L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private); 
  Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente  «La
disciplina  della  Banca  dati   degli   Attestati   di   Rischio   e
dell'attestazione sullo stato del rischio di  cui  all'art.  134  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -  Codice   delle
Assicurazioni  Private  -   Dematerializzazione   dell'attestato   di
rischio»; 
  Considerata la necessita' di modificare il regolamento IVASS  n.  9
del 19 maggio 2015 e di  modificare  ed  integrare  il  provvedimento
IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare la normativa secondaria e
la disciplina tecnica della Banca dati  degli  Attestati  di  Rischio
all'esigenza   di    valutare    correttamente    la    sinistrosita'
dell'assicurato, anche sulla  base  dei  sinistri  pagati  fuori  dal
periodo di osservazione, di cui  alla  lettera  j)  dell'art.  1  del
regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio  2015,  oppure  pagati  dopo  la
scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia
(c.d. sinistri tardivi) nonche' sulla base dei  sinistri  pagati  con
riferimento a coperture assicurative  di  durata  inferiore  all'anno
(c.d. temporanee); 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 
 
  1. La disposizione di cui alla lettera h), del comma 1, dell'art. 2
e' sostituita dalla seguente:  «la  classe  di  merito  aziendale  di
provenienza, quella  aziendale  di  assegnazione  del  contratto  per
l'annualita' successiva,  nonche'  le  corrispondenti  classi  CU  di
provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla  formula  tariffaria
con la quale sia stato sottoscritto il contratto». 
  2. La disposizione di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 2  e'
sostituita dalla seguente: «una tabella  di  sinistrosita'  pregressa
riportante l'indicazione del  numero  dei  sinistri  pagati  anche  a
titolo  parziale,  nei  dieci  anni  anteriori  alla   scadenza   del
contratto, con distinta  indicazione  del  numero  dei  sinistri  con
responsabilita'  principale   e   del   numero   dei   sinistri   con
responsabilita' paritaria, per questi ultimi  con  indicazione  della
relativa percentuale di responsabilita'». 
  3. All'art. 2, comma 1, e' aggiunta la  seguente  lettera:  «l)  Il
codice  Identificativo  Univoco   del   Rischio   (IUR)   determinato
dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, e ciascun veicolo  di
proprieta' o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria  e
patto di riservato dominio». 
  4. Il comma 3 dell'art.  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Le
imprese sono  responsabili  della  correttezza  e  dell'aggiornamento
delle informazioni trasmesse alla Banca dati  nonche'  degli  accessi
alle stesse, nel rispetto delle misure di  sicurezza,  anche  minime,
atte a garantire la protezione  delle  informazioni  contenute  nella
Banca dati, in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196». 
  5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 e'  aggiunto  il  seguente:  «4.  La
responsabilita' e il controllo dell'uso delle utenze  assegnate  alle
imprese, al fine  della  consultazione  delle  informazioni  presenti
nella Banca dati, e' dell'impresa e  dell'amministratore  di  sistema
individuato dall'impresa stessa. Tali soggetti nonche'  il  personale
interno, gli  intermediari  ed  eventuali  societa'  di  servizi  che
operano per conto dell'impresa, che in  funzione  delle  mansioni  da
loro svolte sono abilitati all'accesso,  sono  vincolati  al  segreto
sugli   elementi   informativi   acquisiti   e   sono   personalmente
responsabili  per  la  violazione  degli  obblighi  di   riservatezza
derivanti  dal  trattamento  delle  informazioni  acquisite   tramite
consultazione  delle  banche  dati  e  della  loro  utilizzazione   o
divulgazione a terzi per finalita' non consentite dalla legge». 
  6. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 sono  abrogate
a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui  all'art.
3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. 
  7. Nel comma 4 dell'art. 2 la frase  «qualora  a  seguito  di  piu'
sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di  osservazione  della
sinistralita'» e' sostituita dalla seguente: «qualora  a  seguito  di
piu' sinistri pagati nell'ultimo quinquennio  di  osservazione  della
sinistrosita'».