IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», ed in particolare l'art. 1, comma 44, che,
cosi', recita  «E'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico il registro dei soggetti che usano  indirettamente  risorse
nazionali  di  numerazione.  Alla  tenuta  del  Registro  di  cui  al
precedente periodo si provvede ai sensi dell'art. 1, comma  6,  lett.
a) numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 45, della legge 4 agosto 2017,  n.
124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» la quale prevede
che,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  siano
determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da  iscrivere
nel Registro di cui al comma 44; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in  particolare
l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), che prevede tra  le  competenza
di tale Autorita' quella di cura delle «... tenuta del registro degli
operatori di comunicazione al quale si  devono  iscrivere  in  virtu'
della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero  di
autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita'
o delle amministrazioni  competenti,  le  imprese  concessionarie  di
pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi
o da diffondere su giornali quotidiani o  periodici,  le  imprese  di
produzione e distribuzione dei programmi  radiofonici  e  televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani,  di  periodici  o
riviste e le agenzie di stampa di  carattere  nazionale,  nonche'  le
imprese fornitrici di servizi telematici e di  telecomunicazioni  ivi
compresa  l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
altresi'  censite  le  infrastrutture  di  diffusione  operanti   nel
territorio nazionale»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre  2003,  e
successive modificazioni; 
  Visto, altresi', l'art. 15 del suddetto Codice,  che  riconosce  al
Ministero dello sviluppo economico  la  competenza  al  rilascio  dei
diritti d'uso di tutte le risorse nazionali  di  numerazione  e  alla
gestione dei piani nazionali di numerazione; 
  Vista la delibera n. 8/15/CIR recante il «Piano di numerazione  nel
settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e  successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito PNN) ; 
  Vista la delibera 17/17/CIR recante «Modifiche ed integrazioni  del
piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni  e
disciplina attuativa di cui  alla  delibera  8/15/CIR»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014; 
  Sentita l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  che  ha
espresso il proprio avviso  con  nota  protocollo  n.  12719  del  22
febbraio 2018; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
legge 4 agosto 2017, n. 124, istituisce il registro dei soggetti  che
usano indirettamente risorse nazionali di numerazione e  determina  i
criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere.