IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la domanda con la quale la societa' ABBVIE LTD ha chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2018)1696 del  15
marzo 2018  con  la  quale  viene  autorizzato  il  trasferimento  di
titolarita' alla societa' ABBVIE Deutschland GmbH &_Co. KG.; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 15 febbraio 2017, 12 luglio 2017, 13 settembre  2017
e 8 novembre 2017; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute  del  28
marzo 2017, 22 aprile 2017, 20 giugno 2017, 12  dicembre  2017  e  23
gennaio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale HUMIRA: 
  Uveite 
  «Humira» e' indicato per il trattamento  dell'uveite  non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato 
  e' rimborsata come segue: 
    Confezione 
  «40  mg  soluzione  iniettabile  in   siringhe   pre-riempite   uso
sottocutaneo» siringa pre-riempita (0,4ml) 4 siringhe pre-riempite  +
4 tamponi imbevuti di alcool 
  AIC n. 035946134 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.137,12 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.527,10 
    Confezione 
  «40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo»  penna  pre-riempita
(vetro) 0,4 ml (40mg/0,4ml)  -  2  penne  pre-riempite  +  2  tamponi
imbevuti di alcol in un blister 
  AIC n. 035946161 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.068,56 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55 
    Confezione 
  «40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo»  penna  pre-riempita
(vetro) 0,4 ml (40mg/0,4ml)  -  4  penne  pre-riempite  +  4  tamponi
imbevuti di alcol in un blister 
  AIC n. 035946173 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.137,12 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.527,10 
    Confezione 
  «40  mg  soluzione  iniettabile  uso   sottocutaneo»   2   siringhe
pre-riempite 0,8 ml + 2 tamponi imbevuti di alcol in 1 blister 
  AIC n. 035946033 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.068,56 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55 
    Confezione 
  «40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo» 4 penne pre-riempite
0,8 ml + 4 tamponi imbevuti di alcol in 1 blister 
  AIC n. 035946096 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.137,12 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.527,10 
    Confezione 
  «40  mg  soluzione  iniettabile  in   siringhe   pre-riempite   uso
sottocutaneo» siringa preriempita (0,4ml) - 2 siringhe pre-riempite +
2 tamponi imbevuti 
  AIC n. 035946122 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.068,56 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55 
    Confezione 
  «40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo» 2 penne pre-riempite
0,8 ml + 2 tamponi imbevuti di alcol in 1 blister 
  AIC n. 035946084 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.068,56 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55 
    Confezione 
  «40  mg  soluzione  iniettabile  uso   sottocutaneo»   4   siringhe
pre-riempite 0,8 ml + 4 tamponi imbevuti di alcol in 1 blister 
  AIC n. 035946045 /E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.137,12 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.527,10 
  Validita' del contratto: 
    Le condizioni  negoziali  relative  alla  specialita'  medicinale
«Humira» integrano l'attuale  contratto  con  scadenza  prevista  per
agosto 2018. 
  Sconto obbligatorio su prezzo Ex Factory alle  strutture  pubbliche
ivi comprese le strutture private accreditate  sanitarie  complessivo
su tutta la molecola per tutte le confezioni autorizzate. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, da cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni di legge di  cui  ai  sensi  delle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione  del
5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR). 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012), cosi' come previsto  dalla
determinazione AIFA n. 1535 del 12 settembre  2017  «Criteri  per  la
classificazione dei farmaci  innovativi,  e  dei  farmaci  oncologici
innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della legge  11  dicembre
2016, n. 232» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  18
settembre 2017. 
    il requisito di innovativita'  terapeutica  condizionata  permane
per un periodo massimo di 18 mesi.