IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell'organismo indipendente di  valutazione  della  performance,  a
norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 319, della legge  n.  205  del
2017, che prevede che «A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti  di
attivita' commerciali  che  operano  nel  settore  della  vendita  al
dettaglio  di  libri  in  esercizi  specializzati  con  codice  ATECO
principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di  4
milioni di euro per l'anno 2018 e  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2019,  un  credito  d'imposta  parametrato  agli
importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali
dove  si  svolge  la  medesima  attivita'  di  vendita  di  libri  al
dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad altre spese
individuate con il decreto di cui al comma 321,  anche  in  relazione
all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta
di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di  20.000
euro per gli esercenti di librerie che non  risultano  ricomprese  in
gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000  euro
per gli altri esercenti»; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 320, della legge n. 205 del 2017, ai
sensi  del  quale  i  beneficiari  possono  utilizzare   il   credito
d'imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e vi possono accedere  nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 205 del 2017, che prevede
che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite  le  disposizioni  applicative  del  predetto
credito di imposta, anche  con  riferimento  al  monitoraggio  ed  al
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e  disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF  e
istituzione di una addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  e  successive
modificazioni, e, in particolare l'art. 36; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto  l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che
disciplina il registro nazionale degli  aiuti  di  Stato,  prevedendo
che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione  delle  informazioni
relative alla concessione ed erogazione degli incentivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e requisiti 
 
  1. Agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel  settore
della vendita al dettaglio di libri  in  esercizi  specializzati  con
codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto,  nel  limite
di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2019, un  credito  d'imposta  secondo  le
modalita' stabilite dal presente decreto. 
  2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli esercenti: 
    a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; 
    b) che siano soggetti a tassazione in Italia  per  effetto  della
loro residenza  fiscale,  ovvero  per  la  presenza  di  una  stabile
organizzazione  in  Italia,   cui   sia   riconducibile   l'attivita'
commerciale cui sono correlati i benefici; 
    c) che siano in  possesso  di  classificazione  ATECO  principale
47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese; 
    d) che abbiano sviluppato nel  corso  dell'esercizio  finanziario
precedente ricavi derivanti da cessione di libri,  come  disciplinata
dall'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art.
36  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  e  successive
modificazioni, pari ad almeno  il  70%  dei  ricavi  complessivamente
dichiarati.