LA COMMISSIONE 
 
su proposta del commissario delegato per il settore,  prof.  Domenico
Carrieri; 
 
  Premesso che: 
 
    1. l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 146 del  1990  e
successive  modificazioni,  individua,   tra   i   servizi   pubblici
essenziali da garantire in caso di  sciopero,  i  trasporti  pubblici
locali urbani ed extraurbani autoferrotranviari, in quanto  necessari
a garantire il diritto costituzionale delle persone alla «liberta' di
circolazione»; 
    2. attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili  e
delle altre misure da garantire in caso di astensione collettiva  nel
settore  del   trasporto   pubblico   locale   e'   contenuta   nella
Regolamentazione provvisoria del 31  gennaio  2002,  in  ragione  del
protrarsi dell'indisponibilita' delle parti a raggiungere un  accordo
(per un'esaustiva disamina delle ragioni che hanno imposto l'adozione
di una provvisoria  regolamentazione  si  rinvia  integralmente  alla
delibera della Commissione n. 02/13); 
    3. la Commissione, a distanza  di  sedici  anni  dall'entrata  in
vigore della attuale disciplina, ha ritenuto necessario stimolare  le
parti sociali ad una  riflessione  sull'opportunita'  di  operare  un
aggiornamento delle  regole  vigenti,  alla  luce  del  significativo
incremento della conflittualita' registrata a livello locale, causata
anche  dall'eccessiva  frammentazione  sindacale,  nonche'   da   una
mutazione dei caratteri stessi del conflitto; elementi,  questi,  che
hanno  comportato  un  aumento   delle   astensioni   collettive   e,
conseguentemente, accentuato il pregiudizio dei diritti degli  utenti
del servizio interessato dalle azioni di protesta; 
    4. in particolare, la Commissione ha riscontrato l'inadeguatezza,
nel tempo, di alcune delle previsioni  dettate  dalla  disciplina  di
settore, con particolare riferimento all'inefficacia  del  preventivo
esperimento delle procedure di  raffreddamento  e  di  conciliazione,
all'eccessiva frammentazione del  periodo  relativo  alle  franchigie
estive, all'insufficienza degli intervalli relativi alla  rarefazione
oggettiva e soggettiva ed all'inidoneita' delle misure adottate dalle
Aziende ai fini di una corretta comunicazione all'utenza; 
    5. conseguentemente, la Commissione ha segnalato  alle  parti  la
necessita' di individuare strumenti atti a  garantire  l'effettivita'
di  tali  previsioni,  al   fine   di   assicurare   un   piu'   equo
contemperamento  tra  l'esercizio  del  diritto  di  sciopero  ed  il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
    6. a tale scopo,  la  Commissione  ha  effettuato  una  serie  di
audizioni (21 settembre, 29 settembre e 18 dicembre 2017)  che  hanno
visto  la  partecipazione   delle   Associazioni   datoriali,   delle
Organizzazioni  sindacali   firmatarie   del   Contratto   collettivo
nazionale di lavoro di categoria,  nonche'  di  altre  Organizzazioni
sindacali rappresentative nel settore  (Orsa  trasporti,  Usb  Lavoro
Privato e Sul Comparto Trasporti). Nell'ambito di  tali  audizioni  i
presenti hanno  espresso  le  proprie  perplessita'  in  ordine  alle
possibili soluzioni prospettate dall'Autorita' mentre, da taluni,  e'
stata lamentata la carenza di regole in materia di rappresentanza che
consentirebbero di risolvere, a  monte,  alcune  delle  problematiche
sottoposte dalla Commissione all'esame delle parti sociali; 
    7. nel corso di tali audizioni la Commissione ha illustrato  alle
parti sociali i punti sui quali avviare un  confronto,  rivolgendo  a
tutti gli  attori  l'invito  ad  adoperarsi  per  elaborare  concrete
proposte operative atte a superare la  provvisorieta'  della  attuale
Regolamentazione e volte al raggiungimento di un accordo quanto  piu'
ampiamente condiviso che traduca in un nuovo  equilibrio  le  ragioni
del  conflitto  a  garanzia  della  «liberta'  di  circolazione»  dei
cittadini utenti; 
    8. all'esito di tale audizioni le parti sociali, pur manifestando
le  proprie  perplessita'  in  merito  all'effettiva  necessita'   di
modificare le attuali disposizioni  in  materia  di  sciopero,  hanno
accolto l'invito della Commissione, rendendosi subito disponibili  ad
avviare un tavolo di confronto volto al raggiungimento di un  accordo
diretto ad individuare nuove regole piu' rispondenti alle esigenze di
tutti gli attori del conflitto; 
    9. preso atto di tale disponibilita', la Commissione ha  invitato
le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali  a  formulare
concrete proposte operative entro il  termine  dell'8  gennaio  2018,
ovvero ad esprimere entro tale data, con le forme ritenute opportune,
il  proprio  motivato  punto  di  vista,  al   fine   di   sottoporre
all'Autorita' un testo  di  revisione  dell'attuale  Regolamentazione
provvisoria e consentire, dunque, una celere conclusione del relativo
procedimento amministrativo; 
    10. con nota dell'8 gennaio 2018, prot. n. 005/18/E.4,  Agens  ha
evidenziato alcuni degli aspetti -  di  seguito  sintetizzati  -  sui
quali avviare il confronto auspicato dalla Commissione: 
      a) franchigia: si concorda con l'ipotesi di accorpamento  delle
franchigie estive (28 luglio - 3 settembre) e si propongono ulteriori
modifiche piu' rispondenti alle esigenze dell'utenza (15 dicembre - 9
gennaio; 7 giorni antecedenti - 4 giorni seguenti la Pasqua; 2 giorni
antecedenti e seguenti i turni elettorali e referendari  a  carattere
locale); 
      b) preavviso  minimo:  si  ritiene  utile  un  ampliamento  del
termine di preavviso  minimo  a  12  giorni  e  per  gli  scioperi  a
carattere nazionale, l'inserimento di un obbligo  di  trasmettere  le
norme  tecniche  di  attuazione  contestualmente  alla  proclamazione
dell'astensione; 
      c) intervallo/rarefazione: si concorda con la previsione dei  3
giorni di intervallo tra l'effettuazione di una azione di sciopero  e
la proclamazione successiva; 
      d) durata e modalita': si propone di integrare  il  divieto  di
«scioperi a scacchiera» con la previsione  del  divieto  di  scioperi
riguardanti «parti/distaccamenti/sezioni» di unita' produttive; 
      e) figure escluse dallo sciopero: si ritiene  utile  introdurre
una previsione tesa ad escludere dallo sciopero il personale  addetto
alla sicurezza e regolarita' del servizio, alla pronta  riattivazione
dello stesso e alla sicurezza degli impianti; 
      f) sicurezza degli impianti: si suggerisce di integrare  l'art.
13 della vigente Regolamentazione con la previsione  di  un  presidio
