IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio  2017,  n.  105,  che,  nel
disciplinare l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori  nei
confronti degli amministratori locali, prevede che  con  decreto  del
Ministero dell'interno ne siano stabilite composizione e modalita' di
funzionamento; 
  Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visti gli articoli 11, 14 e 15 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006,  n.
180,   «Regolamento    recante    disposizioni    in    materia    di
Prefetture-Uffici   territoriali   del   Governo,    in    attuazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni»; 
  Visto l'articolo 10 della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  recante
«Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  18   aprile   2017,   n.   48,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»; 
  Sentiti   il   Ministero   della   giustizia   e    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il parere n. 2625/2017 reso,  nell'adunanza  del  7  dicembre
2017,  dal  Consiglio  di  Stato-Sezione  consultiva  per  gli   atti
normativi; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
di cui alla nota n. 24806 del 29 dicembre 2017; 
  Visto   il   parere   della   Presidenza    del    Consiglio    dei
ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del  16
gennaio 2018; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli  atti  intimidatori
              nei confronti degli amministratori locali 
 
  1.  L'Osservatorio  sul  fenomeno  degli  atti   intimidatori   nei
confronti degli amministratori locali di  cui  all'articolo  6  della
legge 3 luglio 2017, n. 105, opera presso il Ministero dell'interno. 
  2. E' presieduto dal Ministro dell'interno o  suo  delegato  ed  e'
composto dal Capo di Gabinetto del Ministro,  dal  Capo  Dipartimento
per   gli   affari   interni   e   territoriali,   dal   Capo   della
polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,   dal   Capo
Dipartimento per  le  politiche  del  personale  dell'amministrazione
civile e per le risorse  strumentali  e  finanziarie,  dal  Direttore
dell'ufficio affari legislativi e relazioni  parlamentari,  dal  Capo
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della
giustizia,  dal  Capo  Dipartimento  per  il  sistema  educativo   di
Istruzione   e   di   formazione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Presidente,  unitamente  a  due
rappresentanti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal
Presidente,  unitamente  a  due  rappresentanti,  dell'Unione   delle
province d'Italia. 
  3.  In  caso  di  impossibilita'  di  partecipare   alle   riunioni
dell'Osservatorio, i componenti di cui al comma  2  possono  delegare
propri rappresentanti di comprovata professionalita'  e  titolari  di
potere decisionale. 
  4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre  fatta  salva
la facolta' del Presidente di chiamare a  partecipare  alle  riunioni
altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle  associazioni
e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie
di cui al presente decreto. 
  5. Le riunioni dell'Osservatorio, che e' convocato almeno due volte
all'anno, si svolgono, di norma, a Roma presso la sede  istituzionale
del Ministero dell'interno. 
  6. Al fine  di  testimoniare  la  presenza  e  la  vicinanza  delle
Istituzioni a fianco  degli  amministratori  locali,  il  Presidente,
anche su richiesta  di  uno  o  piu'  componenti,  puo'  valutare  di
convocare l'organismo presso le  Prefetture-Uffici  Territoriali  del
Governo. In tal caso, la partecipazione dei  componenti  puo'  essere
prevista anche in modalita' telematica. 
  7.  L'Osservatorio  e'  supportato,  con  compiti  di   segreteria,
dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3  luglio
          2017, n. 105 ( Modifiche al codice  penale,  al  codice  di
          procedura penale e al testo unico di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  a
          tutela dei Corpi politici, amministrativi  o  giudiziari  e
          dei loro singoli componenti): 
              «Art.  6.  (Osservatorio  sul   fenomeno   degli   atti
          intimidatori nei confronti degli amministratori  locali)  -
          1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle  misure
          di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del
          Ministero dell'interno la composizione e  le  modalita'  di
          funzionamento dell'Osservatorio  sul  fenomeno  degli  atti
          intimidatori nei  confronti  degli  amministratori  locali,
          istituito con decreto del Ministro  dell'interno  2  luglio
          2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: 
                a)   effettuare   il   monitoraggio   del    fenomeno
          intimidatorio nei  confronti  degli  amministratori  locali
          anche mediante utilizzo di apposita banca dati; 
                b) promuovere studi e analisi per la formulazione  di
          proposte idonee alla definizione di iniziative di  supporto
          agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori; 
                c) promuovere iniziative di formazione  rivolte  agli
          amministratori locali e di promozione della legalita',  con
          particolare riferimento verso le giovani generazioni. 
