IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 3849 del 9 marzo 2016 e n. 8848 del 27 giugno 2017; Visti i provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata riguardanti il trasferimento, a titolo non oneroso, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, di immobili statali ai Comuni della Provincia di Matera (MT): prot. n. 2014/18095, prot. n. 2014/18108 e prot. n. 2014/18112 del 28 luglio 2014, con i quali sono stati trasferiti al Comune di Aliano gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Appartamento», «Abitazione» e «Deposito»; prot. n. 2014/15813 del 27 giugno 2014, con il quale e' stato trasferito al Comune di Craco l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area contermine alloggi legge n. 1010/48»; prot. n. 2014/28432 del 12 dicembre 2014, con il quale e' stato trasferito al Comune di San Mauro Forte l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Fabbricato per civile abitazione»; prot. n. 2014/24841 del 30 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito al Comune di Scanzano Jonico l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area con manufatto a servizio ex idrovora consorzio di bonifica»; prot. n. 2014/27520, prot. n. 2014/27526, prot. n. 2014/27528, prot. n. 2014/27535 e prot. n. 2014/27537 del 4 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti al Comune di Tursi gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area urbana-cabina Enel», «Area urbana», «Ex casello di bonifica nn. 3 e 13», «Terreni agricoli», «Abitazione»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4831 del 10 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Aliano 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Aliano sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Appartamento», «Abitazione» e «Deposito», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/18095, prot. n. 2014/18108 e prot. n. 2014/18112 del 28 luglio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in € 1.229,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Aliano. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad € 5.438,33, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di € 1.229,00.