minimo di personale strettamente necessario ad assicurare  i  servizi
minimi  nei  reparti  direttamente  interessati  dall'erogazione  del
servizio o collegati da nesso di strumentalita' tecnico-organizzativa
(pulizia dei mezzi); 
    11. alla data dell'8 gennaio 2018 non  sono  pervenute  ulteriori
osservazioni da parte delle  altre  Associazioni  datoriali  e  delle
Organizzazioni sindacali; 
    12. la  Commissione,  nella  seduta  dell'11  gennaio  2018,  non
ritenendo   sussistenti,   allo   stato,   i   presupposti   per   il
raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un accordo collettivo  volto
a superare le criticita' della  disciplina  attualmente  vigente,  ha
adottato, con la delibera n. 18/01, una proposta di  regolamentazione
provvisoria ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del
1990 e successive modificazioni, 
    13. con tale proposta la Commissione ha  semplificato  il  quadro
normativo vigente accorpando in un testo organico gli orientamenti di
carattere generale e/o  riferibili  in  via  esclusiva  al  trasporto
pubblico locale adottati nel corso degli  anni,  riformulando  alcune
disposizioni al  fine  di  renderle  piu'  rispondenti  alle  attuali
esigenze del settore, individuando soluzioni adeguate a riequilibrare
l'eccessiva compromissione del godimento del  diritto  dei  cittadini
alla   liberta'   di   circolazione   derivante,    da    un    lato,
dall'interruzione del servizio anche a  fronte  di  proclamazioni  di
sciopero poste in essere in un contesto di  eccessiva  frammentazione
sindacale, e dall'altro,  dagli  effetti  ultrattivi  prodotti  dagli
scioperi cosi' come attualmente regolamentati; 
    14. con nota del 24  gennaio  2018,  Asstra,  Anav,  Agens  e  le
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali  Filt  Cgil,  Fit
Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa  Cisal  hanno
chiesto all'Autorita' un'audizione urgente al fine  di  rappresentare
la comune volonta' di privilegiare un percorso negoziale; 
    15. la Commissione ha  convocato  in  audizione  le  Associazioni
datoriali di settore e le  Organizzazioni  sindacali  firmatarie  del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per la data del  31  gennaio
2018; 
    16. nel corso di tale audizione le parti sociali hanno  espresso,
in sintesi, le seguenti osservazioni: 
      Anav fa presente di aver definito un  calendario  di  incontri,
previsti per il mese di febbraio 2018, volti al raggiungimento di  un
accordo nazionale sulle regole da applicare nel settore del trasporto
pubblico locale; 
      Asstra  sottolinea  la  preferenza  accordata  dal  Legislatore
all'autonomia negoziale delle parti sociali, in virtu' della maggiore
capacita'  di  individuare  soluzioni  piu'  idonee  a  garantire  le
finalita' dettate dalla legge n. 146 del 1990; 
      Agens concorda sulla disponibilita' dimostrata  delle  parti  e
orientata al raggiungimento di un accordo condiviso che recepisca  le
sensibilita' di tutti nel rispetto delle singole specificita'; 
      Filt Cgil comunica che l'intento manifestato da tutte le  parti
e' quello di  giungere  ad  una  soluzione  condivisa  prevedendo  la
conclusione dei  lavori  nell'incontro  del  26  febbraio  p.v.;  non
ritiene che il  settore  abbia  bisogno  dell'introduzione  di  nuove
regole non condivise; 
      Fit Cisl fa presente che l'accordo potra' essere raggiunto gia'
entro la data del 20 febbraio p.v.; 
      Uiltrasporti comunica che la presenza di tutti  gli  attori  al
tavolo rappresenta la ferma  volonta'  delle  parti  di  superare  la
Proposta, senza entrare oggi nel merito delle  specificita'  in  essa
contenute; 
      Ugl invita la Commissione a raccogliere la volonta' manifestata
dalle parti sociali di condividere un percorso volto a superare anche
gli  attuali  limiti  derivanti  dalla  assenza  di   un   intervento
legislativo in materia; 
      Faisa Cisal raccoglie l'opportunita' fornita della  Commissione
per consentire alle parti di avviare  un  percorso  condiviso;  senza
entrare nel dettaglio della Proposta,  nel  confermare  integralmente
quanto dichiarato nel corso dell'audizione del 18 dicembre  2017,  fa
presente che la delibera  contiene  una  ulteriore  compressione  del
diritto di sciopero; 
    17. all'esito dell'audizione, i rappresentanti delle Associazioni
datoriali e delle Organizzazioni  sindacali  presenti  hanno  chiesto
congiuntamente alla Commissione di sospendere l'iter  procedurale  ex
art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, onde consentire  la
prosecuzione del percorso negoziale gia' avviato e  recepire,  cosi',
in un documento unitario le manifestazioni di intenti delle parti; 
    18. con note del 25 gennaio 2018 anche  le  Segreterie  nazionali
delle Organizzazioni sindacali Usb  Lavoro  Privato  e  Fast  Confsal
Mobilita'  hanno  chiesto  alla  Commissione  di   essere   convocate
urgentemente in audizione; 
    19. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti di  Usb
Lavoro Privato  nazionale  hanno  fatto  presente  quanto  segue:  la
proposta, cosi' come formulata, vanificherebbe di fatto  ogni  azione
di sciopero sia a  livello  locale  che  a  livello  nazionale;  tale
cambiamento delle regole, inoltre, verrebbe attuato in un momento  di
mutamento del settore come quello attuale; l'applicazione delle nuove
regole, nel contesto attuale,  significherebbe  esacerbare  lo  stato
d'animo dei lavoratori, dal momento che  oggi  il  principale  motivo
alla base della maggior parte delle vertenze e' quello di consolidare
i diritti minimi quali la corresponsione degli stipendi; 
    20. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti di Fast
Confsal  nazionale  hanno  chiesto  alla  Commissione  di  tenere  in
maggiore considerazione le motivazioni poste a base di  uno  sciopero
rappresentando, altresi', di non condividere le  modifiche  contenute
nella Proposta con riferimento, in particolare, alle procedure,  alla
franchigia,  all'intervallo  soggettivo  e  oggettivo.   Raccogliendo
l'invito della Commissione, il sindacato ha comunque rappresentato di
volersi  attivare  per  avviare  un  confronto  con  le  Associazioni
datoriali; 
    21. la Commissione, nella seduta del 1° febbraio 2018, preso atto
della volonta' manifestata da  tutte  le  parti  in  occasione  delle
richiamate audizioni, ha disposto la sospensione  dei  termini  della
procedura di cui all'art. 13, lettera a),  della  legge  n.  146  del
