IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della
disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati, e, in
particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei
termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato
della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Minaccia
1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono
soppresse;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede
d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati
nell'articolo 339.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 16,
lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2017, n. 154:
«16. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina
del regime di procedibilita' per taluni reati e delle
misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni
settori del codice penale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela per i reati
contro la persona puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore
nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa
alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui
all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il
patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso
la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle
seguenti condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per eta' o per
infermita';
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice
penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato
alla persona offesa sia di rilevante gravita';
b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela
ai sensi della lettera a), commessi prima della data di
entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione
della medesima lettera a), il termine per presentare la
querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa
ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato;
prevedere che, se e' pendente il procedimento, il pubblico
ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato
della facolta' di esercitare il diritto di querela e il
termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e'
stata informata;
(Omissis).
17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I
relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di
quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque emanati.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 612 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione
fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
modi indicati nell'articolo 339.».