IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto il comma 853 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti,
per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano
beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a  opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio,  nel
limite complessivo di 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  300
milioni di euro per l'anno 2019 e 400  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di  opere
integralmente finanziate da altri soggetti.»; 
  Visto il successivo comma 854 del medesimo art. 1  della  legge  n.
205 del 2017 che stabilisce  che  «I  comuni  di  cui  al  comma  853
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro
il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno  2018,  del  20
settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20  settembre  2019  per  l'anno
2020. La richiesta  deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla
tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  ad
eventuali forme di finanziamento concesse  da  altri  soggetti  sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero
l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene
chiesto il  contributo  comporta  l'esclusione  dalla  procedura.  La
richiesta di contributo deve  riferirsi  ad  opere  inserite  in  uno
strumento  programmatorio  e  ciascun  comune   non   puo'   chiedere
contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi»; 
  Visto il comma 855 del medesimo art. 1 della citata  legge  n.  205
del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo  attribuito  a
ciascun comune e' determinato, per l'anno 2018,  entro  il  31  marzo
2018 con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   applicando,   qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
disponibili, il criterio di attribuzione del  contributo  di  cui  al
medesimo comma; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   Pubblica   Amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del  29  gennaio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
Generale - n. 32 dell'8 febbraio 2018 con il quale e' stato approvato
il modello di certificazione  informatizzato,  che  i  comuni  devono
trasmettere al Ministero  dell'interno  -  Direzione  Centrale  della
Finanza Locale, esclusivamente con modalita' telematica,  tramite  il
Sistema Certificazioni Enti Locali («AREA CERTIFICATI -  TBEL,  altri
certificati»), accessibile dal sito internet della stessa  Direzione,
per richiedere il contributo; 
  Viste le istanze trasmesse  entro  il  termine  perentorio  del  20
febbraio 2018, stabilito dal citato comma 854 dell'art. 1 della legge
n. 205 del 2017, al fine dell'assegnazione del contributo per  l'anno
2018, per un ammontare  complessivo  di  euro  7.151.884.799,84  come
riportato nell'allegato 1 al presente  decreto,  che  ne  costituisce
parte integrante; 
  Visto il terzo periodo del comma 854 dell'art. 1 della citata legge
n. 205 del 2017 che prescrive che la mancanza dell'indicazione di  un
codice unico di progetto (CUP) valido, ovvero l'errata indicazione in
relazione  all'opera  per  la  quale  viene  chiesto  il  contributo,
comporta l'esclusione dalla procedura; 
  Visto il secondo periodo del comma 856  dell'art.  1  della  citata
legge 205 del 2017, in base al quale sono considerate  esclusivamente
le richieste di contributo pervenute dai comuni  che,  alla  data  di
presentazione della richiesta medesima, abbiano trasmesso alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche i  documenti  contabili  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) e e), e di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio  2016,  riferiti
all'ultimo rendiconto di gestione approvato (2016); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12
maggio 2016 con il quale sono  state  disciplinate  le  modalita'  di
trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali
e dei loro organismi  ed  enti  strumentali  alla  banca  dati  delle
pubbliche amministrazioni, ivi incluso il rendiconto della gestione e
in particolare il comma 3 dell'art. 4 che prevede  per  le  Autonomie
speciali e i loro enti e organismi strumentali l'invio  dei  bilanci,
dei  rendiconti  e  dei  dati  contabili  alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) a decorrere  dall'esercizio  in  cui
sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di  bilancio  con  funzione
autorizzatoria; 
  Considerato che per i comuni della  Regione  Valle  d'Aosta,  delle
Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione  Friuli-Venezia
Giulia, l'art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che
la decorrenza e le modalita' di  applicazione  del  medesimo  decreto
sono stabiliti in  conformita'  con  i  relativi  statuti  e  con  le
procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 14, comma 32, della legge regionale  n.  27  del  2014
della Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 23, comma 3, della legge
provinciale n. 11 del 2014 della Provincia autonoma  di  Bolzano  che
prevedono l'adozione dei nuovi schemi di bilancio di cui  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011, con funzione autorizzatoria, a decorrere
dall'esercizio 2016; 
  Visto l'art. 49, comma 1, della legge provinciale n.  18  del  2015
della Provincia autonoma di Trento e l'art. 27, comma 2, della  legge
regionale n. 19 del 2015 della Regione Valle  d'Aosta  che  prevedono
l'adozione dei nuovi schemi di bilancio di cui al decreto legislativo
n.  118  del  2011,  con   funzione   autorizzatoria,   a   decorrere
dall'esercizio 2017; 
  Ritenuto che per i comuni della Valle  d'Aosta  e  della  Provincia
autonoma di Trento non sia applicabile il secondo periodo  del  comma
856 della citata legge 205 del 2017; 
  Considerato l'ultimo periodo del comma 856 dell'art. 1 della  legge
n. 205 del 2017 che prevede, per i comuni per i quali sono sospesi  i
termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, che  le  informazioni  di  cui  al  primo  periodo  del
medesimo comma 856 sono  desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; 
  Ritenuto altresi' di equiparare, al fine  della  rilevazione  delle
informazioni di cui al ripetuto primo periodo del comma 856 dell'art.
