IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati»  e  successive   modifiche   ed   integrazioni   ed   in
particolare, l'art. 16, comma  1,  che  prevede  che  l'importazione,
l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti  per  uso  terapeutico,
profilattico e diagnostico e la  lavorazione  del  plasma  per  conto
terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal  Ministero
della salute secondo le modalita'  stabilite  con  apposito  decreto,
sentito il  Comitato  tecnico  sanitario -  Sezione  tecnica  per  il
sistema trasfusionale; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo  2008,  recante
«Prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli dei
lotti di medicinali immunologici e di medicinali derivati dal  sangue
e dal plasma umani»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
aprile 2008, n. 90; 
  Visto il regolamento n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre
2008  concernente  l'esame  delle  variazioni   dei   termini   delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano  e  di  medicinali  veterinari  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' 2013),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
dicembre 2012, n. 302; 
  Vista le linee guida C(2013) 2804 del 16 maggio 2013,  recanti  gli
«Orientamenti del 16 maggio  2013  riguardanti  i  particolari  delle
diverse categorie di variazioni, l'applicazione  delle  procedure  di
cui ai capi II, II bis, III e IV del regolamento  (CE)  n.  1234/2008
della Commissione, del 24 novembre 2008,  concernente  l'esame  delle
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio di medicinali per uso umano  e  di  medicinali  veterinari,
nonche'  la  documentazione  da  presentare  conformemente   a   tali
procedure»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione di sangue umano e dei
suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  12  gennaio
2017, n. 9; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016, recante
«Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione  delle  tariffe
relative  a  prestazioni  non  ancora  tariffate»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2017, n. 25; 
  Vista la  comunicazione  dell'AIFA,  trasmessa  a  mezzo  di  posta
elettronica il 12  settembre  2017,  con  cui  sono  stati  richiesti
all'FDA degli Stati Uniti d'America taluni chiarimenti in  merito  ai
controlli effettuati dall'FDA stessa nel caso di prodotti oggetto  di
triangolazioni commerciali e produttive in  Paesi  terzi  diversi  da
USA; 
  Vista  la  comunicazione  dell'FDA,  trasmessa  a  mezzo  di  posta
elettronica il 10 ottobre 2017, con cui e' stato precisato che  l'FDA
non  effettua  gli  stessi  controlli  nei  casi  di   triangolazioni
commerciali,  mentre  gli  stessi  controlli  sono  eseguiti  sia  su
prodotti destinati a essere reimportati negli  Stati  Uniti  che  per
prodotti destinati al mercato globale; 
  Sentita, al riguardo, l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Ritenuto di aggiornare il citato decreto 2 dicembre 2016 anche  nel
senso  di  semplificare  talune   delle   procedure   ivi   previste,
riducendone i termini di  conclusione  dei  procedimenti  nonche'  il
numero dei documenti da produrre; 
  Acquisito il  parere  del  Comitato  tecnico  sanitario  -  Sezione
tecnica per il sistema trasfusionale nella  seduta  del  14  febbraio
2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  nella  seduta  del  19
aprile 2018 (Rep. Atti n. 85/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute 2  dicembre  2016,  recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione di sangue umano e dei
suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  12  gennaio
2017, n. 9, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Importazione dei  prodotti  del  sangue  destinati  alla
produzione di medicinali).  -  1.  L'importazione  dei  prodotti  del
sangue destinati  alla  produzione  di  medicinali  a  uso  umano  e'
autorizzata dall'AIFA, o a questa notificata, ai sensi degli articoli
4, 5 e 6 del presente decreto. Le aziende importatrici devono  essere
regolarmente  e  preventivamente  autorizzate  alla   produzione   di
medicinali  emoderivati,  ai  sensi  del  Titolo   IV   del   decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. A seguito della  presentazione  dell'istanza  o  della  notifica
dell'importazione dei prodotti del sangue, l'AIFA  puo'  chiedere  ai
soggetti richiedenti la presentazione di ulteriore  documentazione  a
comprova dei requisiti di  origine,  qualita'  e  sicurezza.  Qualora
ritenuto necessario, l'AIFA puo' chiedere informazioni o  chiarimenti
anche  alle  Autorita'  competenti  dei  Paesi  esportatori   nonche'
all'EMA. 
