IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per  le
Forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 46  nella  parte
in cui prevede per i dirigenti delle Forze di polizia ad  ordinamento
civile l'istituzione di un'area  negoziale,  limitata  agli  istituti
normativi  in  materia  di  rapporto  di  lavoro  e  ai   trattamenti
accessori; 
  Visto l'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che destina, per l'anno 2018, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno
2020, una parte dello stanziamento  ivi  previsto,  per  l'attuazione
dell'art. 46 del decreto legislativo n. 95 del  2017,  attraverso  il
rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il richiamato art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95
del  2017,  che  rinvia  ad  un   decreto   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione le modalita'  attuative
di quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo; 
  Visto che lo stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto,
con decorrenza 1° gennaio 2018, una nuova disciplina per il personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l'accesso
alla  dirigenza  anche  dei  vice  questori  aggiunti  e   qualifiche
corrispondenti della Polizia di Stato e dei  commissari  coordinatori
penitenziari  del  Corpo  di  polizia   penitenziaria,   nonche'   la
contestuale  istituzione  di  un'area  negoziale  per   il   medesimo
personale dirigente; 
  Ritenuto di disciplinare le modalita' attuative dell'area negoziale
per i dirigenti delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile,  ai
sensi dell'art. 46, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 95
del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016,  con  il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio  on.
dott.ssa Maria Anna  Madia  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna
Madia; 
  Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della  giustizia,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 46,  comma  4,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95,  richiamato  in  premessa,  il  presente  decreto
stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le  modalita'  attuative
dell'area negoziale di cui al comma 1 del medesimo art. 46,  relative
alle  procedure  che  disciplinano  gli  istituti   normativi   e   i
trattamenti accessori per i  dirigenti  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile delle carriere dei  funzionari,  a  partire  dalla
qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche corrispondenti e  di
commissario coordinatore penitenziario. 
  2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e per le materie indicate negli articoli seguenti, nel  rispetto  del
principio di sostanziale perequazione dei trattamenti  dei  dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate,  anche  in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 46, comma 6, del decreto legislativo n.  95
del 2017, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica concernente il personale delle Forze di  polizia  ad
ordinamento civile.