IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»; Visto in particolare l'art. 15 della legge n. 220 del 2016, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva; Visto l'art. 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza; Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni: a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese; b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese; c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute; e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; Visto l'art. 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono: a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi e' subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche' alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione; b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno o piu' degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee; Visto l'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari; Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in avanti: «TUSMAR»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi; Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive; Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. 2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'art. 11 della legge n. 220 del 2016; d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in: 1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera e' destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016; 2. «opera televisiva», se l'opera e' destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera h) del presente articolo; 3. «opera web», se l'opera e' destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3, lettere i) e j), del presente articolo; e) «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, di cui all'art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo art. 5; f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed e' vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita' italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016; g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva; h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita' italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016; i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016; j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere; k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere; l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono piu' soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico; m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto; n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti. 3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono cosi' definite: a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attivita' di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonche' operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico; b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia; c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei; d) «gruppo di imprese»: due o piu' imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa; e) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attivita' di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed e' titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; f) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attivita' di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio; g) «produttore indipendente»: il produttore che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM, svolge attivita' di produzioni audiovisive e non e' controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 1) per un periodo di tre anni non destina piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 2) e' titolare di diritti secondari; h) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR; i) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera h), ai sensi del TUSMAR; j) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalita' di realizzazione delle opere audiovisive sono cosi' definite: a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito e' la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, e' inclusa l'attivita' di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero; b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attivita' di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore; c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attivita' di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonche' le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento; d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera; e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attivita' di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione; f) «distribuzione»: l'insieme delle attivita', di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o piu' ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento e' il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento e' diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attivita' connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane; g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o piu' produttori; h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta «appaltante», delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta «produttore esecutivo». 5. Ai fini del credito d'imposta di cui al Capo IV del presente decreto, si intende per: a) «opera televisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva»: l'opera televisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato, congiuntamente a un'emittente televisiva, da un produttore indipendente in partecipazione non inferiore al 5 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni; b) «opera televisiva in coproduzione»: l'opera televisiva prodotta dall'emittente televisiva congiuntamente a un produttore indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo; c) «opera televisiva in preacquisto»: l'opera televisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, anteriormente al completamento dell'opera; d) «opera televisiva o web in licenza di prodotto»: l'opera televisiva o web prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting; e) «diritti primari»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti; f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera e), nonche' i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero; g) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DG Cinema, nonche' del soggetto, della sceneggiatura e piu' in generale delle opere originali da cui l'opera completa e' tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonche' ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.