IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n.
11;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se del
caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei
lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, dello
stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza,
semplificazione, efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per
i controlli di contabilita' e che con il medesimo decreto, sono
disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di
conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica,
nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere
incaricato della verifica di conformita';
Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto
legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto
di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano compiutamente le modalita' di effettuazione delle
attivita' di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2,
secondo criteri di trasparenza e semplificazione;
Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo
n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56
del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111,
comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del
direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore
dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;
Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del
2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore puo'
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo
criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma
1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato
dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;
Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonche'
gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello
stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono
abrogate dalla loro entrata in vigore;
Vista la iniziale proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22
luglio 2016;
Vista la nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n.
0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016;
Viste le proposte dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
trasmesse con note della medesima Autorita' prot. n. 0185848 del 15
dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6
dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n.
18130 del 27 febbraio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il
responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei
lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore
dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
d) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il
responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il
direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le
disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle
prestazioni;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che
l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla
stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara
e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio
dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche'
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106, S.O. n. 112.
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005 n. 112, S.O. n. 93.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n.108.
- Si riporta l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28
gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 1. - (Omissis).
5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi',
emanate linee guida di carattere generale proposte
dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima
dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per
il parere.
(Omissis).
12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto
legislativo per le materie di cui all'alinea del comma 1:
a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), e'
fissato al 18 aprile 2016;
b) si applica all'unico decreto legislativo la
procedura di cui al comma 3;
c) l'unico decreto legislativo determina
l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune
disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;
d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate
sulla base dell'unico decreto legislativo;
e) le disposizioni integrative e correttive di cui al
comma 8 sono adottate entro un anno dalla data di entrata
in vigore dell'unico decreto legislativo;
f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia
globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di
entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. La
sospensione dell'applicazione della garanzia globale
prevista dal medesimo comma 11 e' disposta dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla data di
entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.
- Si riporta l'articolo 111, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo). -1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono approvate le linee guida che individuano le
modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso
i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne
trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico,
con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di
contabilita'. Con il decreto di cui al primo periodo, sono
disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della
verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la
relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore
dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni
pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
(Omissis).
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di
servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico
del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o
piu' direttori operativi individuati dalla stazione
appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai
documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al
comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano compiutamente le modalita' di effettuazione
dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente,
secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si
applica l'articolo 216, comma 17.».
- Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 101, comma 3 e 6-bis, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). -
(Omissis).
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della
supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e
in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico
tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel
caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali
funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di
almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle.
(Omissis).
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui
all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione
appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione,
con le funzioni indicate dal medesimo decreto.».
- Si riporta l'articolo 107, commi 1, 2, 4 e 6, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
(Omissis).
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
(Omissis).
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
111, comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1382 del Codice civile:
«Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
o di ritardo nell'adempimento [c.c. 1218, 1383], uno dei
contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha
l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del
danno ulteriore [c.c. 1223, 1224].
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.».
- Si riporta l'articolo 216, comma 17, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II,
nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
(Omissis).».
La Parte II, titolo IX, capi I e II, del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
recano, rispettivamente, "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "CONTABILITA' DEI LAVORI",
"Scopo e forma della contabilita'", "Contabilita' dei
lavori in economia".»
- Si riporta l'articolo 217, comma 1, lettera u), del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 217 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati, in particolare:
(Omissis).
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in
vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse
sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la
Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V,
VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II,
Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la
Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le
Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamati;
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.