IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con  cui  sono  stati  soppressi  i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui,  in  conformita'
delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le  consequenziali
variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  prevedendo,  tra
l'altro, la sostituzione della tabella A  ad  esso  allegata  con  la
tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici  del
Giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli Uffici del Giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto  l'art.  1,  con  cui  la  tabella  A  allegata  al   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e  B  allegate  al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A  allegata
alla legge 21 novembre 1991, n.  374,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di  cui  agli  allegati  V,VI  e  VII  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli Uffici del Giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n.  212,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini  perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli Uffici del Giudice di pace  mantenute
con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015, n. 49; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo
la possibilita' per gli enti locali  interessati,  anche  consorziati
tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le  comunita'  montane,
di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo  provvedimento,
anche  previo  accorpamento  di  territori  limitrofi  compresi   nel
circondario di un unico Tribunale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  maggio  2016,  e   successive
variazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n.
179, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice  di  pace
specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento; 
  Considerato che con nota del 2 maggio 2018,  i  Comuni  di  Todi  e
Marsciano, facendo seguito alle istanze presentate in data 29  aprile
2013, 18 aprile 2014 e 1° dicembre 2015, hanno reiterato la richiesta
di accorpare il  territorio  del  Comune  di  Marsciano,  attualmente
compreso nella giurisdizione della  sede  circondariale  di  Spoleto,
all'Ufficio del giudice di pace di Todi, mantenuto con oneri a carico
degli enti locali  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
156/2012; 
  Valutato  che  la  richiesta,  riferendosi  a  territori  limitrofi
compresi nel medesimo circondario di Tribunale, risulta  conforme  al
quadro  normativo  di  riferimento  sotto  il  profilo   dell'assetto
territoriale realizzabile ai sensi del decreto-legge del 31  dicembre
2014, n. 192, convertito con  modificazioni  dalla  citata  legge  n.
11/2015 ed  e',  altresi',  coerente  con  i  parametri  dimensionali
individuati,  per  la  giustizia  di  prossimita',  con   il   citato
decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011; 
  Rilevato che la modesta distanza tra i Comuni interessati  consente
di  ritenere  condivisibile   l'istanza   anche   in   funzione   del
conseguimento, a beneficio dell'utenza e degli operatori  di  settore
interessati, di  una  maggiore  fruibilita'  del  servizio  giustizia
presso la sede di Todi; 
  Acquisito il parere al riguardo dell'ufficio legislativo; 
  Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra   evidenziato,   procedere
all'accorpamento  del  territorio  del  Comune  di   Marsciano   alla
circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Todi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il territorio del Comune di Marsciano,  attualmente  incluso
nella circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Spoleto,  e'
accorpato al territorio limitrofo  della  circoscrizione  giudiziaria
dell'ufficio del Giudice di pace di Todi.