IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 377/2014 del Parlamento e del
Consiglio europeo del 3 aprile 2014, che istituisce il programma
Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010;
Vista la direttiva n. 2010/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione
dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, recante: «Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito
codice della strada, e, in particolare, l'art. 13, comma 6;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in
particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), il quale prevede che agli
organi di governo spetta la definizione, tra l'altro, di direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in
particolare, l'art. 8 il quale, ai fini del recepimento della
richiamata direttiva n. 2010/40/UE, stabilisce i settori di
intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e
l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 214, comma
3;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art.
1, comma 72, il quale autorizza la sperimentazione su strada delle
soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo
che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalita'
attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli», e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, che elenca i soggetti autorizzati
alla circolazione di prova per i quali non sussiste l'obbligo di
munire della carta di circolazione i relativi veicoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° giugno 2001,
emanato ai sensi del su indicato art. 13, comma 6, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002, che definisce le
modalita' con cui gli enti proprietari delle strade sono tenuti a
istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade
e le loro pertinenze;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 1° febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 febbraio 2014, n. 44, che adotta il Piano di azione nazionale sui
Sistemi intelligenti di trasporto - ITS;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2015, n. 232, con il quale
e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione e,
contestualmente, istituita la nuova «Struttura tecnica di missione
per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza»;
Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni COM(2010)308 del 14 giugno 2010: «Piano
d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di
radionavigazione via satellite (GNSS)», SEC(2010)716 e SEC(2010)717,
che sollecita la diffusione delle applicazioni basate sull'uso del
sistema EGNOS e di Galileo in Europa;
Vista la Comunicazione dalla Commissione al Parlamento, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni COM(2016) 766 del 30 novembre 2016: «Una strategia
europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima
tappa verso una mobilita' cooperativa, connessa e automatizzata»;
Vista la dichiarazione sulla cooperazione nel campo della guida
autonoma sottoscritta ad Amsterdam il 15 aprile 2016 dai Ministri dei
trasporti dell'Unione europea;
Considerato che la diffusione dei sistemi ITS comprende, come parte
essenziale, un processo di trasformazione digitale verso
infrastrutture viarie tecnologicamente avanzate definite «Smart
Road»;
Considerato che la trasformazione digitale verso le «Smart Road»
avviene in piena sintonia con i processi di governo e gestione
dell'innovazione del settore in atto in Europa, con particolare
riferimento alla Piattaforma europea C-ITS e alla iniziativa GEAR
2030;
Premesso che i criteri alla base del processo di trasformazione
digitale e le specifiche tecniche e prestazionali sono stati
condivisi con i principali portatori di interesse del settore nel
corso di un articolato processo partenariale iniziato nel giugno
2016;
Considerato che il processo sopra descritto si articola in coerenza
con gli indirizzi e le azioni della strategia «Connettere l'Italia»
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui contenuto
e' quello dell'allegato Infrastrutture al DEF 2016, approvato in
Consiglio dei ministri l'8 aprile 2016, con particolare riferimento
alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente e la
realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise;
Ritenuto opportuno applicare il processo di trasformazione digitale
almeno alle infrastrutture stradali della rete TEN-T, con riferimento
ai livelli core e comprehensive, nonche' alle nuove infrastrutture o
tratte infrastrutturali preesistenti di collegamento tra elementi
della rete TEN-T, estendendolo progressivamente a tutte le
infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei
trasporti, SNIT, la cui identificazione effettuata dal Piano generale
dei trasporti e della logistica del 2001 e' stata adeguata
nell'allegato «Connettere l'Italia» al Documento di economia e
finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 11 aprile
2017, e ad altre infrastrutture di completamento da identificare con
successivi atti di questo dicastero;
Considerata la veloce dinamica dell'innovazione nelle tecnologie
del settore, che le ricerche e le sperimentazioni internazionali sui
veicoli automatizzati rendono reale la possibilita' che tali veicoli