1990,  posticipando  il  termine  ultimo  per  la  presentazione   di
eventuali osservazioni alla  data  del  5  marzo  2018,  al  fine  di
favorire il raggiungimento di un accordo in luogo di un provvedimento
eteronomo adottato dall'Autorita'; 
    22. con nota  del  1°  marzo  2018,  Asstra,  Anav,  Agens  e  le
Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e  Ugl
Autoferrotranvieri  hanno  trasmesso   alla   Commissione   l'Accordo
nazionale del 28 febbraio 2018 «in attuazione della legge n. 146/1990
e successive modificazioni e integrazioni che e' parte integrante del
Contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro   Autoferrotranvieri
internavigatori testo unico  23  luglio  1976,  come  modificato  e/o
integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di  rinnovo,  di
seguito CCNL. In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti
si impegnano a rispettare anche in  sede  locale  la  disciplina  del
presente accordo. La  presente  disciplina  integra  e/o  sostituisce
eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti  regolamentazioni
aziendali»; 
    23. la Commissione, nella seduta del 1° marzo 2018, ha deliberato
l'invio del testo di tale Accordo nazionale alle  Associazioni  degli
utenti e dei consumatori ex art. 13, lettera a), della legge  n.  146
del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del  relativo
parere entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione; 
    24. nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso; 
    25. la Commissione, nella seduta  del  16  marzo  2018,  ritenuta
superata la propria Proposta di cui  alla  delibera  dell'11  gennaio
2018, n. 18/01, ha deliberato l'idoneita' dell'Accordo nazionale  del
28 febbraio 2018 con esclusivo riferimento agli articoli 1, 2, 3,  4,
5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 18; 
    26. con riferimento, invece, a quanto previsto dagli articoli  9,
11 e 17 dell'Accordo nazionale l'autorita', ritenendo insussistenti i
presupposti per una valutazione di idoneita' in merito alle  relative
previsioni, ha integrato e parzialmente modificato quanto  concordato
dalle parti, formulando, con la delibera n. 18/85, una nuova Proposta
ex art. 13, lettera a), della legge n.  146  del  1990  e  successive
modificazioni,  da  considerarsi  sostitutiva  di   quanto   disposto
dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di:  Informazione
all'utenza (art. 9), Rarefazione (art. 11) e Regolamento di  servizio
(art. 17); 
    27. il testo della suddetta Proposta  e'  stato  notificato  alle
parti e trasmesso alle Associazioni degli utenti  e  dei  consumatori
per l'acquisizione del relativo parere, da rendere  entro  15  giorni
dalla ricezione della medesima; 
    28. con nota del 24 marzo 2018, il  Codacons  ha  manifestato  un
generale giudizio positivo ritenendo utile,  tuttavia,  esprimere  la
propria  posizione  in  merito  ai  punti  di  seguito  elencati  nel
condiviso obiettivo di trovare un adeguato bilanciamento tra  diritto
di sciopero e liberta' di circolazione: 
      procedure: al fine di rendere efficaci le procedure, il mancato
esperimento  della   prima   fase,   che   non   esonera   le   parti
dall'esperimento della  seconda  fase,  dovrebbe  essere  oggetto  di
valutazione da parte della Commissione; 
      franchigie: sarebbe opportuno aggiungere  il  periodo  compreso
tra il 24 aprile ed il 2  maggio,  stante  il  maggiore  afflusso  di
turisti e utenti che caratterizza le festivita' del 25  aprile  e  1°
maggio; 
      concomitanza: andrebbe  precisato  che  in  caso  di  «scioperi
nazionali»    non    sono    possibili     scioperi     a     livello
territoriale/decentrato; 
      preavviso: andrebbe aumentato  dagli  attuali  dieci  giorni  a
quindici; 
      rarefazione: andrebbe aumentato a venti giorni,  come  indicato
dalla Commissione; 
      proclamazione:  l'individuazione  dell'intervallo  prendendo  a
riferimento solo il momento dell'effettuazione non  appare  idoneo  a
garantire gli utenti; 
      durata e modalita': sarebbe opportuno sottolineare l'importanza
di considerare come indicazione di massima il rispetto  dei  seguenti
orari come  fasce  di  garanzia:  7,00-10,00  e  17,00-20,00,  oppure
7,00-9,00, 12,00-14,00 e 16,00-21,00, sollecitando la  previsione  di
tre fasce di garanzia sempre nel limite delle sei ore; 
    29. con nota del 9 aprile  2018,  anche  la  Federconsumatori  ha
espresso un generale giudizio positivo, evidenziando l'importanza  di
alcune regole quali le norme relative agli impegni datoriali circa la
comunicazione  all'utenza,  le  clausole  che  rinviano  ad   accordi
l'individuazione delle «manifestazioni di  rilevante  importanza»  da
sottrarre allo sciopero, l'estensione del periodo di  franchigia  nel
periodo estivo che concede piu' ampi margini di garanzia del servizio
a tutela degli utenti, i limiti  introdotti  nell'intervallo  tra  le
azioni di sciopero indette dallo stesso soggetto collettivo; 
    30. nell'ambito del procedimento ex art.  13,  lettera  a)  della
citata  legge  la  Commissione  ha  convocato  le  parti  sociali  in
audizione  per  il  giorno  9  aprile  2018.  In  tale  occasione   i
rappresentanti delle Associazioni datoriali  e  delle  Organizzazioni
sindacali presenti hanno espresso le proprie posizioni in merito alla
nuova Proposta adottata dall'Autorita', come di seguito sintetizzate: 
      Usb ribadisce con fermezza quanto  gia'  manifestato  in  altre
occasioni, ovvero la propria contrarieta' in merito ai contenuti  del
provvedimento della Commissione, in quanto il tentativo di irrigidire
l'esercizio  del  diritto  «individuale»  di  sciopero  comporta   un
indebolimento delle vertenze a livello  locale,  le  cui  motivazioni
sono sempre piu' spesso da  rinvenire  nella  mancata  corresponsione
delle  retribuzioni  e  nelle  ristrutturazioni  aziendali   che   si
traducono in pesanti ricadute sul personale; 
      Faisa Confail rappresenta che l'esperienza maturata  nel  corso
degli anni ha visto l'inasprimento delle  relazioni  industriali  con
conseguente incremento della conflittualita' e chiede,  al  riguardo,
una maggiore disponibilita' al dialogo da  parte  delle  Associazioni
datoriali; 
      Cub rigetta i provvedimenti,  Accordo  e  Proposta,  in  quanto
entrambi volti a limitare l'esercizio del  diritto  di  sciopero.  Fa
presente, inoltre, che nell'analizzare la  crescente  conflittualita'
non vengono mai affrontate  le  motivazioni  poste  alla  base  delle