              2. All'attuazione del  comma  1  si  provvede  mediante
          utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          gia' previste a legislazione vigente.  Dall'attuazione  del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  «Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 77. (Definizione di amministratore locale)  -  1.
          La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino  chiamato
          a ricoprire cariche pubbliche nelle  amministrazioni  degli
          enti locali ad espletare il mandato, disponendo del  tempo,
          dei servizi e delle  risorse  necessari  ed  usufruendo  di
          indennita' e di  rimborsi  spese  nei  modi  e  nei  limiti
          previsti dalla legge. 
              2.  Il  presente  capo  disciplina  il   regime   delle
          aspettative,  dei  permessi  e   delle   indennita'   degli
          amministratori degli enti  locali.  Per  amministratori  si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani, i presidenti delle province,  i  consiglieri
          dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle   province,   i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli    comunali,
          metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri  e
          gli assessori delle comunita' montane, i  componenti  degli
          organi delle unioni di  comuni  e  dei  consorzi  fra  enti
          locali,   nonche'   i   componenti    degli    organi    di
          decentramento». 
              - Si riporta il testo dei commi  3  e  4  dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, 14  e  15  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo , a norma dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59) : 
              «Art.  11.  (Prefettura  -  Ufficio  territoriale   del
          governo) - 1. La  Prefettura  assume  la  denominazione  di
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
              2.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo,
          ferme restando le proprie  funzioni,  assicura  l'esercizio
          coordinato  dell'attivita'  amministrativa   degli   uffici
          periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
          di detti uffici con gli enti  locali.  Sono  in  ogni  caso
          fatte salve le competenze spettanti alle regioni a  statuto
          speciale ed alle province autonome. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  10
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al  comma
          2,  il  Prefetto,  titolare  della  Prefettura  -   Ufficio
          territoriale del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza
          provinciale permanente, dallo stesso presieduta e  composta
          dai  responsabili  di  tutte  le  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti
          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'
          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta
          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali
          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i
          rappresentanti della regione. 
              4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di   coordinamento
          previste dai commi 2 e  3  il  Prefetto,  sia  in  sede  di
          conferenza provinciale sia  con  interventi  diretti,  puo'
          richiedere ai responsabili delle  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato l'adozione di  provvedimenti  volti
          ad evitare un grave pregiudizio alla qualita'  dei  servizi
          resi alla cittadinanza anche ai  fini  del  rispetto  della
          leale collaborazione con  le  autonomie  territoriali.  Nel
          caso in cui non vengano assunte  nel  termine  indicato  le
          necessarie iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso  del
          Ministro   competente   per   materia,   puo'    provvedere
          direttamente, informandone  preventivamente  il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri. 
              5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i
          Ministri,   nell'esercizio   del   potere   di    indirizzo
          politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite
          direttive ai Prefetti. 
              6. Con regolamento da emanarsi ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si
          provvede ad adottare le disposizioni per  l'attuazione  del
          presente  articolo  e  per  l'adeguamento  della  normativa
          regolamentare vigente»; 
              «Art. 14. (Attribuzioni) - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                b) tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                d) tutela dei diritti  civili,  ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo. 
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 
              3. Il ministero svolge attraverso  il  corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121»; 
              «Art. 15. (Ordinamento) - 1. Il ministero  si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a cinque. 
              2.  L'organizzazione  periferica   del   ministero   e'
          costituita dagli Uffici territoriali  del  governo  di  cui
          all'articolo  11,  anche  con  compiti  di   rappresentanza
          generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
          strutture periferiche del corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco». 
              - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  3
          aprile 2006, n. 180 (Regolamento  recante  disposizioni  in
          materia di Prefetture-Uffici territoriali del  Governo,  in
          attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio  1999,  n.
          300,  e  successive  modificazioni)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2006, n. 113. 
              - Si riporta il testo dei commi da 1 a 7  dell'art.  10
          della  legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  L.
          Cost. 18 ottobre 2001, n. 3): 
              «Art. 10. (Rappresentante dello Stato  per  i  rapporti
          con il sistema delle autonomie) -  1.  In  ogni  Regione  a
          statuto  ordinario   il   prefetto   preposto   all'ufficio
          territoriale del Governo avente sede  nel  capoluogo  della
          Regione svolge le funzioni di  rappresentante  dello  Stato
          per i rapporti con il sistema delle autonomie. 
              2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il
          rappresentante dello Stato cura in sede regionale: 
                a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del
          principio di leale  collaborazione  tra  Stato  e  Regione,
          nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
          sul territorio,  anche  attraverso  le  conferenze  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300,  al  fine  di  garantire  la  rispondenza  dell'azione
          amministrativa  all'interesse  generale,  il  miglioramento
          della qualita' dei servizi resi al cittadino e di  favorire
          e rendere piu' agevole il rapporto  con  il  sistema  delle
          autonomie; 
                b) la tempestiva  informazione  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali  e  ai  Ministeri   interessati   degli   statuti
          regionali e delle leggi regionali, per le finalita' di  cui
          agli articoli 123 e 127 della Costituzione,  e  degli  atti
          amministrativi regionali, agli  effetti  dell'articolo  134
          della  Costituzione,  nonche'  il  tempestivo   invio   dei
          medesimi  atti  all'ufficio  dell'Avvocatura  dello   Stato
          avente sede nel capoluogo; 
                c) la promozione dell'attuazione delle intese  e  del
          coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali
          nelle materie  indicate  dall'articolo  118,  terzo  comma,
          della Costituzione, nonche' delle misure  di  coordinamento
          tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9,  comma
          5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                d) l'esecuzione di provvedimenti  del  Consiglio  dei
          ministri costituenti esercizio del  potere  sostitutivo  di
          cui all'articolo 120, secondo  comma,  della  Costituzione,
          avvalendosi degli uffici territoriali del Governo  e  degli
          altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale; 
                e)  la   verifica   dell'interscambio   di   dati   e
          informazioni rilevanti sull'attivita' statale, regionale  e
          degli enti  locali,  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  riferendone  anche  al
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie; 
                f)  l'indizione  delle  elezioni   regionali   e   la
          determinazione dei seggi  consiliari  e  l'assegnazione  di
          essi alle singole circoscrizioni,  nonche'  l'adozione  dei
          provvedimenti connessi o conseguenti,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore di  diversa  previsione  contenuta  negli
          statuti e nelle leggi regionali; 
                g) la raccolta delle notizie utili  allo  svolgimento
          delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite
          per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita'
          regionali; la fornitura  di  dati  e  di  elementi  per  la
          redazione  della  Relazione  annuale  sullo   stato   della
          pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati
          di  rilevanza  statistica,  da  effettuarsi   secondo   gli
          standard e le metodologie definiti dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei  suoi  uffici
          regionali, d'intesa con lo stesso. 
              3. Nell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  presente
          articolo il rappresentante dello Stato  si  avvale  a  tale
          fine  delle  strutture   e   del   personale   dell'ufficio
          territoriale del Governo. 
              4. Ai fini del presente articolo e  per  l'espletamento
          delle funzioni previste dall'articolo 1, comma  2,  lettere
          e), f)  e  g),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  17  maggio  2001,  n.  287,  i
          segretari comunali e provinciali che, alla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  sono  inseriti   nella
          graduatoria  di  cui  all'articolo   18,   comma   9,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,  come   modificato
          dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio  2003,  n.
          3, e che hanno presentato  istanza  di  mobilita'  per  gli
          uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite
          dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'interno,  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. Restano ferme le disposizioni previste  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai  relativi
          decreti di attuazione. 
              5. Nelle Regioni a statuto  speciale  le  funzioni  del
          rappresentante dello Stato ai fini  della  lettera  d)  del
          comma 2 sono  svolte  dagli  organi  statali  a  competenza
          regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita'
          definite da apposite norme di attuazione. 
              6. Ai commissariati del Governo di Trento e di  Bolzano
          si applicano le disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,  n.
          287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e
          con le relative norme di attuazione. 
              7.  Il  provvedimento   di   preposizione   all'ufficio
          territoriale  del  Governo  del  capoluogo  di  Regione  e'
          adottato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa   con   il
          Ministro per gli affari regionali. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile  2017,  n.  48
          (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta')
          e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  20  febbraio
          2017, n. 42. 
              - Il parere n.  2625/2017  reso,  nell'Adunanza  del  7
          dicembre 2017, dal Consiglio  di  Stato-Sezione  Consultiva
          Atti Normativi e' consultabile nella banca  dati  del  sito
          della               giustizia                amministrativa
          www.giustizia-amministrativa.it 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 6 della legge 3  luglio  2017,
          n. 105, si rimanda alle note alle premesse.