IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»; 
  Visto in particolare l'art. 15 della legge n.  220  del  2016,  che
prevede un credito d'imposta riservato  alle  imprese  di  produzione
cinematografica ed audiovisiva; 
  Visto l'art. 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016,  che  prevede
che con uno o piu' decreti del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
stabiliti, partitamente  per  ciascuna  delle  tipologie  di  credito
d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge
e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i  limiti  di  importo
per opera o beneficiario,  le  aliquote  da  riconoscere  alle  varie
tipologie di opere ovvero alle varie  tipologie  di  impresa  o  alle
varie tipologie di sala cinematografica, la  base  di  commisurazione
del beneficio,  con  la  specificazione  dei  riferimenti  temporali,
nonche'  le  ulteriori  disposizioni  applicative   degli   incentivi
fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e  la  procedura  per  la
richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalita'  atte
a garantire che ciascun beneficio sia  concesso  nel  limite  massimo
dell'importo complessivamente stanziato,  nonche'  le  modalita'  dei
controlli e i casi di revoca e decadenza; 
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che  prevede
che le  disposizioni  tecniche  applicative  degli  incentivi  e  dei
contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate,  con
decreti del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del medesimo Ministro, sono  stabilite  nel  rispetto  delle
norme in materia di aiuti di Stato stabilite  dall'Unione  europea  e
che le medesime disposizioni: 
    a) perseguono gli obiettivi  dello  sviluppo,  della  crescita  e
dell'internazionalizzazione delle imprese; 
    b) incentivano la nascita e la crescita  di  nuovi  autori  e  di
nuove imprese; 
    c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; 
    d)  favoriscono  modelli  avanzati  di   gestione   e   politiche
commerciali evolute; 
    e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; 
  Visto l'art. 12,  comma  4,  della  legge  n.  220  del  2016,  che
stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e
dei contributi prevedono: 
    a)  il  riconoscimento  degli  incentivi  e  dei  contributi   e'
subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con  riferimento  ai
soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la
scrittura,  lo  sviluppo,  la  produzione,   la   distribuzione,   la
diffusione, la promozione e la valorizzazione economica  delle  opere
ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche'  alle
specifiche esigenze delle persone con  disabilita',  con  particolare
riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione; 
    b)   in   considerazione   anche   delle   risorse   disponibili,
l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di  uno  o  piu'
degli incentivi e contributi previsti dal  Capo  III  della  medesima
legge  nei  confronti  delle  imprese  non  indipendenti  ovvero  nei
confronti di imprese non europee; 
  Visto l'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che  prevede
che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei  decreti  recanti
le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti
dalla medesima  legge,  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro  il
30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale  sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  medesima   legge,   con
particolare  riferimento   all'impatto   economico,   industriale   e
occupazionale  e  all'efficacia  delle  agevolazioni  tributarie  ivi
previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di  sostegno
del  settore  cinematografico  e   audiovisivo   mediante   incentivi
tributari; 
  Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016,  che  prevede  che  le
modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei  contributi
sono stabiliti nei relativi decreti  attuativi  e  che,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in  sede  di
istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla  revoca  del
contributo concesso e  alla  sua  intera  restituzione,  e'  disposta
l'esclusione  dai  medesimi  contributi,   per   cinque   anni,   del
beneficiario nonche'  di  ogni  altra  impresa  che  comprenda  soci,
amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi
del medesimo comma; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e  successive
modificazioni,  recante  il  «Testo  Unico  dei  Servizi   di   Media
Audiovisivi e  radiofonici»  e  successive  modificazioni,  d'ora  in
avanti: «TUSMAR»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef  e
istituzione di una addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto  l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che
disciplina il Registro nazionale degli  aiuti  di  Stato,  prevedendo
che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione  delle  informazioni
relative alla concessione ed erogazione degli incentivi; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre
2013 (2013/C 332/01) sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive; 
  Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17
giugno 2014, e in particolare gli  articoli  4  e  54,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le  definizioni
contenute nella legge n. 220 del 2016. 
