IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera  f)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, che ha istituito presso il
Ministero della salute il  Comitato  tecnico  sanitario,  trasferendo
alla sezione f) - Dispositivi  medici  le  funzioni  gia'  esercitate
dalla commissione unica sui dispositivi medici di  cui  all'art.  57,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tra le quali quella di
definire e aggiornare il  repertorio  dei  dispositivi  medici  e  di
classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche  con
l'indicazione del prezzo di riferimento; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2015  che
definisce la composizione e il  funzionamento  del  comitato  tecnico
sanitario; 
  Visto l'art. 1, comma 409, lettera  a),  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, il  quale  ha  stabilito  che  la  classificazione  dei
dispositivi medici prevista dal citato  art.  57  sia  approvata  con
decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le
Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  20  febbraio  2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale  n.  63
del  16  marzo  2007,  recante  «Approvazione  della  classificazione
nazionale dei dispositivi medici (CND)»; 
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che prevede  che
almeno una volta all'anno si provveda a riesaminare la CND apportando
le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo  scopo
di garantire l'adeguatezza per le finalita'  per  le  quali  essa  e'
stata definita, ferma restando la procedura di cui all'art. 1,  comma
409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il verbale della riunione del  Comitato  tecnico  sanitario -
sezione f) Dispositivi medici del 9 novembre 2017,  nel  corso  della
quale  sono  state  approvate  e  convalidate  le  modifiche  e   gli
aggiornamenti della CND che si rendono necessari per gli scopi di cui
sopra; 
  Visto l'accordo sancito nella seduta  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano dell'8 marzo 2018 (Rep. atti n. 62/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla classificazione nazionale  dei  dispositivi  medici  (CND),
approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio  2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale  n.  63
del  16  marzo  2007,  recante  «Approvazione  della  classificazione
nazionale dei Dispositivi medici (CND)», sono apportate le  modifiche
e  gli  aggiornamenti  elencati  negli  allegati  1,  2  e   3,   che
costituiscono  parte  integrante  del  presente   decreto,   relativi
rispettivamente ai codici della classificazione eliminati, ai  codici
aggiunti ed ai codici le cui descrizioni vengono modificate. 
  2. Il testo coordinato della CND, come risultante  dalle  modifiche
apportate con il presente decreto, e' pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero  della  salute  (www.salute.gov.it),   nell'area   tematica
«Dispositivi medici».