IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale Visto l'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni concernente la disciplina degli esami per il conseguimento delle patenti di guida, in particolare il comma 3 che stabilisce che detti esami sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e, in particolare, l'art. 332, concernente le competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in materia di esami di idoneita' per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV.1; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017 recante «Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del codice della strada»; Considerata la necessita' di prevedere disposizioni per regolamentare i corsi di qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, nonche' per organizzare gli esami finalizzati ad accertare l'idoneita' a svolgere le funzioni di esaminatori; Decreta: Art. 1 Materie del programma comune del corso di qualificazione iniziale per esaminatori 1. Il programma comune del corso di qualificazione iniziale per esaminatori, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017, si articola sulle materie elencate all'allegato I. 2. Le esercitazioni svolte su un veicolo della categoria B devono prevedere almeno manovre di retromarcia, di inversione di marcia, di parcheggio tra due veicoli, di circolazione in rotatoria, di guida su strada urbana e su strada extraurbana. 3. Le esercitazioni al comma 2 possono essere svolte con veicolo non munito di doppi comandi ovvero utilizzando un simulatore di guida omologato, avente le caratteristiche previste al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017.