IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 1° gennaio 1999,
n. 1, che disciplina i rapporti tra le amministrazioni statali,
regionali e locali e la societa' Sviluppo Italia;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'»;
Visto l'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche e integrazioni, che
assegna al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri il compito di promuovere e coordinare i
programmi e gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive»;
Visto, in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione
urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e di quelle
comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e
rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio», emanato ai sensi
dell'art. 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,
recante «Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio»;
Visto l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, nel testo
risultante dalle modifiche disposte dall'art. 11, comma 16-quater,
lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dall'art. 11-bis,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,
e, da ultimo, dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
Visto l'art. 11-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 210 del
2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 15 ottobre 2015
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e
rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio», sono apportate
le seguenti modifiche e integrazioni:
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, dopo la parola «attua»,
e' inserito l'inciso «anche per fasi o stralci»;
la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
«lettera e) puo' emettere su mercati regolamentati gli
strumenti finanziari di cui all'art. 33, comma 12, del decreto-legge
n. 133 del 2014 per l'acquisizione della provvista finanziaria
necessaria al versamento dell'importo alla curatela fallimentare
previsto dal citato comma 12, nonche' al fine di soddisfare ulteriori
fabbisogni per la realizzazione degli interventi necessari
all'attuazione del programma di risanamento ambientale e di
rigenerazione urbana»;
dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 e' inserita la
seguente:
«lettera e-bis) incassa le somme rinvenienti dagli atti di
disposizione delle aree e degli immobili a essa trasferiti, secondo
le modalita' indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della
determinazione del relativo valore da parte dell'Agenzia del demanio,
ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014»;
all'art. 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«5. Nelle more dell'approvazione del programma di risanamento
ambientale e di rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3, del
decreto-legge n. 133 del 2014 possono essere altresi' realizzati,
secondo gli indirizzi della Cabina di regia, interventi conformi agli
strumenti urbanistici vigenti e previsti nella proposta di programma
di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana presentata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), aventi a oggetto la messa in
sicurezza e la bonifica ambientale dell'area di rilevante interesse
nazionale Bagnoli-Coroglio, non previsti nell'Accordo di programma di
cui al comma 1, da finanziarsi anche con le risorse di cui all'art. 1
del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9»;
i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La proprieta' delle aree e degli immobili di cui e'
titolare Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana (C.F. / P.IVA
07899100635) - sede legale in Napoli, via Diocleziano, 341/343, cap
81024 - catastalmente identificati nell'allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto, ai sensi del comma 12
dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 e' trasferita, con
oneri a suo carico, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A» (C.F./P.IVA 05678721001)
- sede legale in Roma, via Calabria 46, cap 00187;
«2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' autorizzata a provvedere alla
trascrizione del presente decreto ai sensi ed ai fini di cui all'art.
2644 del codice civile»;
«3. La trascrizione del presente decreto puo' essere effettuata
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. anche per singole aree e immobili
ricompresi nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo,
anche tenuto conto delle esigenze e dei tempi di realizzazione degli
interventi ricompresi nel programma di risanamento ambientale e di
rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge
n. 133 del 2014 e degli interventi di cui all'art. 4, comma 5, del
presente decreto»;
all'art. 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«4. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' autorizzata a eseguire le procedure
di frazionamento catastale delle aree e degli immobili ricompresi
nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo e ogni
consequenziale atto e formalita' anche in rettifica dei dati
catastali contenuti nell'allegato di cui al comma 1»;
l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Rapporti con la procedura fallimentare della societa'
Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana). - 1. L'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. riconosce alla procedura fallimentare della societa'
Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana un importo
corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili
trasferiti ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133
del 2014, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'.
2. L'importo di cui al precedente comma e' versato dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. alla curatela fallimentare secondo le modalita' previste
dall'art. 33, comma 12, quinto periodo, del decreto-legge n. 133/2014
e s.m.i., facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni
proposte ai sensi di tale disposizione.
3. Restano comunque fermi gli eventuali obblighi a carico dei
creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di
responsabilita' per i costi della bonifica.»;
il testo dell'art. 8, recante «disposizioni finali», e'
sostituito dal seguente:
«1. La trascrizione del presente decreto, l'emissione degli
strumenti finanziari e gli atti di disposizione delle aree e degli
immobili posti in essere in attuazione del presente decreto sono
esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 12, ottavo
periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 e s.m.i.».