IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante
«Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'art.
5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri
direttivi della delega la revisione dell'attivita' di programmazione
e controllo delle attivita' e della gestione dei centri di servizio
per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o
sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, ponendo a
carico delle risorse derivanti dall'art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, gli oneri relativi al funzionamento degli organismi
medesimi;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106» (di seguito solo «Codice del Terzo
settore»), e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del
sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla
disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (CSV);
Visto l'art. 62 del Codice del Terzo settore, il quale, al fine di
assicurare il finanziamento stabile dei CSV, istituisce il Fondo
unico nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle
Fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, ed amministrato dall'Organismo nazionale di
controllo (ONC), in conformita' alle norme del medesimo Codice;
Visto il successivo art. 64, comma 1, il quale qualifica l'ONC
quale fondazione con personalita' giuridica di diritto privato,
costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, al fine di svolgere, per finalita' di interesse generale,
funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV;
Visto l'art. 64, comma 2, che stabilisce che con il decreto
ministeriale costitutivo dell'ONC si provvede contestualmente alla
nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della
fondazione;
Acquisite le designazioni dei componenti effettivi e supplenti
dell'organo di amministrazione dell'ONC, fatte pervenire
dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio (Acri) con
nota del 23 ottobre 2017, dal CSVnet - Associazione nazionale dei
centri di servizio per il volontariato, con nota del 23 ottobre 2017,
dal Forum nazionale del Terzo settore, con nota dell'11 dicembre
2017, quali associazioni piu' rappresentative sul territorio
nazionale ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2, del sopra
menzionato art. 64, nonche' la designazione della Conferenza
Stato-Regioni del 26 ottobre 2017;
Viste le norme del codice civile in materia di fondazioni;
Rilevata la necessita' di procedere alla costituzione dell'ONC ed
alla contestuale nomina dei membri dell'organo di amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Costituzione
1. E' costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Codice del
Terzo settore, una fondazione denominata «Organismo nazionale di
controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma
breve «ONC».
2. L'ONC e' una persona giuridica privata senza scopo di lucro,
dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata
illimitata.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'ONC opera, ai sensi
dell'art. 65 del Codice del Terzo settore, anche attraverso propri
uffici territoriali denominati «Organismi territoriali di controllo
sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «OTC».