  3. Nei casi di cui all'art. 5 del presente decreto,  l'AIFA  adotta
il provvedimento finale secondo le modalita' e nei termini  descritti
allo  stesso  articolo.  In  caso  di   richiesta   di   integrazione
documentale di cui al comma  2,  i  termini  entro  cui  l'AIFA  deve
adottare il provvedimento finale sono  sospesi  fino  al  ricevimento
della documentazione richiesta. L'autorizzazione all'importazione  ha
validita' per un massimo di sei mesi. 
  4. L'importazione autorizzata dall'AIFA o ad essa  notificata  puo'
essere eseguita anche in piu' fasi, di volta in volta  documentate  e
preventivamente comunicate all'USMAF-SASN competente  in  materia  di
controlli. 
  5. L'AIFA  puo'  stabilire  accordi  bilaterali  con  le  Autorita'
competenti  di  Paesi  terzi  al  fine  di  favorire  lo  scambio  di
informazioni e semplificare la documentazione da  presentare  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'importazione. 
  6. Nell'ambito delle valutazioni  della  documentazione  presentata
per l'importazione, l'AIFA puo' disporre per motivate ragioni che  il
richiedente sottoponga al controllo di  Stato,  lotto  per  lotto,  i
prodotti del sangue da importare ovvero i pool di plasma da cui  essi
derivano. Tali controlli devono essere eseguiti presso l'ISS o  altro
OMCL. 
  7. L'AIFA puo'  effettuare  le  ispezioni  dei  centri  in  cui  si
effettuano le fasi di raccolta, controllo,  lavorazione  (inclusa  la
separazione  degli   emocomponenti),   congelamento,   conservazione,
stoccaggio e trasporto, nonche' delle officine di produzione  ubicati
in  Paesi  terzi,  in  accordo   con   la   normativa   vigente.   Le
certificazioni rilasciate a tali centri e officine, da parte di altre
competenti Autorita' europee nei tre anni precedenti, sono tenute  in
considerazione dall'AIFA al fine di evitare  l'eventuale  ripetizione
di attivita' ispettive. 
  8. Al fine  di  consentire  ogni  verifica  e  controllo  da  parte
dell'AIFA, dell'ISS e del CNS,  ciascuno  per  la  parte  di  propria
competenza,  l'azienda  importatrice  e'  tenuta  a   predisporre   e
conservare la documentazione relativa all'attivita'  di  importazione
di cui agli articoli 4, 5 e 6, dalla quale risulti: 
    a) la completa tracciabilita' dei  prodotti  e  dei  quantitativi
esportati,  importati,  restituiti  ai  committenti   e   distribuiti
all'estero; 
    b) la valutazione periodica  della  qualita'  del  plasma  e  dei
prodotti  intermedi  di  origine  estera,  secondo  le  EU  GMP   dei
medicinali ad uso umano. 
  9. E' fatto obbligo all'azienda importatrice di informare nel  piu'
breve  tempo  possibile  l'AIFA  nei  casi  in  cui,   in   relazione
all'attivita' di importazione dei prodotti  del  sangue,  si  possano
configurare potenziali rischi per la salute pubblica; in tali casi la
ditta importatrice e' tenuta a predisporre  immediate  idonee  azioni
cautelative. 
  10. Ove l'importazione di prodotti del sangue sia finalizzata  alla
produzione di medicinali a uso umano per i quali non sia ancora stata
rilasciata   un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio,   a
integrazione delle informazioni e della documentazione prevista dagli
articoli 4, 5 e 6, il richiedente dichiara lo scopo dell'importazione
nonche' l'impegno a commercializzare i lotti del  prodotto  finito  a
seguito  dell'ottenimento   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio  rilasciata  dall'autorita'   competente   del   Paese   di
destinazione. La disciplina di cui al presente comma si applica anche
alle variazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio.». 