vertenze; 
      Sgb  segnala  che  la  maggiore  difficolta'   incontrata   dal
sindacato nasce dalla mancata convocazione di  quelle  Organizzazioni
sindacali che le Aziende non riconoscono ai fini della contrattazione
di  secondo  livello.   L'inasprimento   delle   regole   riguardanti
l'esercizio del diritto di sciopero non  tiene  in  debito  conto  le
difficolta' che creano i datori di lavoro,  inasprendo  il  malessere
dei lavoratori; 
      Faisa Cisal  dichiara  che  le  regole  ci  sono  gia'  e  sono
efficaci, come attestano gli stessi dati pubblicati dalla Commissione
nelle relazioni annuali. La necessita' di governare il  conflitto  e'
legata  alla  necessita'  di  governare  le  ragioni  del  conflitto,
questione che non si puo'  certamente  risolvere  con  l'adozione  di
regole maggiormente restrittive. Il restyling operato  dall'Autorita'
si traduce, di fatto, nella repressione dell'esercizio del diritto di
sciopero; 
      Fast Confsal apprezza il lavoro svolto dalle parti sociali  che
hanno sottoscritto l'Accordo del 28 febbraio  2018  ed  evidenzia  le
difficolta' che le stesse hanno incontrato lungo  tale  percorso.  La
Proposta, di fatto, vanificherebbe il risultato ottenuto; 
      Sul fa presente  che  l'intervento  operato  dalla  Commissione
sull'Accordo non  appare  qualificante,  bensi'  penalizzante  ed  e'
carente, da parte dell'Autorita', della richiesta di un atteggiamento
piu' responsabile da parte delle aziende; 
      Orsa Autoferro TPL  ritiene  che  non  si  sia  operata  alcuna
valutazione sulle motivazioni poste  alle  base  delle  vertenze,  da
ricercare nel comportamento aziendale. Le proclamazioni di  sciopero,
infatti, scaturiscono spesso da una completa assenza di dialogo e dal
mancato rispetto degli accordi decentrati. Con  riferimento  all'art.
17, esprime la necessita' che le modalita' operative dei  regolamenti
di esercizio siano  concordate  -  in  assenza  delle  rappresentanze
sindacali aziendali  (RSA/RSU)  -  con  le  Organizzazioni  sindacali
presenti in azienda e non  genericamente  ed  esclusivamente  con  le
Organizzazioni  sindacali  stipulanti  il  CCNL   Autoferrotranvieri.
Esprime,  inoltre,  il  proprio  dissenso   sull'introduzione   della
possibilita' di  prevedere,  da  parte  delle  Aziende,  l'esclusione
dall'esercizio  del  diritto  di   sciopero   di   ulteriori   figure
professionali; 
      Fit Cisl ritiene che non sia stata debitamente riconosciuta, da
parte  della  Commissione,  la  difficolta'  che  ha  comportato   il
raggiungimento dell'Accordo ribadendo che per governare il  conflitto
e' necessario agire sulle cause che lo  determinano,  mentre  con  la
Proposta si chiede alle Organizzazioni sindacali di subire  ulteriori
limitazioni,  considerato  che  ne'  l'ampliamento  del  periodo   di
rarefazione ne' l'esclusione di alcune  figure  a  discrezione  delle
Aziende  possono  essere  considerati  elementi  di  contemperamento,
bensi' di  restrizione.  Chiede,  quindi  all'Autorita'  di  valutare
idoneo  l'Accordo  nella  sua  interezza,  atteso   che   lo   stesso
rappresenta  un  punto  di   equilibrio   fra   le   varie   esigenze
rappresentate dalle parti sociali; 
      Uiltrasporti  rammenta  che  le  gare  per  l'assegnazione  dei
servizi di Trasporto Pubblico Locale previste per il  2019  aumentano
le  criticita'  del  settore;  la  Proposta  ottiene,   quale   unico
risultato,  quello  di  alterare  l'equilibrio   raggiunto   con   la
sottoscrizione dell'Accordo, del quale si ribadisce e  si  sottolinea
l'importanza; 
      Filt Cgil evidenzia che l'Accordo,  raggiunto  in  un  limitato
lasso temporale,  rispetta  compiutamente  lo  spirito  della  legge,
mentre la Proposta della Commissione toglie  alle  parti  l'autonomia
negoziale,   alterando   l'equilibrio    dell'intesa    contrattuale;
l'intervento dell'Autorita', infatti, trae origine dalla  valutazione
di criticita' presenti in un esiguo numero  di  realta'  territoriali
che si presumono estese a tutto il settore. Si rinnova, pertanto,  la
richiesta di recepire l'Accordo nella sua totalita'; 
      Cobas Lavoro Privato produce una memoria ed esprime la  propria
contrarieta' nei  confronti  della  Proposta  che,  di  fatto,  vuole
comprimere l'esercizio del diritto di sciopero. Se si vuole  incidere
realmente sul numero delle proclamazioni di sciopero si deve incidere
in maniera significativa sull'obbligo, da  parte  delle  Aziende,  di
esperire realmente le preventive procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione; 
      Ugl fa presente che la sottoscrizione dell'Accordo si inserisce
in un momento critico per il settore e questo aspetto ne rafforza  il
valore ed il significato. Il  messaggio  contenuto  in  esso  e'  una
assunzione di responsabilita' da parte delle parti sociali e recupera
il valore del diritto di sciopero. La problematicita'  del  Trasporto
pubblico locale nelle grandi citta' non puo'  essere  correlata  allo
sciopero, bensi' alle situazioni di criticita' in cui versano  alcune
Aziende pubbliche. Una valutazione parziale dell'Accordo sbilancia il
diritto dei lavoratori allo sciopero  in  favore  del  diritto  degli
utenti alla mobilita'; 
      Asstra dichiara  che  l'Accordo  rappresenta  il  tentativo  di
costruire un punto di mediazione tra le parti  sociali  e  chiede  di
salvaguardare l'integrita' dell'Accordo valutandolo positivamente  in
tutti i  suoi  aspetti  o,  comunque,  salvaguardandone  l'equilibrio
complessivo; 
      Agens  ritiene   che   l'Accordo   interpreti   un   equilibrio
sostenibile  rispetto  alle  differenti  esigenze   e   sensibilita',
manifestando, comunque, la propria  disponibilita'  a  verificare  la
percorribilita' di eventuali ritocchi; 
      Anav ritiene apprezzabili il percorso e lo sforzo  profuso  nel
raggiungimento  dell'Accordo  ed  esprime  la  propria  riserva   con
riferimento all'inserimento, da parte della Commissione, dell'obbligo
a carico delle Aziende di fornire  all'utenza  il  dato  di  adesione
degli  scioperi  precedentemente  proclamati  dalla  medesima  sigla,
evidenziando  il  possibile  rischio  di  effetto  annuncio  a  danno
dell'utenza; 
    31. la Commissione, all'esito dell'audizione,  ha  rammentato  ai
rappresentanti delle  parti  sociali  presenti  che  la  sensibilita'
dell'Autorita' e' rivolta, da sempre, verso  tutti  gli  aspetti  del
conflitto,  in  virtu'   del   proprio   ruolo   di   terzieta'   nel
contemperamento di diritti di pari rango; 
 
