IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   per i trasporti, la navigazione 
                 gli affari generali ed il personale 
 
  Visto l'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e
successive modifiche e integrazioni concernente la  disciplina  degli
esami per il conseguimento delle patenti di guida, in particolare  il
comma 3 che stabilisce che detti esami sono effettuati da  dipendenti
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali
ed il personale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada e, in particolare,  l'art.  332,  concernente  le
competenze dei  dipendenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione gli affari generali ed il personale in materia  di  esami
di idoneita' per  il  conseguimento  della  patente  di  guida  e  la
connessa tabella IV.1; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
31  maggio  2017  recante  «Qualificazione  iniziale  dei  funzionari
esaminatori per il conseguimento  delle  patenti  di  guida  a  mente
dell'art. 121, comma 5, del codice della strada»; 
  Considerata   la   necessita'   di   prevedere   disposizioni   per
regolamentare i  corsi  di  qualificazione  iniziale  dei  funzionari
esaminatori del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  gli
affari generali ed il personale, nonche' per  organizzare  gli  esami
finalizzati ad  accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le  funzioni  di
esaminatori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Materie del programma comune del corso 
             di qualificazione iniziale per esaminatori 
 
  1. Il programma comune del corso  di  qualificazione  iniziale  per
esaminatori, di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 31  maggio  2017,  si  articola  sulle
materie elencate all'allegato I. 
  2. Le esercitazioni svolte su un veicolo della categoria  B  devono
prevedere almeno manovre di retromarcia, di inversione di marcia,  di
parcheggio tra due veicoli, di circolazione in rotatoria, di guida su
strada urbana e su strada extraurbana. 
  3. Le esercitazioni al comma 2 possono essere  svolte  con  veicolo
non munito di doppi comandi ovvero utilizzando un simulatore di guida
omologato, avente le caratteristiche previste al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017.