    b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  4  (Importazione   di   prodotti   del   sangue   le   cui
caratteristiche   sono   certificate   ai   sensi   della   normativa
comunitaria).  -  1.  Le  aziende  di  cui  all'art.  3,   comma   1,
preventivamente   autorizzate   alla   produzione    di    medicinali
emoderivati, possono importare i seguenti prodotti del sangue: 
      a) il plasma le cui caratteristiche sono documentate da un  PMF
certificato dall'EMA, ovvero i prodotti intermedi da esso  derivanti,
destinati alla produzione di medicinali autorizzati all'immissione in
commercio nell'Unione europea; 
      b) il plasma le cui caratteristiche sono documentate da un  PMF
certificato  da  un'Autorita'  competente   di   uno   Stato   membro
dell'Unione europea, ovvero i prodotti intermedi da  esso  derivanti,
destinati alla produzione di medicinali autorizzati all'immissione in
commercio nell'Unione europea; 
      c) il plasma le cui caratteristiche sono documentate da un  PMF
certificato dall'EMA ovvero da un'Autorita' competente di  uno  Stato
membro dell'Unione europea destinato alla  produzione  di  medicinali
autorizzati  all'immissione  in  commercio  esclusivamente  in  Paesi
terzi; 
      d)  i  prodotti  intermedi,  derivanti   da   plasma   le   cui
caratteristiche sono documentate da un PMF certificato ai sensi della
normativa  comunitaria,  interamente  fabbricati   in   officine   di
produzione certificate da un'Autorita' competente di uno Stato membro
dell'Unione europea in accordo alle EU GMP anche  se  destinati  alla
produzione di medicinali autorizzati esclusivamente in Paesi terzi; 
      e)  i  prodotti  finiti  autorizzati  in   uno   Stato   membro
dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia  ovvero  in   Paesi   MRA,
destinati  ad  essere  utilizzati  nell'ambito  di  un  processo   di
produzione di un medicinale; 
      f) gli intermedi di produzione dei prodotti finiti di cui  alla
lettera e), destinati ad essere utilizzati nell'ambito di un processo
di produzione di un medicinale. 
  2. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1, presentano un  rendiconto
annuale delle importazioni di cui al comma 1 del  presente  articolo,
fornendo le informazioni e le dichiarazioni di cui ai punti 1  e  6.1
dell'allegato 1 al presente  decreto.  Fatto  salvo  quanto  previsto
all'art.  6,  nell'ambito  della  documentazione  prodotta   per   il
rendiconto annuale, il richiedente e' tenuto a dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita', che i dati di cui ai  punti  2,  3,  4  e  5
dell'Allegato 1 al  presente  decreto  sono  conformi  alle  relative
A.I.C. e al PMF. Resta ferma la possibilita' per l'AIFA  di  chiedere
qualunque ulteriore documentazione  ritenuta  utile  ad  attestare  e
documentare la qualita' e sicurezza dei prodotti importati. 
  3. Per il caso di cui al comma 1, lettera b), il  richiedente,  nel
rendiconto annuale di cui al comma 2, e' tenuto altresi' a indicare i
riferimenti autorizzativi e l'Autorita' competente  responsabile  per
la certificazione del PMF e per il  rilascio  dell'A.I.C.  in  Unione
europea dei medicinali che sono prodotti dal plasma  o  dai  prodotti
intermedi oggetto di importazione. 
  4. Per i casi di cui al comma 1, lettere c) e  d),  nel  rendiconto
annuale di cui al comma 2, il  richiedente  e'  tenuto  a  dichiarare
sotto la propria responsabilita' quanto previsto al  comma  3,  e  in
aggiunta anche che il processo di produzione  e  controllo  applicato
per la produzione dei medicinali registrati esclusivamente  in  Paesi
terzi e' equivalente, per quanto riguarda la qualita' e la sicurezza,
a quello applicato per la produzione  dei  medicinali  registrati  in
Unione europea. 
  5.  Trenta  giorni  prima  dell'importazione   l'azienda   notifica
all'AIFA almeno i seguenti dati: tipologia  di  prodotto,  numero  di
lotto, quantita', Paese di origine delle donazioni, dichiarazione  di
conformita' al PMF di riferimento. 
  6.  Le  attivita'  di  importazione  effettuate  dall'Azienda  sono
soggette ad attivita' di verifica previste ai sensi dell'art. 53  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 
  7. Rimane l'obbligo previsto all'art. 3,  comma  9,  per  l'azienda
importatrice, di informare l'AIFA  e  di  predisporre  idonee  azioni
cautelative, nel piu' breve tempo  possibile,  nei  casi  in  cui  si
configurino potenziali rischi per la salute pubblica. 