  Considerato che: 
 
    1. l'Accordo  nazionale  del  28  febbraio  2018  costituisce  un
importante momento di incontro tra le parti sociali, per il quale  la
Commissione non puo' che esprimere apprezzamento; 
    2. l'Accordo da  un  lato,  colma  la  lacuna  determinata  dalla
mancanza di una disciplina pattizia nel settore, idonea ad assicurare
il diritto degli utenti,  costituzionalmente  tutelato,  alla  libera
circolazione, dall'altro tiene conto, sia pur non compiutamente,  del
nuovo panorama presente  nel  sistema  delle  relazioni  industriali,
caratterizzato dall'incremento della conflittualita' a livello locale
e da una sempre maggiore frammentazione sindacale; 
    3. peraltro, tale  Accordo  recepisce  in  piu'  parti  principi,
criteri e regole gia' contenuti  nella  Regolamentazione  provvisoria
del 31 gennaio  2002,  n.  02/13,  negli  orientamenti  di  carattere
generali resi dalla Commissione nel settore  del  trasporto  pubblico
locale e nella Proposta di regolamentazione dell'11 gennaio 2018,  n.
18/01, accorpandoli in un testo organico; 
    4. con riferimento alle contestazioni sindacali relative all'art.
17 (Regolamento  di  servizio)  della  Proposta  di  regolamentazione
provvisoria, ritiene di dover confermare il principio per cui,  anche
in caso di sciopero, durante l'erogazione dei minimi di servizio, non
possono essere pregiudicati precisi standard di  sicurezza  a  tutela
della vita e della salute dei lavoratori e  dei  cittadini-utenti  e,
conseguentemente, ribadire la ragionevolezza della previsione secondo
la  quale  possano  essere  escluse  dall'esercizio  del  diritto  di
sciopero alcune figure professionali, quando  cio'  sia  strettamente
funzionale  alla  garanzia  della   sicurezza   degli   utenti,   dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi; 
    5. tuttavia, appare piu' opportuno individuare caso per caso, con
riferimento alle singole realta' aziendali, le  figure  professionali
addette  a  funzioni  imprescindibili  in   termini   di   sicurezza,
rimettendone la determinazione all'autonomia negoziale e, in caso  di
mancato accordo a livello locale, alla Commissione, la  quale  potra'
indicare,  in   relazione   alla   specificita'   dell'organizzazione
aziendale, le misure che a vario titolo concorrono alla  fondamentale
esigenza di garantire sia le prestazioni indispensabili e  la  pronta
riattivazione del servizio al termine dello sciopero, sia  la  tutela
della  sicurezza  dei  lavoratori,  dei  mezzi  e  degli  utenti,  in
conformita' con quanto previsto dall'art. 13, lettera a), della legge
n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che  consente  «eventuali
deroghe  da  parte  della  Commissione,  per  casi  particolari   ...
adeguatamente motivate con  specifico  riguardo  alla  necessita'  di
garantire  livelli  di  funzionamento  e  di  sicurezza  strettamente
occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da  non  compromettere
le esigenze fondamentali di cui all'art. 1.»; 
    6. per le ragioni sopra esposte, la norma contenuta nell'art.  17
dell'Accordo nazionale del 28 febbraio  2018,  nella  sua  originaria
formulazione, risulta idonea a contemperare l'esercizio  del  diritto
di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti; 
 
