IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la  Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'art. VI. 5; 
  Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di  ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione sul riconoscimento dei titoli  di  studio  relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordine  interno  e,  in
particolare, l'art. 2 e l'art. 4; 
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n.  214  relativo  al
regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di
istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento
del titolo di  studio  da  essi  rilasciato;  e  in  particolare  gli
articoli 2 e 3 con i quali vengono definiti i requisiti, i termini  e
le procedure necessarie  ai  fini  della  valutazione  delle  istanza
presentate; 
  Visto l'art. 2, commi 138-142 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  relativi  alla
costituzione  «dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)», che ha assorbito le  funzioni
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76 (regolamento ANVUR); 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 con il quale, a
norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e' stato definito un sistema  di  accreditamento  iniziale  e
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016,  n.  635,  recante  le
linee generali di indirizzo della  programmazione  delle  universita'
per il  triennio  2016-2018  e  gli  indicatori  per  la  valutazione
periodica dei risultati; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016,  n.  987,  relativo
alla  autovalutazione,   valutazione,   accreditamento   iniziale   e
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
  Vista l'istanza presentata in data 21 luglio 2017  da  ESCP  Europe
con sede a Parigi con la  quale  tale  Istituzione,  accreditata  nel
sistema di istruzione superiore tecnica  della  Francia,  ha  chiesto
l'attivazione di una sede universitaria in Italia  e  l'ammissione  a
procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dal predetto Ateneo
nella sede italiana; 
  Viste le note ministeriali del 26 luglio  2017  con  le  quali,  ai
sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n.  214/2004,  sono  stati
richiesti  i  pareri  all'ANVUR,  al  CUN  e  Comitato  regionale  di
coordinamento delle Universita' della Lombardia, nonche' al Ministero
dell'interno  e  al  Ministero  degli  affari  esteri  di   formulare
eventuali osservazioni di rispettiva competenza; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  CUN  nell'adunanza  5
settembre 2017; 
  Visto il parere espresso dal Comitato  regionale  di  coordinamento
delle Universita' del Piemonte nella seduta del 16 novembre 2017; 
  Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR  in  data  21  marzo
2018; 
  Considerato che  non  sono  pervenute  osservazioni  da  parte  del
Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri; 
  Ritenuto  di  dovere  provvedere  favorevolmente  in  merito   alla
sopraindicata istanza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La ESCP Europe Istituzione di istruzione superiore della Francia
e' autorizzata all'attivazione in Italia, presso la sede  di  Torino,
dei seguenti corsi di studio a decorrere dall'a.a. 2018/2019: 
    Bachelor in Management - BIM (limitatamente al  secondo  anno  di
corso); 
    Master in Management - MIM (limitatamente primo anno di corso). 
  I restanti anni di corso sono attivati nelle sedi  di  ESCP  Europe
autorizzate all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona  sul
riconoscimento dei titoli di studio. 
  2. I titoli di studio rilasciati dalla  sede  italiana  della  ESCP
Europe per i corsi di studio  di  cui  al  comma  1  sono  dichiarati
ammissibili alle procedure di riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  2
della  legge  11  luglio  2002,  n.  148,  con  l'obbligo  anche   di
rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli
studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.