  8. Per le verifiche della  documentazione  del  rendiconto  annuale
presentato ai sensi del  presente  articolo  si  applica  la  tariffa
prevista per le variazioni di tipo IA nazionali per ciascun lotto  di
plasma umano importato e la tariffa prevista  per  le  variazioni  di
tipo IB  nazionali  per  ciascun  lotto  di  intermedio  importato  o
prodotto finito di cui alla lettera e).  Tali  tariffe  si  applicano
fino ad un importo massimo corrispondente a 250 lotti di plasma umano
importati e 250 di intermedi e prodotti finiti importati. Per i lotti
importati eccedenti di plasma umano e di  intermedi  ovvero  prodotti
finiti si applica, per ciascuna delle suddette tipologie, una tariffa
forfettaria corrispondente a quella prevista  per  le  variazioni  di
tipo II nazionali». 
    c) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  5  (Importazione   di   prodotti   del   sangue   le   cui
caratteristiche sono  controllate  dall'Autorita'  competente  di  un
Paese  terzo  e  destinati   alla   produzione   di   medicinali   da
commercializzare esclusivamente al di fuori dell'Unione europea.).  -
1.  La  preventiva  autorizzazione  dell'AIFA   e'   necessaria   per
l'importazione dei prodotti del sangue le  cui  caratteristiche  sono
controllate dall'Autorita' competente di un  Paese  terzo,  destinati
alla produzione di medicinali da commercializzare  esclusivamente  al
di fuori dell'Unione europea, fatte salve le casistiche  disciplinate
dal successivo art. 6. 
  2. Al fine del rilascio  dell'autorizzazione  all'importazione,  il
richiedente   deve   presentare   all'AIFA   idonea    documentazione
tecnico-scientifica   contenente   gli   elementi   necessari    alla
valutazione  dell'origine,  della  qualita'  e  della  sicurezza  dei
prodotti del sangue, di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'Allegato  1  al
presente  decreto.  L'AIFA   esprime   un   giudizio   di   idoneita'
all'importazione e alla lavorazione nelle  officine  site  in  Italia
entro sessanta giorni dalla ricezione di una  documentazione  valida,
tenendo conto di quanto previsto  dall'Allegato  14  delle  Norme  di
buona fabbricazione (EU GMP) in merito ai programmi di  frazionamento
effettuati  sulla  base  di  un  contratto  con   Paesi   terzi.   La
documentazione si intende validamente presentata scaduto  il  termine
massimo di 14 giorni dalla presentazione dell'istanza  da  parte  del
richiedente e salva richiesta di integrazione da parte  dell'AIFA  da
inviarsi entro il citato termine perentorio di quattordici giorni. 
  3. Qualora i centri di origine ovvero i prodotti da importare siano
stati, anche solo in parte, oggetto di valutazione  e  autorizzazione
nell'ambito di procedure  registrative  da  parte  di  una  Autorita'
competente europea, il richiedente e' tenuto  a  inserire  un  chiaro
riferimento alle predette valutazioni e autorizzazioni,  al  fine  di
rendere piu' agevole la  valutazione  dell'AIFA.  Il  richiedente  e'
tenuto inoltre ad indicare le eventuali  ispezioni  condotte  a  tali
centri da parte di una competente Autorita' Europea.  Il  richiedente
e'  tenuto  altresi'  a  fornire  un  documento   riassuntivo   sulle
principali differenze, rispetto agli analoghi  medicinali  registrati
in Unione europea, in merito ai dati  epidemiologici  del  plasma  di
origine  e  al  processo  di  raccolta,   produzione   e   controllo,
valutandone l'impatto sulla qualita' e sicurezza  dei  medicinali  da
ottenere. 
  4. All'esito del giudizio di idoneita' di cui al  precedente  comma
2, il richiedente e' tenuto a presentare  all'AIFA  singole  istanze,
alle quali viene allegata la copia  del  giudizio  di  idoneita',  la
documentazione descritta al punto  1  (informazioni  generali)  e  al
punto 6 (certificazioni) dell'Allegato 1 al presente decreto, nonche'
una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   della
conformita' alla documentazione tecnica prevista al comma 2.  L'AIFA,
esaminata l'istanza, corredata dalla relativa documentazione,  adotta
il provvedimento finale entro trenta giorni. 
