IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con
la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello  stesso
provvedimento,  lo  stato   di   emergenza   in   conseguenza   della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde
idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova; 
  Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui  la  Regione  Veneto  ha
presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  il  Programma  degli  interventi  con  i  relativi   piani
economico-finanziari; 
  Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018  della  Direzione
generale  della  salvaguardia  del  territorio  e  delle  acque   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
cui si sottolinea la  necessita'  di  garantire  la  copertura  degli
investimenti relativi agli interventi non finanziati  con  contributo
pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque,  non  oltre
il 30 giugno 2018; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione,  anche  in
termini di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di  vita
nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  procedere  alla  realizzazione  degli
interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera  a),
b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
      Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il dott. Nicola  Dell'Acqua,  direttore  generale
dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale  del  Veneto,
e' nominato commissario delegato. 
  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al  presente  articolo
il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'  avvalersi
della Direzione protezione civile e Polizia locale nonche'  di  altre
direzioni, uffici e strutture  della  Regione  Veneto,  della  Veneto
Acque  S.p.A.,  dei  Consigli  di  bacino  per  il  servizio   idrico
integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e
delle altre componenti e strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile, anche in qualita' di soggetti attuatori  che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  il  Piano  degli  interventi
emergenziali. 
  4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali,  riferito  agli
interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo  2018,  deve
contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento -  individuato
secondo le tipologie  di  cui  all'art.  25,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  1  del  2018  -  con  la  relativa  durata,  nonche'
l'indicazione delle singole stime di costo distinte  per  annualita'.
Il  Piano  degli  interventi  emergenziali,  sentito   il   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  viene
sottoposto  all'approvazione  del   capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  5. Gli interventi di cui al citato Piano sono  dichiarati  urgenti,
indifferibili e di pubblica utilita'. 
  6. Il predetto piano potra'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa
approvazione del  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare.