IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  del  verbale  di   revisione   ordinaria nei
confronti della societa' cooperativa «Rinascita Societa' cooperativa»
con sede in Samatzai (Cagliari), (C.F. 00464580927) conclusa in  data
10 maggio 2017 e del successivo accertamento  ispettivo  concluso  in
data 9 ottobre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento  di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  novanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che  in  sede
di    accertamento    le irregolarita'     non     risultavano sanate
e precisamente: mancato  inserimento  nello  statuto  sociale  di  un
esplicito riferimento  al  perseguimento  dello  scopo  mutualistico,
secondo le previsioni  di cui all'art. 2511 del codice civile e delle
regole per la ripartizione degli utili cosi' come previsto  dall'art.
2521 del codice civile e dell'art. 2545-quater del codice civile; 
  Tenuto  conto,  altresi',  che  l'art.  20  dello   statuto   della
cooperativa in argomento  prevede  la  possibilita'  di  nominare  un
organo amministrativo monocratico o collegiale anche fino  a  revoca,
in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma  936,  lett.  b)
della  legge  27  dicembre  2017,   n.   205   che   stabilisce   che
«l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale
formato da almeno tre soggetti e che comunque alle cooperative di cui
all'art. 2519, secondo comma, si  applica  la  disposizione  prevista
dall'art. 2383, secondo comma; 
  Rilevato,  inoltre, che  dalla  consultazione  del  registro  delle
imprese si e' riscontrato che la cooperativa e' amministrata  da  una
un organo collegiale nominato fino a  revoca,  in  contrasto  con  la
citata normativa; 
  Vista la nota n. 58245 trasmessa via Pec in data 8  febbraio  2018,
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto che la citata nota n.  58245 in  data  8  febbraio 2018,
regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente,
non e' stata riscontrata tramite l'invio di eventuali osservazioni  o
controdeduzioni da parte della cooperativa; 
  Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  Comitato  centrale
per le cooperative di  cui  all'art.  4,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  78,  in  conseguenza
della recente ricostituzione, con decreto ministeriale  del  9  marzo
2018, della Commissione centrale per  le  cooperative,  disporre  con
urgenza il provvedimento di scioglimento per atto  di  autorita'  con
nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del
tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il  concreto  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Fabrizio Lucca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Rinascita Societa' cooperativa» con sede in Samatzai (Cagliari) C.F.
00464580927 costituita in data 5 novembre 1976, e' revocato.