  5.  Il   richiedente   aggiorna   annualmente   la   documentazione
tecnico-scientifica di cui al comma 2 e la sottopone alla valutazione
dell'AIFA.  In  allegato  alla   documentazione   tecnico-scientifica
presentata in sede di aggiornamento annuale, il  richiedente  attesta
altresi', sotto la propria responsabilita', ai sensi  degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che tutti i prodotti ottenuti, compresi gli  intermedi,  sono
stati esportati in Paesi terzi  e  che  nessuna  parte  dei  prodotti
importati e  lavorati  e'  stata  utilizzata  per  la  produzione  di
medicinali  destinati  al  mercato  europeo.  L'AIFA  esprime   entro
sessanta giorni dalla ricezione  di  una  documentazione  valida,  un
giudizio  di  idoneita'  sulla   documentazione   tecnico-scientifica
presentata.  La  documentazione  si  intende  validamente  presentata
scaduto il termine massimo di quattordici giorni dalla  presentazione
dell'istanza  da  parte  del  richiedente  e   salva   richiesta   di
integrazione da parte dell'AIFA da inviarsi entro il  citato  termine
perentorio di quattordici giorni. 
  6. Le variazioni introdotte alla documentazione tecnico-scientifica
di  cui   al   comma   2   sono   comunicate   all'AIFA   nell'ambito
dell'aggiornamento annuale di cui al comma 5. Per la  classificazione
delle variazioni il richiedente deve fare riferimento al  regolamento
n. 1234/2008 della  Commissione  europea  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' alla linea guida C(2013)  2804  del  16  maggio
2013. Le variazioni, classificate come tipo IB e tipo II ai sensi del
citato regolamento n. 1234/2008, devono essere autorizzate  dall'AIFA
prima della loro implementazione e possono  essere  presentate  anche
separatamente dall'aggiornamento annuale. 
  7. Nell'ambito delle attivita' di  cui  ai  commi  2,  5  e  6  del
presente articolo e, ove necessario, delle attivita' ispettive di cui
all'art. 3, comma 7, del presente decreto, l'AIFA si avvale del CNS e
dell'ISS in relazione ai  potenziali  rischi  associati  all'origine,
qualita' e sicurezza dei  prodotti  del  sangue  da  importare  e  da
ottenere,  secondo   modalita'   operative   definite   in   apposite
convenzioni. 
  8. Tenuto conto  delle  specifiche  competenze,  l'ISS  esprime  il
proprio parere su tutte le  informazioni  inerenti  al  plasma,  agli
intermedi,  ai  medicinali  da  ottenere  e  agli   stabilimenti   di
produzione di cui all'Allegato 1; il CNS esprime  il  proprio  parere
sulle informazioni inerenti al plasma di cui al punto 2 dell'Allegato
1.  L'AIFA  trasmette   contestualmente   al   CNS   e   all'ISS   la
documentazione prevista dall'Allegato 1. L'invio della  richiesta  di
parere all'ISS e al CNS sospende i termini del  procedimento  per  un
massimo di sessanta giorni, entro i quali il CNS e l'ISS sono  tenuti
a rendere il proprio parere. 
  9. Le ispezioni, qualora disposte dall'AIFA ai sensi  dell'art.  3,
comma 7, sospendono il termine del procedimento  per  un  massimo  di
novanta giorni, entro i quali l'AIFA comunica  agli  interessati  gli
esiti finali ispettivi.». 
    d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Importazione dei  prodotti  del  sangue  provenienti  da
centri di raccolta e produzione ubicati sul  territorio  degli  Stati
Uniti  e  del  Canada  e  regolarmente  approvati  dalla   competente
Autorita' statunitense, destinati alla produzione  di  medicinali  da
commercializzare esclusivamente in Paesi Terzi). - 1. Le  aziende  di
cui all'art. 3, comma 1, preventivamente autorizzate alla  produzione
di medicinali emoderivati,  possono  importare  prodotti  del  sangue
provenienti da centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio
degli Stati  Uniti  e  del  Canada  e  regolarmente  approvati  dalla
competente  Autorita'  statunitense,  destinati  alla  produzione  di
medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi Terzi. 