  Ritenuto che: 
 
per mere esigenze di ordine sistematico, e' opportuno riformulare  la
valutazione  dell'Accordo  nazionale  del  28   febbraio   2018,   in
considerazione della volonta' di estendere il giudizio  di  idoneita'
all'art. 17 nella formulazione prospettata dalle parti; 
  alla luce dei motivi sopra esposti, meritano una piena  valutazione
di idoneita' - in quanto costituiscono un insieme di  regole  atte  a
contemperare l'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con  i  diritti
costituzionalmente  tutelati  dagli  utenti  -  le   seguenti   norme
dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018: 
    Art. 1 (Campo di applicazione); 
    Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione); 
    Art. 3 (Ripetizione delle procedure); 
    Art. 4 (Franchigie); 
    Art. 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni); 
    Art. 6 (Avvenimenti eccezionali); 
    Art. 7 (Preavviso); 
    Art. 8 (Proclamazione dello sciopero); 
    Art. 10 (Revoca); 
    Art. 12 (Durata e modalita' dello sciopero); 
    Art. 13 (Scioperi a scacchiera); 
    Art. 14 (Sicurezza degli impianti); 
    Art. 15 (Assemblee); 
    Art. 16 (Manifestazione sindacale nazionale per  il  rinnovo  del
contratto); 
    Art. 17 (Regolamento di servizio); 
    Art. 18 (Rapporti con i terzi); 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge  n.  146  del  1990  e
successive modificazioni, il  testo  dell'Accordo  nazionale  del  28
febbraio 2018, concluso tra  Asstra,  Anav,  Agens  e  le  Segreterie
Nazionali  di  Filt  Cgil,  Fit  Cisl  Reti,   Uiltrasporti   e   Ugl
Autoferrotranvieri,  con  esclusivo  riferimento  agli  articoli   di
seguito elencati: 
  Art. 1 (Campo di applicazione); 
  Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione); 
  Art. 3 (Ripetizione delle procedure); 
  Art. 4 (Franchigie); 
  Art. 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni); 
  Art. 6 (Avvenimenti eccezionali); 
  Art. 7 (Preavviso); 
  Art. 8 (Proclamazione dello sciopero); 
  Art. 10 (Revoca); 
  Art. 12 (Durata e modalita' dello sciopero); 
  Art. 13 (Scioperi a scacchiera); 
  Art. 14 (Sicurezza degli impianti); 
  Art. 15 (Assemblee); 
  Art. 16 (Manifestazione sindacale  nazionale  per  il  rinnovo  del
contratto); 
  Art. 17 (Regolamento di servizio); 
  Art. 18 (Rapporti con i terzi); 
 
