IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 19890 del 22 luglio 2014,
n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n.  3849
del 9 marzo 2016 e n. 8848 del 27 giugno 2017; 
  Visti i provvedimenti  del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale  Puglia  e  Basilicata  riguardanti  il
trasferimento, a titolo non oneroso, ai sensi dell'art. 56-bis, comma
1, del decreto-legge n. 69 del 2013, di immobili  statali  ai  Comuni
della Provincia di Matera (MT): 
    prot. n. 2014/18095, prot. n. 2014/18108 e  prot.  n.  2014/18112
del 28 luglio 2014, con i quali sono stati trasferiti  al  Comune  di
Aliano  gli  immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato   e
denominati,   rispettivamente,   «Appartamento»,    «Abitazione»    e
«Deposito»; 
    prot. n. 2014/15813 del 27 giugno 2014, con  il  quale  e'  stato
trasferito al Comune di Craco l'immobile appartenente  al  patrimonio
dello Stato e denominato «Area contermine alloggi legge n. 1010/48»; 
    prot. n. 2014/28432 del 12 dicembre 2014, con il quale  e'  stato
trasferito al Comune di San Mauro Forte  l'immobile  appartenente  al
patrimonio  dello  Stato  e   denominato   «Fabbricato   per   civile
abitazione»; 
    prot. n. 2014/24841 del 30 ottobre 2014, con il  quale  e'  stato
trasferito al Comune di Scanzano Jonico  l'immobile  appartenente  al
patrimonio dello Stato e denominato «Area con manufatto a servizio ex
idrovora consorzio di bonifica»; 
    prot. n. 2014/27520, prot. n. 2014/27526,  prot.  n.  2014/27528,
prot. n. 2014/27535 e prot. n. 2014/27537 del 4 dicembre 2014, con  i
quali  sono  stati  trasferiti  al  Comune  di  Tursi  gli   immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente,
«Area urbana-cabina Enel», «Area urbana», «Ex casello di bonifica nn.
3 e 13», «Terreni agricoli», «Abitazione»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio -  Direzione  regionale  Puglia  e
Basilicata, in cui si espone che, alla data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4831 del 10  aprile
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                         al Comune di Aliano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Aliano sono
ridotte annualmente in  misura  pari  alla  riduzione  delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune  degli  immobili  denominati  «Appartamento»,  «Abitazione»  e
«Deposito»,  meglio  individuati  nei  provvedimenti  del   Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio -  Direzione  regionale  Puglia  e
Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/18095, prot. n. 2014/18108
e prot. n. 2014/18112 del 28 luglio 2014, a decorrere dalla data  del
trasferimento. 
  2. La misura di detta  riduzione  e'  quantificata  in  €  1.229,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Aliano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad € 5.438,33, sino all'anno 2018 compreso,  il  Ministero
dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  n.  3575/02  entro  l'anno  in
corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di € 1.229,00.