  2. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1, presentano un  rendiconto
annuale delle importazioni effettuate, contenente le  informazioni  e
le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 6.1 dell'allegato 1 al  presente
decreto. 
  3. Nell'ambito della  documentazione  prodotta  per  il  rendiconto
annuale, il richiedente e' tenuto  a  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', che i dati di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'Allegato
1 al presente decreto sono conformi alle relative A.I.C. regolarmente
registrate  sul  territorio  degli  stessi  Stati  Uniti,  sotto   il
controllo di US FDA. 
  4.  Nel  caso  in  cui  i  medicinali  ottenuti  siano   registrati
esclusivamente  in  Paesi  terzi  diversi  dagli  Stati   Uniti,   il
richiedente e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita': 
    a) la conformita'  dei  dati  di  cui  ai  punti  2,  3,  4  e  5
dell'Allegato 1 al presente  decreto  al  dossier  autorizzativo  del
medicinale da ottenere, indicandone i riferimenti autorizzativi; 
    b) che il  processo  di  raccolta,  controllo  e  produzione  dei
medicinali e' equivalente, per  quanto  riguarda  la  qualita'  e  la
sicurezza,  a  quello  applicato  per  la  produzione   di   analoghi
medicinali registrati in USA; 
    c) che tutto il processo di raccolta, controllo e produzione  dei
prodotti del sangue effettuato sul territorio degli  Stati  Uniti  e'
regolarmente ispezionato e autorizzato da parte di US FDA, applicando
gli stessi standard di qualita' e sicurezza previsti per  i  prodotti
registrati in USA. 
  5. Sono esclusi dalla fattispecie di cui al comma  4  del  presente
articolo i prodotti che, sebbene inizialmente provenienti  da  centri
di raccolta e produzione ubicati sul territorio degli Stati  Uniti  e
del Canada, subiscono ulteriori fasi di lavorazione  in  impianti  di
produzione e controllo ubicati in altri Paesi  terzi;  tali  prodotti
sono disciplinati dall'art. 5 del  presente  decreto.  Sono  altresi'
esclusi prodotti derivanti da attivita' di triangolazione commerciale
non autorizzate e supervisionate dall'US-FDA. 
  6. Resta ferma la possibilita' per  l'AIFA  di  chiedere  qualunque
ulteriore documentazione ritenuta utile ad attestare e documentare la
qualita' e la sicurezza dei prodotti importati. 
  7.  Trenta  giorni  prima  dell'importazione   l'azienda   notifica
all'AIFA almeno i seguenti dati: tipologia  di  prodotto,  numero  di
lotto, quantita', Paese di origine delle donazioni, dichiarazione  di
conformita' ai relativi dossier di autorizzazione  all'immissione  in
commercio  nel  Paese  di  destinazione  ,  fornendone  gli   estremi
autorizzativi. 
  8.  Le  attivita'  di  importazione  effettuate  dall'Azienda  sono
soggette alle attivita' di verifica previste ai  sensi  dell'art.  53
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 
  9. Rimane l'obbligo previsto all'art. 3,  comma  9,  per  l'azienda
importatrice, di informare l'AIFA  e  di  predisporre  idonee  azioni
cautelative, nel piu' breve tempo  possibile,  nei  casi  in  cui  si
configurino potenziali rischi per la salute pubblica. 
  10. Per le verifiche della documentazione  del  rendiconto  annuale
presentato ai sensi del  presente  articolo  si  applica  la  tariffa
prevista per le variazioni di tipo IA nazionali per ciascun lotto  di
plasma umano importato e la tariffa prevista  per  le  variazioni  di
tipo IB  nazionali  per  ciascun  lotto  di  intermedio  importato  o
prodotto finito di cui alla lettera e).  Tali  tariffe  si  applicano
fino ad un importo massimo corrispondente a 250 lotti di plasma umano
importati e 250 di intermedi e prodotti finiti importati. Per i lotti
importati eccedenti di plasma umano e di  intermedi  ovvero  prodotti
finiti si applica, per ciascuna delle suddette tipologie, una tariffa
forfettaria corrispondente a quella prevista  per  le  variazioni  di
tipo II nazionali.» 
