IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e
la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato
«Made Green in Italy», stabilendo che con regolamento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere
definite le modalita' di funzionamento di tale schema;
Visto il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento e del
Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008,
che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti
associata alle attivita' (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n.
3696/93 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento e del
Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Vista la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9
aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 19 settembre 2017;
Vista la comunicazione al Dipartimento per le politiche europee,
con nota del 5 dicembre 2017;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. In attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre
2015, n. 221, il presente regolamento stabilisce le modalita' di
funzionamento dello schema nazionale volontario denominato «Made
Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione dell'impronta
ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo
«Made Green in Italy» ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v).
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13:
«Art. 21 (Schema nazionale volontario per la
valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale). -
1. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema
produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di
prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati
nazionali ed internazionali, e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale
volontario per la valutazione e la comunicazione
dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made
Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la
determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF),
come definita nella raccomandazione 2013/179/ UE della
Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono stabilite le modalita' di
funzionamento dello schema.
(Omissis).».
- Il Regolamento (CE) 23/04/2008, n. 451/2008, del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che definisce una nuova
classificazione statistica dei prodotti associata alle
attivita' (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93
del Consiglio), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2008,
n. L 145.
- Il Regolamento (CE) 09/10/2013, n. 952/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che istituisce il
codice doganale dell'Unione), e' pubblicato nella G.U.U.E.
10 ottobre 2013, n. L 269.
- La Raccomandazione 9 aprile 2013, n. 2013/179/UE,
della Commissione (relativa all'uso di metodologie comuni
per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle
organizzazioni), e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio
2013, n. L 124.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata
legge n. 221, del 2015, e' riportato nelle note alle
premesse.