IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a
norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e
successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 319, della legge n. 205 del
2017, che prevede che «A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di
attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al
dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO
principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli
importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali
dove si svolge la medesima attivita' di vendita di libri al
dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad altre spese
individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione
all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta
di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 20.000
euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in
gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro
per gli altri esercenti»;
Visto altresi' l'art. 1, comma 320, della legge n. 205 del 2017, ai
sensi del quale i beneficiari possono utilizzare il credito
d'imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e vi possono accedere nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 205 del 2017, che prevede
che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni applicative del predetto
credito di imposta, anche con riferimento al monitoraggio ed al
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive
modificazioni, e, in particolare l'art. 36;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che
disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo
che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli
obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le
relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni
relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e requisiti
1. Agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore
della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con
codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite
di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta secondo le
modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli esercenti:
a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della
loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile
organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attivita'
commerciale cui sono correlati i benefici;
c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale
47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario
precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata
dall'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art.
36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con
modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive
modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente
dichiarati.