IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 12,
comma 1, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le regioni e le
province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei
servizi per il lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, in particolare,
gli articoli 4, 6 e 7;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica
istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi;
Visto l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il
lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per
l'annualita' 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n
238/CSR;
Considerata la necessita' di valorizzare la cooperazione tra
servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, anche
al fine di rafforzare le capacita' di incontro tra domanda e offerta
di lavoro, nonche' l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza e
tracciabilita' dei servizi di politica attiva del lavoro;
Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei
servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'art. 12,
comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. I regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro adottati
dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualita' agli utenti.