  2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    c) «Consiglio superiore»: il Consiglio  superiore  del  cinema  e
dell'audiovisivo, previsto all'art. 11 della legge n. 220 del 2016; 
    d)  «opera  audiovisiva»:  la  registrazione   di   immagini   in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata  su  qualsiasi
supporto e mediante  qualsiasi  tecnica,  anche  di  animazione,  con
contenuto narrativo, documentaristico o  videoludico,  purche'  opera
dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto
d'autore  e  destinata  al  pubblico  dal  titolare  dei  diritti  di
utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in: 
      1.  «film»  ovvero  «opera  cinematografica»,  se  l'opera   e'
destinata prioritariamente al pubblico  per  la  visione  nelle  sale
cinematografiche;  i  parametri  e  i  requisiti  per  definire  tale
destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera b), della legge n. 220 del 2016; 
      2. «opera televisiva», se l'opera e' destinata prioritariamente
alla  diffusione  attraverso  un'emittente   televisiva   di   ambito
nazionale,  come  definita  al  comma  3,  lettera  h)  del  presente
articolo; 
      3.  «opera  web»,  se  l'opera  e'  destinata  alla  diffusione
mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero
attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3,
lettere i) e j), del presente articolo; 
    e)  «opera  audiovisiva  di   nazionalita'   italiana»:   l'opera
audiovisiva che abbia i  requisiti  previsti  per  il  riconoscimento
della nazionalita' italiana, di cui all'art. 5 della legge n. 220 del
2016, come specificati nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri previsto nel medesimo art. 5; 
    f) «opera audiovisiva in  coproduzione  internazionale»:  l'opera
cinematografica e  audiovisiva  realizzata  da  una  o  piu'  imprese
italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in  uno  Stato
con il  quale  esiste  ed  e'  vigente  un  Accordo  di  coproduzione
cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita'  italiana
sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016; 
    g)  «opera  audiovisiva  in  compartecipazione   internazionale»:
l'opera cinematografica realizzata da una o piu' imprese  italiane  e
una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale
non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva; 
    h) «opera  audiovisiva  di  produzione  internazionale»:  l'opera
audiovisiva non cinematografica realizzata  da  una  o  piu'  imprese
italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in  uno  Stato
con il quale non esistono Accordi di coproduzione  cinematografica  e
audiovisiva, riconosciuta di nazionalita' italiana sulla  base  delle
disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai  sensi  dell'art.
5, comma 2 della legge n. 220 del 2016; 
    i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e'
posta prioritariamente su  avvenimenti,  luoghi  o  attivita'  reali,
anche mediante  immagini  di  repertorio,  e  in  cui  gli  eventuali
elementi   inventivi   o    fantastici    sono    strumentali    alla
rappresentazione e documentazione di situazioni e  fatti,  realizzata
nelle forme e nei modi definiti con i  decreti  di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 220 del 2016; 
    j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che
non abbia mai diretto, ne'  singolarmente  ne'  unitamente  ad  altro
regista, alcun lungometraggio che sia stato  distribuito  nelle  sale
cinematografiche italiane o estere; 
    k) «opera seconda»: il film realizzato da un  regista  che  abbia
diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al  massimo  un
solo  lungometraggio   che   sia   stato   distribuito   nelle   sale
cinematografiche italiane o estere; 
    l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista  che,
alla data di presentazione della prima delle richieste  previste  nel
presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo  anno
di eta' e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche
per almeno una delle seguenti  figure:  sceneggiatore,  autore  della
fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia;
se le sopracitate figure comprendono piu' soggetti, ciascuno di  essi
deve soddisfare il requisito anagrafico; 
    m) «opera  di  animazione»:  l'opera  audiovisiva  costituita  da
immagini realizzate graficamente ovvero animate  per  mezzo  di  ogni
tipo di tecnica e di supporto; 
    n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata  inferiore
o uguale a 52 minuti. 
