IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici», di seguito codice; Visto l'art. 77, comma 8, del codice, che stabilisce che il presidente e' individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati; Visto l'art. 77, comma 10, del codice, che prevede che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari», e che: «I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.»; Considerata la necessita' di stabilire i compensi minimi e massimi spettanti a ciascun commissario in ragione dell'impegno svolto, dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente; Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art. 77, comma 10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017; Decreta: Art. 1 Tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 1. La tariffa di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del codice e' stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale con eventuale possibilita' di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti. 2. La tariffa di cui al comma 1 non e' dovuta dai dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza. 3. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con proprio atto, le modalita' di versamento della tariffa di cui al presente articolo.