IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo  13
agosto 2010, n. 131; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale» e s.m.i.; 
  Tenuto conto che l'art. 5 del predetto decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 prevede  che  le  PP.AA.  sono  vincolate  ad  accettare,
tramite la piattaforma PagoPA  fornita  da  AGID,  i  pagamenti  loro
spettanti,  a  qualsiasi  titolo,  attraverso  sistemi  di  pagamento
elettronico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33 e successive modifiche  e  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo
2013 relativo al nuovo deposito  telematico  delle  domande  connesse
alle domande di brevetto per  invenzioni  industriali  e  modelli  di
utilita',  alle  domande  di  registrazione  di  modelli  e   disegni
industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai  titoli  di  proprieta'
concessi; 
  Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede  che
l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato
da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo economico dell'11 luglio  2014  con  il  quale  si  e'
provveduto  ad  avviare  la  nuova  procedura  di  deposito  per  via
telematica della traduzione in italiano  delle  rivendicazioni  della
domanda di brevetto europeo, di cui  all'art.  54  del  codice  della
proprieta' industriale, e della traduzione in italiano,  a  scopo  di
convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art.
56 del codice della proprieta' industriale; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e
del direttore generale per la lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del
20  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento
tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite  ai  titoli
della proprieta' industriale; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo  economico  del  26  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015,  n.
24, con il quale si e' provveduto ad avviare la  nuova  procedura  di
deposito,  per  via  telematica,  delle  domande  di   brevetto   per
invenzioni industriali  e  modelli  di  utilita',  delle  domande  di
registrazione di disegni e  modelli  e  di  marchi  d'impresa,  delle
istanze connesse a dette domande  nonche'  ai  titoli  di  proprieta'
industriale concessi; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo economico  del  24  febbraio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2015, n.
48, con il quale si  e'  provveduto  ad  apportare  modificazioni  al
predetto decreto direttoriale del 26 gennaio 2015; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  del  15  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 20015,  n.
117, con il quale e' stato previsto che,  a  partire  dal  18  maggio
2015, il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale relativi a certificati complementari per  i
medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali,  di
topografie dei prodotti  a  semiconduttori  possa  essere  effettuato
anche attraverso le modalita' di cui all'art. 4, comma 1 del  decreto
del direttore generale per la lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del
26 gennaio 2015; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo  economico  del  29  ottobre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre, n.  258,
con il quale si e' provveduto ad  estendere  la  nuova  procedura  di
deposito, per via  telematica,  anche  alle  domande  di  certificati
complementari per i medicinali e i prodotti  fitosanitari,  di  nuove
varieta' vegetali, di topografie dei prodotti  a  semiconduttori,  ai
ricorsi alla Commissione dei ricorsi, agli atti di  opposizione  alla
registrazione dei marchi ed alle istanze connesse a dette domande; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Pagamento dei diritti e delle tasse 
 
  1. A partire dal 7 maggio 2018, il pagamento dei  diritti  e  delle
tasse sui depositi telematici  di  tutte  le  domande  di  titoli  in
proprieta' industriale e delle istanze ad esse connesse  puo'  essere
effettuato on line tramite la piattaforma PagoPA, contestualmente  al
deposito stesso, per mezzo di carta di credito, bonifico  bancario  o
altra modalita' di pagamento  ivi  prevista,  utilizzando  uno  degli
istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma. 
  2. Nei seguenti casi, il pagamento di diritti e tasse di proprieta'
industriale continua  ad  essere  effettuato  esclusivamente  con  la
previgente modalita': 
    a) deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e
degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi; 
    b) deposito cartaceo di tutte le  domande  e  istanze  effettuato
presso le CCIAA o a mezzo servizio postale; 
    c)  mantenimento  in  vita  di  tutti  i  titoli  di   proprieta'
industriale. 
  3. Il pagamento di diritti e tasse per i depositi di cui al comma 1
puo' continuare ad essere effettuato anche attraverso  la  previgente
modalita' che prevede l'utilizzo del Modello F24.