    e) All'art. 11, comma 9, le  parole  «comma  4»  sono  sostituite
dalle parole «comma 8». 
    f) All'Allegato 1 - Documentazione da  presentare  ai  sensi  del
Titolo II, Capo I, articoli 3, 4, 5 e 6,  ai  fini  dell'importazione
dei prodotti del sangue destinati alla produzione di  medicinali,  e'
soppressa la  parte  introduttiva  e  il  paragrafo  1  «Informazioni
generali» e' sostituito dal seguente: 
    «1. Informazioni generali. - 1.1 Base legale per  l'importazione;
nei casi di applicazione dell'art.  4  specificare  la  tipologia  in
accordo alle casistiche da a) ad f) previste dal comma 1. 
    1.2. Richiedente (nome, indirizzo e codice fiscale). 
    1.3. Officina/e di produzione e importazione presso la  quale  la
societa'   richiedente   lavora   e   controlla   i   prodotti   fino
all'ottenimento e al rilascio dei prodotti finiti  (nome,  indirizzo,
fase di produzione svolta, riferimenti autorizzativi). 
    1.4. Denominazione del  prodotto  (ove  applicabile  indicare  la
denominazione  della  Farmacopea   europea   e   la   monografia   di
riferimento). 
    1.5. Quantita' importata o da importare (volume, massa, attivita'
o altri indicatori). 
    1.6 Identificativo del numero di lotto. 
    1.7. Contenitori con indicazione del tipo e del numero. 
    1.8. Paese di provenienza delle singole donazioni. 
    1.9. Fornitore  del  plasma  (organizzazione  responsabile  della
raccolta, processazione,  trasporto  e  stoccaggio  delle  donazioni:
nome, indirizzo, riferimenti autorizzativi). 
    1.10 Responsabile del controllo delle donazioni e del plasma pool
(nome, indirizzo, riferimenti autorizzativi). 
    1.11.  Ove  applicabile,  indicazione   della/e   officina/e   di
produzione  e  controllo   dell'intermedio   di   produzione   (nome,
indirizzo, fase di produzione svolta, riferimenti autorizzativi). 
    1.12.  Eventuali  intermediari  (nome,  indirizzo,  tipologia  di
attivita' svolta). 
    1.13. Mezzo di trasporto. 
    1.14. Frontiera di passaggio e USMAF-SASN. 
    1.15. Tipologia e quantita' di prodotti ottenuti o da ottenere. 
    1.16. Paesi di destinazione dei prodotti. 
    1.17.  Elenco  della  documentazione   e   delle   certificazioni
allegate. 
    1.18.  Dichiarazione  del  richiedente  di  disponibilita'  della
documentazione inerente tutte le informazioni sull'origine,  qualita'
e sicurezza in qualunque momento e  per  il  tempo  di  conservazione
previsto per i relativi controcampioni. 
    1.19. Nei casi di applicazione  dell'art.  4,  dichiarazione  del
richiedente, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000,  attestante  la  conformita'
dei  prodotti  importati  alla   documentazione   tecnico-scientifica
utilizzata a supporto di una A.I.C. rilasciata e ancora in vigore  ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive
modificazioni e integrazioni, ovvero  della  direttiva  2001/83/CE  e
successive modificazioni e integrazioni, cosi' come  implementata  in
uno  degli  Stati  membri  dell'UE  diversi  dall'Italia  ovvero  del
regolamento (CE) n. 726/2004. 
    1.20 Nei casi di  applicazione  dell'art.  5,  dichiarazione  del
richiedente, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000,  attestante  la  conformita'
dei  prodotti  importati  alla   documentazione   tecnico-scientifica
prevista nell'ambito dello stesso articolo. 
    1.21 Nei casi di applicazione dell'art. 6, comma 3, dichiarazione
del richiedente, ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che i dati di cui
ai punti 2, 3, 4  e  5  dell'Allegato  1  al  presente  decreto  sono
conformi alle relative A.I.C. regolarmente registrate sul  territorio
degli Stati Uniti, sotto il controllo di US FDA. 
