IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422,  recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.  4,  comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli altri enti locali, in attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  recante
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie  comunitarie»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.  112,  concernente
l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (Rifusione); 
  Visto l'art. 47, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  siano  individuate,  nell'ambito  delle  linee  ferroviarie
regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale  che
possono  essere  destinatarie  di  finanziamenti  dello   Stato   per
eventuali investimenti; 
  Considerato che  ai  fini  della  suddetta  qualificazione  occorre
definire criteri di carattere trasportistico per ciascuno dei decreti
di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
tengano conto delle esigenze: 
    a) di mobilita' dei viaggiatori e delle merci; 
    b) di ampliamento della connettivita' della rete ferroviaria; 
    c) di integrazione con il territorio e le aree metropolitane; 
    d) di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed
aeroportuali; 
  Ritenuto che a ciascun criterio debba  essere  attribuito  un  peso
omogeneo pari a un quarto del totale; 
  Tenuto conto degli obiettivi e delle strategie di cui al  documento
«Connettere  l'Italia:  fabbisogni  e  progetti  di   infrastrutture»
allegato al DEF 2017 e in  particolare  dell'approccio  programmatico
che mira alla realizzazione  di  opere  utili  ai  territori  e  allo
sviluppo del paese in termini di competitivita'; 
  Ritenuto, in questa fase, di dover prendere  in  considerazione  le
linee ferroviarie regionali aventi scartamento ordinario, che offrono
una  maggiore  e  piu'  rapida  possibilita'  di   integrazione   con
l'infrastruttura ferroviaria nazionale; 
  Valutate le potenzialita' delle linee regionali di  sviluppare,  in
una ottica sistemica e sinergica, nuove opportunita' di crescita e di
offerta   a   carattere   nazionale,   sulla   base   di   un'analisi
trasportistica che  ha  preso  in  considerazione,  tra  l'altro,  la
domanda potenziale, le possibilita' di sviluppo di nuove relazioni di
trasporto  dei  passeggeri  e  delle   merci,   le   interconnessioni
all'infrastruttura nazionale, le possibilita' di utilizzo da parte di
servizi AV, l'elettrificazione delle linee,  i  collegamenti  con  le
Citta' metropolitane, con i capoluoghi di Regione e di  Provincia,  i
possibili itinerari da/per i porti della rete TEN-T  Core,  da/per  i
terminali/interporti e gli aeroporti, i collegamenti diretti a porti,
terminali e interporti, le connessioni da/per gli aeroporti; 
  Ritenuto opportuno emanare un decreto che individui un primo elenco
di linee per  rilevanza  e  caratterizzazione  rispetto  ai  suddetti
criteri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto individua, sulla base dei  criteri  indicati
nelle premesse, il primo elenco di linee ferroviarie  regionali  che,
ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale  e  che  possono
essere  destinatarie  di  finanziamenti  dello  Stato  per  eventuali
investimenti sulle linee. 
  2.  Le  linee  ferroviarie  regionali  di  cui  al  comma  1   sono
individuate nell'Allegato A, che e'  parte  integrante  del  presente
decreto.  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.  
    Roma, 16 aprile 2018 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                  Delrio              
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2018 
Ufficio atti Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
Registro n. 1, Foglio n. 1201