IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il capo II del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,
recante interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,  n.
38 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5 concernente
gli interventi compensativi per favorire la ripresa in caso di  danni
nelle aree agricole colpite da eventi calamitosi; 
  Visto l'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020»,   che
istituisce, nello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al
fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti  diretti  a
fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2019; 
  Visto altresi', che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205
del  2017,  stabilisce  che  il  Fondo  per  l'emergenza  avicola  e'
finalizzato  a:  lettera  a),  interventi  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui al  citato  art.  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  a  favore  delle  imprese
agricole operanti nel settore avicolo ivi  individuate;  lettera  b),
rafforzamento   del   sistema   di   sorveglianza    e    prevenzione
dell'influenza aviaria; 
  Visto l'art. 1,  comma  508,  della  legge  n.  205  del  2017  che
stabilisce le modalita' di finanziamento  del  Fondo  rispettivamente
per le finalita' di cui alla lettera a) e alla lettera b) del  citato
comma 507; 
  Visto l'art. 1, comma  509,  della  legge  n.  205  del  2017,  che
stabilisce che con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
della salute di concerto con il Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali,  adottato  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  di
attuazione, le modalita' di accesso al Fondo, nonche' le priorita' di
intervento che devono tener conto della  densita'  degli  allevamenti
avicoli sul territorio; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a  misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  13  novembre  2013,
recante   modalita'   operative   di   funzionamento    dell'anagrafe
informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'art. 4,  del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2014, n. 22; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 30  dicembre  2016,  recante  il  Piano  assicurativo
agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 febbraio 2017, n. 38; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente
alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali
e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la
salute pubblica, per la salute degli animali o per  la  salute  delle
piante; 
  Ritenuto necessario prevedere opportune misure di  demarcazione  al
fine   di   evitare   il   rischio   di   doppio   finanziamento    o
sovracompensazione a seguito delle misure  di  sostegno  del  mercato
adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (CE)  n.  1308/2013
per la compensazione dei danni  indiretti  successivi  al  1°  aprile
2016; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  per  l'influenza  aviaria
adottato annualmente ai sensi  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 9, di  attuazione  della  direttiva  2005/94/CE  relativa  a
misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione
del 14 febbraio 2017, con cui sono state riesaminate ed adeguate alla
situazione epidemiologica attuale le misure  di  cui  alla  decisione
2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella  dichiarazione
dell'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA)  del  20
dicembre 2016, con la quale la stessa Autorita' ha confermato che  la
rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del
rischio  rappresenta  il  mezzo  piu'  efficace  per   prevenire   la
trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta  patogenicita',
sia  del  sottotipo  H5  che  del  sottotipo   H7,   direttamente   o
indirettamente, dai  volatili  selvatici  ad  aziende  che  detengono
pollame e volatili in cattivita'; 
  Considerato che la  sorveglianza  passiva  dei  volatili  selvatici
rappresenta il mezzo piu' efficace per l'individuazione precoce della
presenza di virus influenzali ad alta patogenicita' tenuto conto  che
i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici  selvatici
migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza  aviaria  ad
alta patogenicita' che essi trasportano, di solito  senza  presentare
segni  della  malattia,  durante   i   loro   spostamenti   migratori
stagionali; 
  Tenuto conto del dispositivo del Direttore generale  della  sanita'
animale  e  dei  farmaci  veterinari  del  Ministero  della   salute,
protocollo n. 8246 del 30 marzo 2017, integrato,  da  ultimo,  con  i
dispositivi direttoriali protocollo n.  19967  del  31  agosto  2017,
protocollo n. 24698 del 30 ottobre 2017 e protocollo n. 2309  del  31
gennaio 2018, con cui sono state stabilite misure  di  riduzione  del
rischio   e   di   biosicurezza   rafforzate   nonche'   sistemi   di
individuazione  precoce  dei  rischi  di  trasmissione  al   pollame,
attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria  ad
alta patogenicita'  sul  territorio  nazionale,  e  che  tra  l'altro
individua  le  aree  ad  alto  rischio  di  introduzione   di   virus
influenzali ad alta patogenicita' H5 e H7; 
  Considerati gli esiti della missione  della  «Community  Veterinary
Emergency Team to evaluate the control and eradication  strategy  for
highly pathogenic avian  influenza  in  poultry  and  wild  birds  in
Veneto, Lombardia and Emilia Romagna regions» svoltasi in data  22-24
novembre 2017, presentati al  Comitato  permanente  piante,  animali,
alimenti e mangimi (Standing Committee on Plants, Animals,  Food  and
Feed) nella riunione del 30 novembre-1° dicembre 2017; 
  Vista la nota protocollo n. 692 del 17 gennaio 2018  con  la  quale
l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle  Venezie  -  Centro  di
referenza nazionale per  l'influenza  aviaria  -  ha  trasmesso  alla
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del
Ministero della salute la relazione  tecnico-scientifica  concernente
il protocollo per la classificazione delle regioni in base al livello
di rischio di introduzione e di diffusione dell'influenza aviaria, ai
fini della ripartizione del Fondo per l'emergenza avicola; 
  Sentite le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 23 gennaio 2018; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 41/CSR); 
 
                              Adottano 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
Interventi  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'  economica   e
                   produttiva del settore avicolo 
 
  1. A favore delle imprese agricole di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto legislativo n. 102 del 2014, operanti  nel  settore  avicolo,
danneggiate dalle  epidemie  di  influenza  aviaria,  possono  essere
concessi i seguenti aiuti: 
    a)  interventi  previsti  dall'art.  5,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 102 del 2004, per  favorire  la  ripresa  economica  e
produttiva, i quali saranno finanziati con i fondi previsti dall'art.
2, comma 1, del presente decreto; 
    b)  interventi  di   prevenzione   e   di   miglioramento   della
biosicurezza, stabiliti dalle regioni ad  alto  rischio,  secondo  le
condizioni e le modalita' indicate nel comma  3,  ultimo  periodo,  e
comma 3-bis, dell'art. 4, del presente decreto. 
  2. Sono escluse dalle suddette compensazioni le tipologie di  danno
ammissibili  ai  sostegni  di  mercato  di  cui  all'art.   220   del
regolamento (CE) n. 1308/2013, conseguenti ai  focolai  di  influenza
aviaria verificatisi a partire dal 1° aprile 2016. 
  3. Gli interventi di cui al punto a), sono riservati  alle  imprese
avicole che non hanno sottoscritto polizze assicurative  agevolate  a
copertura del rischio mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo
agricolo 2017,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016.