IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
il quale prevede, in particolare che: 
  a decorrere dal 1º gennaio 2018, nelle fatture elettroniche  emesse
nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto  obbligo  di  indicare  le
informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio
(A.I.C.) e il corrispondente quantitativo; 
  a decorrere dalla  stessa  data,  le  suddette  fatture  sono  rese
disponibili all'Agenzia italiana del farmaco; 
  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute,  sono  disciplinate   le
modalita'  tecniche  di   indicazione   dell'A.I.C.   sulla   fattura
elettronica, nonche' le modalita' di accesso  da  parte  dell'Agenzia
italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  dati  ivi   contenuti   ai   fini
dell'acquisizione  delle  suddette  fatture  per  l'assolvimento  dei
propri compiti istituzionali; 
  e' fatto divieto agli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  di
effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le
informazioni di cui al medesimo comma 2 dell'art. 29; 
  Visto il decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017,  n.  302,  concernente  le
modalita'  tecniche  di   indicazione   dell'A.I.C.   sulla   fattura
elettronica, nonche' modalita' di accesso da parte dell'AIFA ai  dati
ivi  contenuti,  attuativo  del  richiamato  art.  29,  comma  2  del
decreto-legge n. 50/2017; 
  Visti i ricorsi  al  TAR  Lazio  per  l'annullamento  del  suddetto
decreto interministeriale del  20  dicembre  2017,  presentati  dalle
aziende produttrici e distributrici  di  ossigeno  terapeutico  Sapio
Life s.r.l., Medicair Italia s.r.l., Linde Medicale  s.r.l.,  Rivoira
Pharma s.r.l e Medigas Italia s.r.l, con particolare riguardo al tema
della fatturazione a forfait o  per  giorno/paziente,  nonche'  della
misura del quantitativo di farmaco fatturabile; 
  Viste le ordinanze del TAR Lazio del 28  febbraio  2018  e  del  28
marzo 2018, che in relazione ai ricorsi sopra richiamati, ha ordinato
ai  Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle  finanze  di
ripronunciarsi, entro il 30 aprile 2018, alla  luce  degli  specifici
motivi  di   censura   che   individuano   altrettanti   profili   di
inoperabilita' tecnica del sistema di fatturazione elettronica  degli
acquisti di prodotti farmaceutici  con  riferimento  ai  citati  temi
della fatturazione a forfait o  per  giorno/paziente,  nonche'  della
misura del quantitativo di farmaco fatturabile; 
  Vista la nota n. 4932 del 20 aprile 2018, della Direzione  generale
della digitalizzazione, del sistema  informativo  sanitario  e  della
statistica del Ministero della salute,  con  la  quale,  al  fine  di
ottemperare alle suddette ordinanze, si propone, d'intesa  con  AIFA,
di apportare modifiche ed integrazione all'art. 2, comma  2,  lettere
c) e d) del richiamato  decreto  interministeriale  del  20  dicembre
2017, nonche' di fornire indicazioni in ordine alla previsione di cui
alla lettera a) del comma succitato; 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  aderire  alle  predette  indicazioni
della  Direzione  generale  della   digitalizzazione,   del   sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero  della  salute
elaborate d'intesa con AIFA; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni all'art. 2 decreto interministeriale  del  20  dicembre
  2017, concernente le modalita' tecniche di indicazione  dell'A.I.C.
  sulla fattura elettronica, nonche' modalita' di  accesso  da  parte
  dell'AIFA ai dati ivi contenuti 
  1. All'art. 2,  comma  2,  del  decreto  interministeriale  del  20
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2017,
n. 302, sono introdotte le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera  c),  dopo  le  parole  «unita'  posologiche»  sono
inserite le seguenti «; per  i  soli  gas  medicinali,  e'  possibile
inserire l'unita' prevista nel contratto di fornitura»; 
  b) alla lettera d), dopo le parole  «con  il  codice  A.I.C.»  sono
inserite le seguenti «; per  i  soli  gas  medicinali,  e'  possibile
inserire il numero di unita' previste nel contratto di fornitura».