Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita' medicinale «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir  Disoproxil
Zentiva»,  autorizzata  con  procedura  centralizzata  europea  dalla
Commissione europea con la decisione del 17 luglio 2017  ed  inserita
nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: 
      EU/01/17/1210/001. 
    Titolare A.I.C.: Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni  Mecholupy,
102 37 Prague 10 (Czech Republic). 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Zentiva K.S. ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 14 marzo 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19
marzo 2018; 
  Vista la deliberazione n. 16 del 30 aprile 2018  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla   specialita'   medicinale   EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR
DISOPROXIL ZENTIVA nelle confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i
seguenti numeri di identificazione nazionale: 
    confezione: 600/200/245 mg compresse rivestite con  film  falcone
(HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 045495013/E (in base 10). 
  Indicazioni    terapeutiche:     «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir
disoproxil Zentiva» e' una combinazione a dose  fissa  di  efavirenz,
emtricitabina e tenofovir disoproxil. E' indicato per il  trattamento
dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1)
negli  adulti  di  eta'  pari  o  superiore  ai  diciotto  anni   con
soppressione virologica a livelli di HIV-1 RNA <50 copie/ml per  piu'
di tre mesi con la terapia antiretrovirale di combinazione in  corso.
I pazienti non devono  aver  manifestato  fallimenti  virologici  con
qualsiasi terapia antiretrovirale precedente e prima dell'inizio  del
primo regime antiretrovirale non devono  essere  stati  portatori  di
ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad uno
qualsiasi      dei      tre       componenti       contenuti       in
«Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva». 
  La      dimostrazione      dei      benefici      dell'associazione
efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil e' principalmente basata
sui dati a quarantotto settimane di  uno  studio  clinico  nel  quale
pazienti   con   soppressione   virologica   stabile    in    terapia
antiretrovirale di  combinazione  sono  passati  al  trattamento  con
efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil.  Non  sono  attualmente
disponibili  dati  derivati  da  studi  clinici  con   l'associazione
efavirenz/emtricitabina/tenofovir   disoproxil   in   pazienti    non
pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati. 
  Non sono disponibili dati che  supportino  l'uso  dell'associazione
efavirenz/emtricitabina/tenofovir  disoproxil  in  combinazione   con
altri antiretrovirali.