sono destinati ad essere progressivamente introdotti sui mercati nei
prossimi anni e che i governi di vari paesi gia' indirizzano il
processo di ricerca in modo da rendere concreti i potenziali vantaggi
di sicurezza ed efficienza del traffico stradale;
Considerato, altresi', che una fase inevitabile del processo di
sviluppo delle nuove tecnologie, dopo le prove di laboratorio e in
sede protetta, e prima dell'introduzione sul mercato, riguarda le
necessarie prove su strada dei veicoli automatizzati;
Considerato che le infrastrutture stradali e i servizi C-ITS sono
destinate a interagire sempre piu' in futuro con i veicoli ad elevati
livelli di automazione e connessione che le percorrono;
Sentito il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «TEN-T», Trans-European Network - Transport;
b) «SNIT», Sistema nazionale integrato dei trasporti;
c) «PGTL», Piano generale dei trasporti e della logistica;
d) «C-ITS», Sistema di trasporto intelligente cooperativo, secondo
le definizioni della piattaforma europea C-ITS;
e) «BIM», Building Information Modeling, come applicato alle
infrastrutture lineari di trasporto:
f) «veicolo a guida automatica», un veicolo dotato di tecnologie
capaci di adottare e attuare comportamenti di guida senza
l'intervento attivo del guidatore, in determinati ambiti stradali e
condizioni esterne. Non e' considerato veicolo a guida automatica un
veicolo omologato per la circolazione sulle strade pubbliche italiane
secondo le regole vigenti e dotato di uno o piu' sistemi di
assistenza alla guida, che vengono attivati da un guidatore al solo
scopo di attuare comportamenti di guida da egli stesso decisi e che
comunque necessitano di una continua partecipazione attiva da parte
del conducente alla attivita' di guida;
g) «tecnologie di guida automatica», le tecnologie innovative per
la guida automatica basate su sensori di vario tipo, software per
l'elaborazione dei dati dei sensori e l'interpretazione di situazioni
nel traffico, software di apprendimento, software per assumere
decisioni di guida e per la loro attuazione, componenti per
l'integrazione con il veicolo tradizionale, che rientrano
nell'oggetto della sperimentazione su strada di cui al presente
decreto;
h) «operativita' in modo automatico», la modalita' operativa del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di guida automatica
sono inserite e assumono il pieno controllo del veicolo;
i) «operativita' in modo manuale», la modalita' operativa del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di guida automatica
sono disinserite e il pieno controllo del veicolo e' assunto dal
conducente;
j) «supervisore»: l'occupante del veicolo, il quale dovra' essere
sempre in grado di assumere il controllo del veicolo
indipendentemente dal grado di automazione dello stesso, in qualunque
momento se ne presenti la necessita', agendo sui comandi del veicolo
in assoluta precedenza sui sistemi automatizzati e che, pertanto, e'
il responsabile della circolazione del veicolo. Quando ne assuma la
guida effettiva, in modalita' manuale, assume il ruolo di conducente;
k) «sistema sperimentato», l'insieme del veicolo a guida automatica
autorizzato alla sperimentazione, del supervisore e di tutti i
sottosistemi che concorrono alla sperimentazione, ivi compresi i
sistemi di monitoraggio, registrazione e i sistemi di comunicazione e
interazione per il supervisore;
l) «richiedente», il soggetto che chiede l'autorizzazione a
sperimentare su strade pubbliche il veicolo a guida automatica;
m) «titolare dell'autorizzazione», e' il soggetto a cui e' stata
rilasciata l'autorizzazione alla sperimentazione su strade pubbliche
del veicolo a guida automatica;
n) «soggetto autorizzante», il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che. conformemente alle modalita' di cui al presente
decreto, rilascia l'autorizzazione alla sperimentazione su strade
pubbliche del veicolo a guida automatica;
o) «sistemi cooperativi V2I», sistemi di interazione tra veicoli e
infrastruttura capaci di veicolare informazioni e servizi di
interesse per la sicurezza e l'efficienza della guida e del traffico;
p) «sistemi cooperativi V2V», sistemi per l'interazione e la
collaborazione tra veicoli;
q) «guida connessa», condizione di guida del veicolo in cui lo
stesso adotta sistemi cooperativi V2I ovvero V2V;
r) «sperimentazione in sede protetta», sperimentazione del veicolo
a guida automatica su infrastrutture non aperte alla pubblica
circolazione, quali ad esempio piste di prova, oppure su
infrastrutture esplicitamente riservate, all'atto della
sperimentazione, ai veicoli a guida automatica;
s) «percorrenza di prova», il numero di chilometri percorsi in
precedenti sperimentazioni su strada effettuate come disposto dal
presente decreto, ovvero attestati da enti o organismi internazionali
o appartenenti ad altri Stati che adottano processi formali di
autorizzazione a prove su strada, in sessioni di sperimentazione in
sede protetta o in ambienti di simulazione di guida caratterizzati da
condizioni di traffico realistiche, certificati come tali con
dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte di un
ingegnere abilitato iscritto al relativo albo professionale.