1 della legge n. 205 del 2017, i comuni dissestati che rientrano  nel
termine di cui all'art. 264, comma 2, del testo unico  approvato  con
decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai  comuni  per  i  quali
sono  sospesi  i  termini  ai  sensi  dell'art.  44,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto  di  dover  escludere  dalla  procedura  le  richieste  di
contributo  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,  che  ne
costituisce parte integrante, inammissibili per  le  motivazioni  ivi
indicate, ai sensi del comma 853, del terzo periodo del citato  comma
854 e/o del secondo periodo del citato comma 856 della legge  n.  205
del 2017; 
  Considerato che, a seguito della verifiche di  cui  alla  normativa
citata,  l'entita'  delle  richieste  ammissibili  e'  pari  ad  euro
3.992.034.351,85, come riportato nell'allegato 2 al presente decreto,
che ne costituisce parte integrante, superiore all'entita' del  fondo
stanziato,  per  cui  occorre  procedere  alla  formazione   di   una
graduatoria dei comuni beneficiari del contributo; 
  Considerato pertanto che, ai sensi del comma 855 dell'art. 1  della
citata legge n. 205 del 2017, l'attribuzione del contributo in favore
dei comuni deve essere determinata in base al criterio  indicato  nel
secondo periodo del medesimo comma 855, ovvero  quello  della  minore
incidenza  dell'avanzo  di  amministrazione,  al  netto  della  quota
accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza,  ascrivibili
ai titoli  1,  2,  3,  4  e  5  dello  schema  previsto  dal  decreto
legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione
del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (2016); 
  Ritenuto, ai sensi del citato comma 856 dell'art. 1 della legge  n.
205 del 2017, di utilizzare le informazioni sul fondo di cassa e  sul
risultato di amministrazione desunte dal prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione allegato al rendiconto  della  gestione,
trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  dalla  banca  dati   delle   amministrazioni
pubbliche, ad eccezione dei comuni per i quali sono sospesi i termini
ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dei comuni della Valle d'Aosta e  della  Provincia  autonoma  di
Trento, nonche' dei comuni dissestati che rientrano  nel  termine  di
cui all'art. 264, comma 2, del  testo  unico  approvato  con  decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali  le  informazioni  di
che  trattasi  sono  ricavate  dall'ultimo   certificato   di   conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; 
  Considerato  che,  dall'applicazione  del  suddetto  criterio  alle
richieste ammissibili discende la formazione  della  graduatoria  per
l'attribuzione del contributo,  nel  limite  massimo  per  comune  di
5.225.000  euro  complessivi,  fino  a   concorrenza   dell'ammontare
disponibile, per l'anno 2018,  pari  a  150  milioni  di  euro,  come
riportato nell'allegato 2 al presente  decreto,  che  ne  costituisce
parte integrante; 
  Visto il comma 858 dell'art. 1 della legge  n.  205  del  2017  che
disciplina le modalita' di recupero del contributo assegnato nel caso
in cui il comune beneficiario non proceda, ai  sensi  del  precedente
comma 857, all'affidamento dei lavori entro 8 mesi  decorrenti  dalla
data di emanazione del presente decreto; 
  Considerato che al fine  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dai
commi 857 e 858 dell'art. 1 della legge  n.  205  del  2017,  occorre
individuare  un  termine  certo  per  l'avvio  della   procedura   di
affidamento dei lavori e che lo stesso puo' essere individuato  nella
data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di  invito,  in
caso  di  procedura  negoziata,  ovvero  della  manifestazione  della
volonta' di procedere all'affidamento  dell'appalto,  come  riportata
sul CIG, secondo le modalita' di cui alla  Delibera  dell'ANAC  n.  1
dell' 11 gennaio 2017; 
  Considerato che i contributi assegnati con il presente decreto sono
erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari, secondo  le
modalita' e termini previsti dal comma 858 dell'art. 1 della legge n.
205 del 2017, nella misura del 20 per cento entro il 15 aprile  2018,
del  60  per  cento  entro  il  30  novembre  2018,  previa  verifica
dell'avvenuto  affidamento  dei  lavori,  attraverso  il  sistema  di
monitoraggio di cui al comma 860, e del restante 20 per cento  previa
trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo,
ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori
dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Considerato che, ai sensi del comma 860 dell'art. 1 della legge  n.
205 del 2017, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai  commi
da 853 a 859, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori  ai
sensi del predetto comma 858, e' effettuato  dai  Comuni  beneficiari
attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n.  229,  classificando  le  opere  sotto  la  voce  «Messa  in
sicurezza edifici e territorio-comma 853»; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del  2
agosto 2013 concernente «lo scambio automatizzato delle  informazioni
contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita  delle
opere pubbliche, corredate sia del  CUP  che  del  CIG»,  nonche'  il
relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto  l'art.  158  del  decreto  legislativo  n.  267   del   2000
concernente l'obbligo di rendicontazione dei contributi  straordinari
assegnati agli enti locali; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere
pubbliche ed interventi correlati; 
  Attese le esigenze di semplificazione  procedimentale  realizzabili
mediante la  concentrazione  degli  adempimenti  in  capo  ai  comuni
assegnatari del contributo di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili 
 
  1. Le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 20 febbraio
2018, stabilito dal citato comma 854 dell'art. 1 della legge  n.  205
del 2017, al fine dell'assegnazione del contributo per  l'anno  2018,
sono  riportate  nell'allegato  1  al  presente   decreto,   che   ne
costituisce parte integrante. 
  2. Nel medesimo allegato 1 sono riportate, altresi',  le  richieste
escluse dalla procedura di  attribuzione  del  contributo,  e  quindi
inammissibili, per le motivazioni ivi indicate. 
  3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili,  tenendo  conto
di quanto previsto dai commi 853, 854 e 855 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, sono riportate nell'allegato 2 al  presente
decreto, che ne costituisce parte integrante.