Estratto determina n. 583/2018 del 10 aprile 2018 
 
    Medicinale: MITOMICINA ACCORD HEALTHCARE. 
    Titolare A.I.C.: 
      Accord Healthcare Limited 
      Sage House, 
      319 Pinner Road, 
      North Harrow, Middlesex, HA1 4HF 
      Regno Unito 
    Confezioni: 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile  o  per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045007010 (in base 10); 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile  o  per  infusione»  5
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045007022 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/infusione. 
    Validita' prodotto integro: flaconcino non aperto: 3 anni. 
    Il prodotto ricostituito deve essere usato immediatamente. 
    Il contenuto  dei  flaconcini  e'  inteso  per  uso  singolo.  La
soluzione non utilizzata deve essere eliminata. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni flaconcino contiene 40 mg di mitomicina.
Dopo ricostituzione, 1 ml contiene 0,5 mg di mitomicina; 
      eccipienti: mannitolo (E421). 
    Produttore/i del principio attivo: Sicor S.r.l.,  via  Terrazzano
7, 20017 Rho (Milano), Italia. 
    Produttore/i del prodotto finito: 
Produzione, confezionamento: 
    Intas Pharmaceuticals Limited 
    Plot No. 5, 6 and 7, Pharmez, Nr. Village  Matoda,  Sarkhej-Bavla
National Highway N0. 8- A, Taluka-Sanand,  Dist.  Ahmedabad,  382213,
India. 
Confezionamento secondario: 
    Accord Healthcare Limited 
    Unit C & D, Homefield Business park, Homefield  Road,  Haverhill,
CB9 8QP, Regno Unito. 
Controllo dei lotti: 
    Astron Research Limited 
    2nd & 3rd Floor, Sage  House,  319  Pinner  Road,  North  Harrow,
Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito 
    Wessling Hungary Kft 
    Foti ut 56., Budapest, 1047, Ungheria 
    Pharmavalid Limited, 
    Budapest, Tatra u. 27/b, 1136, Ungheria 
Rilascio lotti: 
    Accord Healthcare Limited 
    Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1
4HF, Regno Unito 
Indicazioni terapeutiche: 
    Mitomicina e' utilizzata nella terapia palliativa del tumore. 
    Mitomicina  e'  somministrata  per  via  endovenosa   come   mono
chemioterapia o nella chemioterapia citostatica combinata in caso di: 
      carcinoma dello stomaco metastatico in fase avanzata; 
      cancro al seno in fase avanzata e/o metastatico. 
    Inoltre, mitomicina e' somministrata  per  via  endovenosa  nella
chemioterapia combinata in caso di: 
      carcinoma bronchiale non a piccole cellule; 
      carcinoma pancreatico in fase avanzata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile  o  per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045007010 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 53,11; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 87,65. 
    Confezione: 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile  o  per  infusione»  5
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045007022 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 265,55; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 438,25. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Mitomicina Accord Healthcare» e' classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Mitomicina Accord Healthcare» e' la seguente: medicinale soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.