IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante disposizioni in  materia  di  formazione  presso  gli  uffici
giudiziari; 
  Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73,  introdotti  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita agli ammessi
allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad
euro 400  mensili  e,  comunque,  nei  limiti  della  quota  prevista
dall'art. 2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181; 
  Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, recante disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria,  che  ha  istituito  il  Fondo
unico giustizia; 
  Visto l'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
che ha previsto, fra l'altro, che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con  il
Ministro  dell'interno,  sono  stabilite  le  quote   delle   risorse
intestate Fondo Unico Giustizia da destinare mediante  riassegnazione
in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno  ed  al
Ministero della giustizia  nonche'  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
agosto 2017, adottato ai sensi  del  citato  art.  2,  comma  7,  del
decreto-legge n. 143 del 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 1456 del 9 giugno 2017, concernente  l'aggiornamento
soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2017/2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Determinazione annuale delle risorse 
                   destinate alle borse di studio 
 
  1. L'ammontare delle  risorse  destinate  agli  interventi  di  cui
all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e
successive modifiche, e' determinato, per l'anno 2017, nel limite  di
euro 10.000.000, nell'ambito della quota del  Fondo  unico  giustizia
assegnata nel  corrente  esercizio  finanziario  al  Ministero  della
giustizia  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   7,   lettera   b),   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti,  alle  occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  favore  del
competente  capitolo  di  gestione  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della giustizia.