IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 110 del regio decreto 17 ottobre 1922, n.  1401,  come
modificato dal regio decreto-legge 4 maggio  1936,  n.  971,  recante
testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette,  il
quale istituisce il Fondo di previdenza per gli impiegati  dipendenti
dai concessionari del servizio di riscossione tributi e  delle  altre
entrate dello Stato e degli Enti pubblici, gia' Fondo di previdenza a
favore degli impiegati dalle esattorie e  ricevitorie  delle  imposte
dirette,  quale   Fondo   integrativo   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; 
  Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata  dalla  legge
29 luglio 1971, n. 587 recante  Norme  sul  riordinamento  del  Fondo
speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette, la quale dispone, agli articoli  8
e  9,  che  sono  obbligatoriamente  iscritti  al  predetto  Fondo  i
dipendenti delle societa' che  esercitano  attivita'  di  riscossione
delle imposte dirette; 
  Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica il quale
prevede che, a decorrere  dal  1°  gennaio  1998,  per  il  personale
addetto alle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte  dirette,  il
trattamento  pensionistico  integrativo  di  quello  obbligatorio  si
consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza
previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di
appartenenza; 
  Visto l'art. 3, comma 18, del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, il quale dispone che, a seguito della soppressione  del  sistema
di riscossione in concessione e della creazione di apposita  societa'
per azioni, prima Riscossione S.p.A., poi Equitalia  S.p.A.,  restano
ferme le disposizioni relative al Fondo di  previdenza  di  cui  alla
legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225
recante  Disposizioni  urgenti  in   materia   fiscale   e   per   il
finanziamento di esigenze indifferibili,  il  quale  dispone  che,  a
seguito della soppressione delle societa'  del  Gruppo  Equitalia,  a
decorrere dal 1° luglio 2017, il personale con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio  alla
data di entrata in vigore del predetto decreto,  senza  soluzione  di
continuita', e' trasferito  all'ente  pubblico  economico  denominato
«Agenzia  delle   entrate-Riscossione»,   con   la   garanzia   della
conservazione della posizione giuridica,  economica  e  previdenziale
maturata alla data del trasferimento; 
  Considerato che l'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225  del  2016  e
modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, e successivamente modificato dall'art.  1,  comma  39,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale  prevede  l'adozione  di  un
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  il
quale sono individuate le modalita' di utilizzazione, a decorrere dal
1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di  previdenza  di  cui  alla
legge  n.  377  del  1958,  al  fine  di  armonizzare  la  disciplina
previdenziale del personale proveniente  dalle  societa'  del  Gruppo
Equitalia con quella dell'assicurazione generale  obbligatoria  sulla
base dei principi e dei criteri  direttivi  indicati  nella  legge  8
agosto 1995, n. 335; 
  Ritenuto di utilizzare le risorse del Fondo di  previdenza  di  cui
alla legge n. 377 del 1958 al fine  di  modificare  le  modalita'  di
calcolo delle prestazioni pensionistiche del predetto Fondo  mediante
l'introduzione del sistema contributivo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 9-bis, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e successive  modificazioni  e
integrazioni,  individua   in   via   esclusiva   le   modalita'   di
utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge
2  aprile  1958,  n.  377,  secondo   la   disciplina   previdenziale
dell'assicurazione generale obbligatoria, in attuazione dei  principi
e dei criteri direttivi della legge 8 agosto 1995, n. 335.