                             Dispone che 
 
la suddetta valutazione di idoneita' dell'Accordo  nazionale  del  28
febbraio  2018  sostituisce  integralmente  quella  contenuta   nella
delibera del 16 marzo 2018, n. 18/95; 
 
  Considerato, altresi', che: 
 
    7. con  riferimento  all'art.  9  (Informazione  all'utenza)  del
citato Accordo nazionale, non possono trovare accoglimento le riserve
espresse dalle Associazioni datoriali in  merito  al  rischio  di  un
effetto annuncio connesso all'obbligo, a  carico  delle  Aziende,  di
fornire all'utenza il dato di adesione agli scioperi  precedentemente
proclamati dalla medesima sigla sindacale; 
    8. tale previsione, peraltro contenuta anche  nell'art.  5  della
legge n. 146  del  1990  e  successive  modificazioni,  nasce  invero
dall'esigenza di  fornire  agli  utenti  un'informativa  quanto  piu'
completa e  puntuale  in  ordine  agli  eventuali  possibili  effetti
ultrattivi derivanti dallo sciopero stesso; 
    9.  l'importanza  di  tale  assunto  e'  stata  gia'   ampiamente
rappresentata con la delibera del 26 febbraio  2015,  n.  15/26  («la
diffusione dei dati di cui all'art. 5 mediante l'utilizzo delle  piu'
moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione  immediata
sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo  all'utenza
di effettuare  considerazioni  sulla  portata  e  sull'impatto  delle
astensioni in relazione al soggetto proclamante»); 
    10. la medesima delibera  ha  sottolineato  che  «tale  modalita'
accrescerebbe, inoltre,  la  trasparenza,  contribuendo  a  garantire
l'accessibilita' totale sullo stesso operato delle amministrazioni  o
delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali,  tanto  piu'
necessaria  allorquando  i  pregiudizi  derivanti  dal  conflitto  si
riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente
estranei alle dinamiche conflittuali», ravvisando «la  necessita'  di
implementare  i  flussi  di  comunicazione  istituzionale,   mediante
l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da  consentire
agli utenti di accedere, con la massima  rapidita',  ad  informazioni
ritenute utili»; 
    11. per tali ragioni, si ritiene indispensabile che  le  aziende,
nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 6, della
legge n. 146 del 1990 e successive  modificazioni,  comunichino  agli
utenti, unitamente all'indicazione delle Organizzazioni sindacali che
hanno proclamato l'azione di sciopero e alle motivazioni poste a base
della vertenza, anche i dati relativi alle  percentuali  di  adesione
registrate in occasione  delle  ultime  astensioni  proclamate  dalle
medesime sigle sindacali; 
    12. con riferimento all'art. 11 (Rarefazione) del citato  Accordo
nazionale,  non  possono  trovare  accoglimento  i  rilievi   critici
espressi  dalle  Organizzazioni  sindacali  in  merito  all'eccessiva
restrizione e compromissione dell'esercizio del diritto «individuale»
di sciopero derivante dall'ampliamento del  periodo  di  rarefazione,
dal momento che, come noto, l'obiettivo fondamentale della  legge  n.
146 del 1990 e' quello di garantire il bilanciamento tra  l'esercizio
del diritto di sciopero, riconosciuto dalla Costituzione  a  tutti  i
lavoratori, con quello, di pari rango, dei cittadini utenti di  poter
usufruire dei servizi pubblici essenziali; 
    13. tale obiettivo si realizza non solo con  la  predisposizione,
in attuazione dell'art. 2 della citata legge, di norme che  attengono
alla regolarita' formale dell'azione di sciopero:  il  preavviso,  la
durata,  le  modalita'  di   attuazione,   la   comunicazione   delle
motivazioni sottese alla proclamazione. La norma stabilisce, infatti,
anche l'obbligo di prevedere  intervalli  minimi  tra  le  azioni  di
sciopero che incidono sullo stesso servizio - da osservare  anche  se
queste sono poste in essere ad opera di soggetti sindacali diversi  -
come presupposto necessario per garantire la continuita' dei  servizi
pubblici; 
    14. tale disposto, di fondamentale  rilevanza,  sta  ad  indicare
come  il  bilanciamento  tra  diritti  costituzionali  trovi  la  sua
effettiva garanzia non solamente attraverso  la  regolarita'  formale
delle singole azioni di sciopero, ma anche, e  soprattutto,  evitando
una condizione di eccessiva reiterazione delle  stesse  in  un  breve
arco temporale. E' proprio l'eccessiva reiterazione delle astensioni,
che finirebbe per impedire il godimento  dei  diritti  costituzionali
dei cittadini utenti mortificandone,  nella  sostanza,  il  contenuto
essenziale; 
    15. si ritiene di determinare in 20 giorni il termine minimo  che
deve  intercorrere  tra  un'azione  di  sciopero  e  la   successiva,
nell'esclusivo  obiettivo  di  individuare   soluzioni   adeguate   a
riequilibrare l'eccessiva compromissione del  diritto  dei  cittadini
alla liberta' di circolazione, derivante da proclamazioni di sciopero
attuate in un contesto di oggettiva frammentazione sindacale; 
    16. avendo ascoltato con attenzione le obiezioni e le suggestioni
avanzate  da  alcune  Organizzazioni   sindacali,   con   particolare
riferimento  al  tema  della  regolazione  della  rappresentanza,  la
Commissione ritiene  opportuno  deliberare  predisponendo  misure  in
materia di intervallo tra gli scioperi, pur ribadendo che il  proprio
intervento conserva un carattere di  eccezionalita',  secondo  quanto
previsto dalla legge  n.  146  del  1990,  e  tenuto  conto  che  non
esistono, allo stato, altri strumenti  di  selezione  dei  conflitti,
mentre  quelli  auspicati  dai  sindacati  firmatari  degli   accordi
richiederebbero, comunque, una implementazione legislativa; 
    17. per tali motivi, la Commissione, nell'esercitare  il  proprio
ruolo di terzieta' nel contemperamento tra diritti di pari rango; 
 