    1.22 Nei casi di applicazione dell'art. 6, comma 4, dichiarazione
del richiedente, ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che: 
      a) la conformita' dei dati  di  cui  ai  punti  2,  3,  4  e  5
dell'Allegato 1 al presente  decreto  al  dossier  autorizzativo  del
medicinale da ottenere, indicandone i riferimenti autorizzativi; 
      b)  il  processo  di  raccolta,  controllo  e  produzione   dei
medicinali e' equivalente, per  quanto  riguarda  la  qualita'  e  la
sicurezza,  a  quello  applicato  per  la  produzione   di   analoghi
medicinali registrati in USA; 
      c) tutto il processo di raccolta, controllo  e  produzione  dei
prodotti del sangue effettuato sul territorio  degli  Stati  Uniti  e
Canada e' regolarmente ispezionato e autorizzato da parte di US  FDA,
applicando gli stessi standard di qualita' e sicurezza previsti per i
prodotti registrati in USA. 
    1.23. Dichiarazione della persona  qualificata  dell'officina  di
importazione attestante l'assunzione  di  responsabilita'  in  merito
alla  verifica  dell'idoneita'  di  tutti  i  requisiti  di  origine,
qualita' e sicurezza dei prodotti oggetto di  importazione,  ai  fini
della produzione di medicinali emoderivati e della  loro  conformita'
alla normativa vigente. 
    1.24   Nei   casi   di   applicazione    dell'art.    6,    copia
dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente statunitense
ai centri.». 
    g) All'Allegato 1 - Documentazione da  presentare  ai  sensi  del
Titolo II, Capo I, articoli 3, 4, 5 e 6,  ai  fini  dell'importazione
dei prodotti del sangue destinati alla produzione di  medicinali,  al
paragrafo 2 «Informazioni inerenti  al  plasma»  il  punto  2.2.1  e'
sostituito dal seguente: 
    «2.2.1. Conformita'  alle  monografie  della  farmacopea  europea
ovvero a equivalente farmacopea di riferimento». 
    h) All'Allegato 1 - Documentazione da  presentare  ai  sensi  del
Titolo II, Capo I, articoli 3, 4, 5 e 6,  ai  fini  dell'importazione
dei prodotti del sangue destinati alla produzione di  medicinali,  al
paragrafo 3. «Informazioni inerenti agli intermedi di produzione:  In
aggiunta alle informazioni inerenti il plasma di origine  di  cui  al
punto 2, nel caso di importazione di  intermedi,  il  richiedente  e'
tenuto a presentare  le  seguenti  indicazioni.»,  il  punto  3.3  e'
sostituito dal seguente, mentre il punto 3.4 e' aggiunto: 
    «3.3.  Copia  del  certificato   GMP   di   tutte   le   officine
farmaceutiche  coinvolte  nel  processo  di  produzione,   rilasciato
dall'Autorita' competente del Paese in cui le officine sono ubicate. 
    3.4 Dichiarazione a firma della  Persona  qualificata  attestante
che  tutte  le  officine  farmaceutiche  coinvolte  nel  processo  di
produzione sono conformi alle  GMP  e  che  tale  evidenza  e'  stata
verificata sulla  base  di  audit  il  cui  esito  ha  confermato  la
conformita' alle GMP.». 
    i) All'Allegato 1 - Documentazione da  presentare  ai  sensi  del
Titolo II, Capo I, articoli 3, 4, 5 e 6,  ai  fini  dell'importazione
dei prodotti del sangue destinati alla produzione di  medicinali,  al
paragrafo 6. «Certificazioni: l'istanza di autorizzazione deve essere
corredata dalla seguente documentazione riferita al tipo di  prodotto
da importare», i punti 6.1.1 e 6.1.3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «6.1.1. risultati  di  negativita'  dei  test  di  screening  dei
marcatori virali, e/o di eventuali altri saggi, delle metodiche e dei
kit utilizzati in ogni singola donazione, nei mini  pool  e  in  ogni
pool di plasma secondo la normativa in vigore; eventuali risultati di
positivita' dei pool di plasma. 
    6.1.3. conformita' di tutto il  plasma,  degli  intermedi  e  dei
prodotti da ottenere alle A.I.C. n. e al PMF  di  riferimento  per  i
prodotti di cui agli articoli 4  e  6  (fornire  lista)  ovvero  alla
documentazione di cui all'art. 5, comma 2;».