  3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono cosi' definite: 
    a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che  svolga
le attivita' di realizzazione,  produzione,  distribuzione  di  opere
cinematografiche o audiovisive, nonche' operante  nel  settore  della
produzione   esecutiva   cinematografica   o    audiovisiva,    della
post-produzione   cinematografica   o   audiovisiva,    dell'editoria
audiovisiva, dell'esercizio cinematografico; 
    b) «impresa cinematografica o  audiovisiva  italiana»:  l'impresa
cinematografica o audiovisiva  che  abbia  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad  essa  e'
equiparata, a  condizioni  di  reciprocita',  l'impresa  con  sede  e
nazionalita' di un altro Paese dello Spazio  Economico  Europeo,  che
abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che  ivi
svolga prevalentemente la propria attivita'  e  che  sia  soggetta  a
tassazione in Italia; 
    c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa
cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui
ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata  a,  o  controllata
da, un'impresa con sede legale in un Paese non  facente  parte  dello
Spazio  Economico  Europeo  ovvero  che  sia  parte  di   un   gruppo
riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei; 
    d)  «gruppo  di  imprese»:  due  o  piu'  imprese  giuridicamente
autonome sottoposte, ai  sensi  del  codice  civile,  a  direzione  e
coordinamento da parte di una medesima impresa; 
    e) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana
che ha come oggetto l'attivita'  di  produzione  e  realizzazione  di
opere cinematografiche e audiovisive ed e' titolare  dei  diritti  di
sfruttamento economico dell'opera ai  sensi  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni; 
    f)  «produttore  audiovisivo  originario»:  il   produttore   che
organizza  la  produzione  dell'opera  audiovisiva  e  che  assume  e
gestisce i rapporti  fondamentali  per  l'espletamento  del  processo
produttivo,  quali,  tra  gli  altri,  quelli   aventi   ad   oggetto
l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione  del  soggetto,  della
sceneggiatura, della regia o  direzione  artistica,  della  direzione
della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e  delle
scenografie,  delle  attivita'  di  ripresa  sonora  ed  audiovisiva,
dell'interpretazione dell'opera, del montaggio; 
    g)  «produttore  indipendente»:  il  produttore  che,  ai   sensi
dell'art. 2, comma 1,  lettera  p),  del  TUSMAR  e  delle  ulteriori
specificazioni dell'AGCOM, svolge attivita' di produzioni audiovisive
e non e' controllato da, ovvero collegato  a,  fornitori  di  servizi
media   audiovisivi   soggetti   alla   giurisdizione   italiana   e,
alternativamente: 
      1) per un periodo di tre anni non destina piu' del 90 per cento
della propria produzione  ad  un  solo  fornitore  di  servizi  media
audiovisivi; 
        ovvero 
      2) e' titolare di diritti secondari; 
    h) «emittente televisiva»:  un  fornitore  di  servizi  di  media
audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad
accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR; 
    i) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un
fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari,  su
mezzi di comunicazione elettronica diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera h), ai sensi del TUSMAR; 
    j) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore  dei  servizi
della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione  di
informazioni fornite da un destinatario del servizio,  come  definiti
dall'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
  4. Ai fini del presente  decreto,  le  fasi  di  lavorazione  e  le
modalita'  di  realizzazione  delle  opere  audiovisive  sono   cosi'
definite: 
    a)   «produzione»:   l'insieme   delle    fasi    di    sviluppo,
pre-produzione, realizzazione esecutiva  ovvero  effettuazione  delle
riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione,  il  cui
esito e' la realizzazione della  copia  campione  ovvero  del  master
dell'opera  audiovisiva;  qualora   sia   realizzata   dallo   stesso
produttore, e' inclusa l'attivita'  di  approntamento  dei  materiali
audiovisivi     necessari     alla     comunicazione,     promozione,
commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero; 
    b) «sviluppo»: la fase iniziale  della  produzione,  inerente  le
attivita'  di  progettazione  creativa,   economica   e   finanziaria
dell'opera; comprende  tipicamente  gli  investimenti  relativi  alla
stesura ovvero all'acquisizione dei  diritti  del  soggetto  e  della
sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento
e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore; 
    c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione  delle  riprese  e
della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi  incluse
le attivita' di  ricerca,  sopralluogo,  documentazione,  nonche'  le
spese relative alla definizione del budget, del piano  finanziario  e
alla ricerca delle altre fonti di finanziamento; 
    d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero
della effettiva esecuzione dell'opera; 
    e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione,  che
comprende  le  attivita'  di  montaggio  e   missaggio   audio-video,
l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto  di
destinazione; 
    f)  «distribuzione»:   l'insieme   delle   attivita',   di   tipo
commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario,  connesse
alla negoziazione dei diritti relativi  allo  sfruttamento  economico
delle opere  audiovisive  sui  vari  canali  in  uno  o  piu'  ambiti
geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della
fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di
utilizzo. Si distingue in  «distribuzione  in  Italia»,  se  l'ambito
geografico  di  riferimento  e'   il   territorio   italiano   e   in
«distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di  riferimento  e'
diverso  da  quello  italiano.  All'interno  della  distribuzione  in
Italia,  si  definisce  «distribuzione  cinematografica»  l'attivita'
connessa allo sfruttamento e  alla  fruizione  dei  film  nelle  sale
cinematografiche italiane; 
    g) «produzione associata»: la produzione di un'opera  audiovisiva
realizzata in associazione produttiva tra due o piu' produttori; 
    h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva
in cui un'impresa di produzione, detta «appaltante», delega in  tutto
o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o  simile,
la produzione dell'opera ad un'altra  impresa  di  produzione,  detta
«produttore esecutivo». 
  5. Ai fini del credito d'imposta di cui al  Capo  IV  del  presente
decreto, si intende per: 
    a) «opera televisiva  prevalentemente  finanziata  dall'emittente
televisiva»: l'opera televisiva il  cui  progetto  sia  sviluppato  e
realizzato,  congiuntamente  a   un'emittente   televisiva,   da   un
produttore indipendente in partecipazione  non  inferiore  al  5  per
cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato  nel
budget  di  produzione  e  verificato  a  consuntivo,  e  in  cui  il
produttore indipendente abbia un ruolo attivo e  significativo  nella
fase di ideazione e sviluppo  dell'opera  medesima,  ai  sensi  della
delibera n. 30/11/CSP del  3  febbraio  2011  dell'Autorita'  per  le
Garanzie nelle Comunicazioni; 
    b)  «opera  televisiva  in  coproduzione»:   l'opera   televisiva
prodotta dall'emittente televisiva  congiuntamente  a  un  produttore
indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per
cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato  nel
budget di produzione e verificato a consuntivo; 
    c) «opera televisiva in preacquisto»: l'opera televisiva prodotta
da un produttore indipendente, i cui diritti  di  utilizzazione  sono
acquistati da un'emittente televisiva, anteriormente al completamento
dell'opera; 
    d) «opera televisiva o  web  in  licenza  di  prodotto»:  l'opera
televisiva o web  prodotta  da  un  produttore  indipendente  che  ne
concede in licenza, dopo il completamento dell'opera,  i  diritti  di
utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva  ovvero  a  un
fornitore di  servizi  media  audiovisivi  su  altri  mezzi  o  a  un
fornitore di servizi di hosting; 
    e) «diritti primari»: i diritti  relativi  allo  sfruttamento  di
un'opera  audiovisiva  in  Italia   sulle   reti   di   comunicazione
elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti; 
    f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari  come
indicati  alla  lettera  e),  nonche'   i   diritti   relativi   allo
sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero; 
    g) «diritti  di  elaborazione  a  carattere  creativo»:  tutti  i
diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione,
trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in  tutto  o  in
parte, dell'opera  completata  e  depositata  presso  la  DG  Cinema,
nonche' del soggetto, della sceneggiatura e piu'  in  generale  delle
opere  originali  da  cui  l'opera  completa  e'   tratta,   per   la
realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonche' ogni altro
diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui  alla  legge  22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.