                               Formula 
 
la   seguente   regolamentazione   provvisoria   delle    prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni  nel  settore  del
trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 13, lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni,  da  considerarsi
sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio
2018 in tema di: Informazione all'utenza (art. 9) e Rarefazione (art.
11): 
 
                               Art. 9. 
                       Informazione all'utenza 
 
  E' obbligo delle aziende  dare  comunicazione  agli  utenti,  nelle
forme adeguate, delle seguenti informazioni: 
    contestualmente  alla  pubblicazione  degli  orari  dei   servizi
ordinari, l'elenco delle corse, con i  relativi  orari,  che  saranno
garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero; 
    almeno 5 giorni prima dell'inizio dello  sciopero,  l'indicazione
delle organizzazioni  sindacali  che  hanno  proclamato  l'azione  di
sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente  ai
dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle
ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle. 
  Le aziende garantiranno e renderanno nota la  pronta  riattivazione
del servizio, quando l'astensione sia terminata,  nonche'  forniranno
all'utenza, laddove possibile, anche  durante  lo  svolgimento  dello
sciopero,  una  corretta  comunicazione,   mediante   i   canali   di
informazione di cui dispongono (paline, siti  internet,  app,  social
network, etc.), in merito  allo  stato  del  servizio  attraverso  il
costante aggiornamento dei dati. 
  Gli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel presente articolo saranno oggetto  di  valutazione,  da
parte della Commissione, ai sensi dell'art.  13,  lettere  h)  ed  i)
della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 
 
                              Art. 11. 
                             Rarefazione 
 
  A) L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area  territoriale
di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli  accordi
aziendali o territoriali attuativi della presente  proposta  dovranno
contenere  la  dettagliata   descrizione   del   tipo   e   dell'area
territoriale nella  quale  si  effettua  il  servizio  erogato  dalla
azienda. 
  B) Tra l'effettuazione di  due  azioni  di  sciopero  nel  settore,
indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante,  incidenti  sul
medesimo  bacino  di  utenza,  deve  in  ogni  caso  intercorrere  un
intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal
livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. 
  C)  A  garanzia  del  rispetto  dell'obbligo  di   rarefazione   le
organizzazioni sindacali sono tenute  a  comunicare  all'Osservatorio
sui conflitti nei trasporti, costituito  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue
modalita' di svolgimento, nonche' a consultare  lo  stesso  prima  di
procedere alla proclamazione. 
 
                             Rileva che: 
 
la presente Regolamentazione, come stabilito dalla  stessa  legge  n.
146  del  1990  e   successive   modificazioni,   deve   considerarsi
provvisoria e, dunque, soggetta  ad  essere  integrata  da  ulteriori
elementi e/o soluzioni idonei ad  assicurare  equivalenti  misure  di
contemperamento dei diritti costituzionali coinvolti; 
 
                               Dispone 
 
la notifica della presente delibera, unitamente all'Accordo nazionale
del 28 febbraio 2018, alle  Associazioni  datoriali  Asstra,  Anav  e
Agens ed alle Segreterie  nazionali  delle  Organizzazioni  sindacali
Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa
Cisal, Faisa Confail, Fast Confsal  Mobilita',  Orsa  Trasporti,  Sul
Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti,  Cobas  Lavoro
Privato e Sgb; 
 
                           Dispone inoltre 
 
la  trasmissione  della  presente  Proposta,  unitamente  all'Accordo
nazionale del 28  febbraio  2018,  ai  presidenti  delle  Camere,  al
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  al  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge  n.
146 del 1990 e successive modificazioni,  nonche'  alle  Associazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai  fini  dell'elenco  di
cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206; 
 
                          Dispone altresi' 
 
la pubblicazione  della  presente  delibera,  unitamente  all'Accordo
nazionale del  28  febbraio  2018,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche'  l'inserimento  degli  stessi  sul  sito
internet della Commissione. 
 
  Roma, 23 aprile 2018 
 
                                    Il presidente: Santoro Passarelli