
dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di
strumenti assicurativi a copertura dei danni alle
produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle
aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la
copertura dei danni da avversita' atmosferiche, epizoozie,
fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori
nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni
causati da fauna selvatica;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2003, n. 61:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e
delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28
gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15
maggio 2006, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il
compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
di norme controverse. Tali decreti legislativi sono
strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme
costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali
vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le
norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il
termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
- Si riportano gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo
2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.
Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
supplemento ordinario.
- Il testo del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Il testo del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il testo del regolamento (UE) n. 1408/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n.
L 352.
- Il testo del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. L 193.
- Gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020 (2014/C 204/01) sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004,
n. 95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai
danni causati da animali protetti, alle condizioni e
modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono
considerate calamita' naturali o eventi eccezionali
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata
catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali,
animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo, nonche' le avverse condizioni
atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.».