L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);
Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente «La
disciplina della Banca dati degli Attestati di Rischio e
dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
Assicurazioni Private - Dematerializzazione dell'attestato di
rischio»;
Considerata la necessita' di modificare il regolamento IVASS n. 9
del 19 maggio 2015 e di modificare ed integrare il provvedimento
IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare la normativa secondaria e
la disciplina tecnica della Banca dati degli Attestati di Rischio
all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosita'
dell'assicurato, anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal
periodo di osservazione, di cui alla lettera j) dell'art. 1 del
regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, oppure pagati dopo la
scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia
(c.d. sinistri tardivi) nonche' sulla base dei sinistri pagati con
riferimento a coperture assicurative di durata inferiore all'anno
(c.d. temporanee);
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali dell'Istituto;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015
1. La disposizione di cui alla lettera h), del comma 1, dell'art. 2
e' sostituita dalla seguente: «la classe di merito aziendale di
provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per
l'annualita' successiva, nonche' le corrispondenti classi CU di
provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria
con la quale sia stato sottoscritto il contratto».
2. La disposizione di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 2 e'
sostituita dalla seguente: «una tabella di sinistrosita' pregressa
riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a
titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del
contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con
responsabilita' principale e del numero dei sinistri con
responsabilita' paritaria, per questi ultimi con indicazione della
relativa percentuale di responsabilita'».
3. All'art. 2, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: «l) Il
codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato
dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, e ciascun veicolo di
proprieta' o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e
patto di riservato dominio».
4. Il comma 3 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: «3. Le
imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento
delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonche' degli accessi
alle stesse, nel rispetto delle misure di sicurezza, anche minime,
atte a garantire la protezione delle informazioni contenute nella
Banca dati, in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196».
5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: «4. La
responsabilita' e il controllo dell'uso delle utenze assegnate alle
imprese, al fine della consultazione delle informazioni presenti
nella Banca dati, e' dell'impresa e dell'amministratore di sistema
individuato dall'impresa stessa. Tali soggetti nonche' il personale
interno, gli intermediari ed eventuali societa' di servizi che
operano per conto dell'impresa, che in funzione delle mansioni da
loro svolte sono abilitati all'accesso, sono vincolati al segreto
sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente
responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza
derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite
consultazione delle banche dati e della loro utilizzazione o
divulgazione a terzi per finalita' non consentite dalla legge».
6. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 sono abrogate
a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art.
3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
7. Nel comma 4 dell'art. 2 la frase «qualora a seguito di piu'
sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della
sinistralita'» e' sostituita dalla seguente: «qualora a seguito di
piu' sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della
sinistrosita'».