IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1°
giugno 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi in sede giudiziale
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di
regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino
all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non
oltre il 50 per cento»;
2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al
70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni
caso non oltre il 70 per cento»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso
determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e'
di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti
depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e,
in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale
all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la
navigazione all'interno dell'atto»;
c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per
cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per
cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a un massimo di trenta»;
d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore
al 30 per cento»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di
giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio
di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e'
di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi
aggiunti.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense
(Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
(Omissis).»
«Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso.
(Omissis).
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due
anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano
quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei
compensi in sede giudiziale
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene
conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio
dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura,
della difficolta' e del valore dell'affare, delle
condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni
giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta'
dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti
giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario
intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il
giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle
allegate, che, in applicazione dei parametri generali,
possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento,
ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di
regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso
non oltre il 70 per cento.
1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei
parametri generali di cui al comma 1 e' di regola
ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti
depositati con modalita' telematiche sono redatti con
tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto.
2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu'
soggetti aventi la stessa posizione processuale, il
compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni
soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino
a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni
soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica
quando piu' cause vengono riunite, dal momento
dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste
un solo soggetto contro piu' soggetti.
3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel
procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a
istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con
una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti
liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di
posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione
professionale nei confronti di questi non comporta l'esame
di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto,
il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un
solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30 per
cento.
5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento
alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e
lo studio degli atti a seguito della consultazione con il
cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti
e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali,
al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti
introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e
il relativo esame incluso quello degli allegati, quali
ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di
terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali,
l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della
prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,
impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle
corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento
del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni
della domanda, le autentiche di firma o l'esame della
procura notarile, la formazione del fascicolo e della
posizione della pratica in studio, le ulteriori
consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le
memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle
domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e
conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre
parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso
e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le
prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
le partecipazioni e assistenze relative ad attivita'
istruttorie, gli atti necessari per la formazione della
prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame
delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre
parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o
delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o
di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al
contumace, le relative richieste di copie al cancelliere,
le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni
rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale,
le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque
incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti
alla verificazione delle scritture private. Al fine di
valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in
particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o
autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non
meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove
assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della
liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle
conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le
memorie, illustrative o conclusionali anche in replica,
compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale,
sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note
illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il
deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o
pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio,
comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro
del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del
provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella
liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di
tutte le attivita' successive alla decisione e che non
rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera
e);
e) per fase di studio e introduttiva del
procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo,
la notificazione dello stesso unitamente al precetto,
l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame
del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni
ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del
procedimento esecutivo: ogni attivita' del procedimento
stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze
all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o
transazione della controversia, la liquidazione del
compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a
quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo
quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta.
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in
sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di
condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei
procedimenti in tempi ragionevoli.
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico
del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un
terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le
difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente
fondate.
9. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero,
comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o
improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto
all'avvocato del soccombente e' ridotto, ove concorrano
gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella
motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti
liquidabile.
10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo
140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
il compenso puo' essere aumentato fino al triplo rispetto a
quello altrimenti liquidabile.
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale
amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il
compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di
regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti
motivi aggiunti.».