IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5,  comma  2  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
  Visto il titolo IV, capo VIII del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n.  300  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
in particolare, l'art.  6,  comma  1,  lettere  a),  e)  ed  o),  che
attribuisce alla direzione per la protezione della natura e del  mare
le funzioni negli ambiti delle  aree  protette  terrestri  e  marine,
della biodiversita', nonche' delle attivita' in  materia  di  mare  e
biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri  e
marini; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Vista  la  «Convenzione  relativa  alle  zone  umide   d'importanza
internazionale soprattutto come  habitat  degli  uccelli  acquatici»,
firmata  a  Ramsar  il  2  febbraio  1971  e  di  seguito  denominata
Convenzione di Ramsar; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione   alla
Convenzione di Ramsar; 
  Considerato che la predetta Convenzione,  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1987,
n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  111  del  15  maggio
1987, con il quale e' stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di
emendamento alla Convenzione  di  Ramsar,  adottato  a  Parigi  il  3
dicembre 1982; 
  Vista la deliberazione del Comitato nazionale per le aree  protette
del 21 dicembre 1993 che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 6
dicembre 1991, n.  394,  include  nella  classificazione  delle  aree
protette anche le zone umide  d'importanza  internazionale  ai  sensi
della Convenzione di Ramsar; 
  Considerato  che  l'attuazione  della  Convenzione  di  Ramsar   e'
coerente con gli  obiettivi  di  tutela  della  biodiversita',  degli
habitat e delle specie della flora e della  fauna  selvatica  sanciti
anche da direttive europee nonche' da  altri  accordi  e  convenzioni
internazionali, fra i quali si richiamano: 
    la  direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile   1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla versione  codificata  della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  30
novembre 2009, di seguito denominata direttiva «Uccelli»; 
    la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva
«Habitat»; 
    il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997,
n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva Habitat; 
    il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003,  n.
120 «Regolamento recante modifiche ed  integrazioni  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  concernente
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  fauna
selvatiche»; 
    la «Convenzione sulle specie migratrici appartenenti  alla  fauna
selvatica», del 23  giugno  1979,  nota  come  Convenzione  di  Bonn,
ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42; 
    la «Convenzione relativa alla conservazione della vita  selvatica
e dell'ambiente naturale in Europa», del 19 settembre 1979, nota come
Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503; 
    la «Convenzione sulla diversita' biologica», sottoscritta  a  Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14  febbraio  1994,
n. 124; 
    la  strategia  nazionale  per  la  biodiversita'  approvata   con
l'intesa espressa, il 7 ottobre 2010, dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano; 
    la rete mondiale delle riserve della biosfera del  programma  MAB
UNESCO; 
  Considerato che la Convenzione di Ramsar e' coerente anche con  gli
obiettivi di altre direttive europee, fra le quali si richiama: 
    la direttiva sulle acque 2000/60/CE,  che  istituisce  un  quadro
d'azione per le acque interne, per le foci dei fiumi e per  le  acque
costiere, recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Considerato che gli atti della  Convenzione  definiscono  specifici
criteri   di   identificazione   delle   zone   umide    d'importanza
internazionale, proposti nel corso della  «Conferenza  internazionale
sulla conservazione delle  zone  umide  e  degli  uccelli  acquatici»
tenutasi a Heilingenhafen (Germania 1974) ed in  seguito  adottati  e
integrati nel corso delle Conferenze delle parti; 
  Considerato che le Conferenze delle parti hanno definito specifiche
modalita' per l'identificazione e la designazione di dette zone umide
d'importanza internazionale illustrate nel «Strategic  Framework  and
guidelines for the future development of  the  List  of  Wetlands  of
International Importance of the Convention on Wetlands»,  adottate  e
integrate con le seguenti risoluzioni: 
    VII.11 come emendata  dalla  risoluzione  VII.13  (COP  VII,  San
Jose', Costa Rica 1999); 
    VIII.11 e VIII.33 (COP VIII, Valencia, Spagna, 2002); 
    IX.1 allegati A e B (COP IX, Kampala, Uganda, 2005); 
    X.1 e X.20 (COP X, Changwon, Corea, 2008); 
  Considerato che, a norma dell'art. 2,  comma  4  della  Convenzione
medesima   l'Italia   ha   designato    zone    umide    d'importanza
internazionale, che sono state quindi inserite  nell'apposito  elenco
di cui all'art. 2, comma 1 della Convenzione; 
  Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5  le  parti  contraenti
hanno il diritto di aggiungere al predetto elenco  altre  zone  umide
situate sul proprio territorio; 
  Considerato, peraltro, che l'art.  4,  comma  1  della  Convenzione
prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle  zone
umide creando nelle stesse riserve  naturali,  indipendentemente  dal
fatto che siano o meno riconosciute d'importanza internazionale, e ne
assicuri un'adeguata protezione; 
  Vista la richiesta  di  designazione  di  zona  umida  d'importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar per il sito «Foce
del Rio Posada» pervenuta, con comunicazione prot. 7187 del 6  aprile
2017, dall'Ente gestore del Parco  naturale  regionale  di  Tepilora,
ricadente  nella  Provincia  di   Nuoro,   corredata   dalla   scheda
informativa sulle zone umide Ramsar, Ramsar Information Sheet  (RIS),
prevista, per la fase di designazione, dalla Conferenza  delle  parti
contraenti la Convenzione di Ramsar; 
  Preso atto che come descritto in detta richiesta,  il  sito  ricade
nel territorio dei Comuni di Posada e di Torpe', Provincia di Nuoro; 
  Preso atto che detta richiesta  e'  corredata  dalla  delibera  del
consiglio comunale di Posada n. 8 del 10 marzo  2017  avente  oggetto
«Richiesta al Ministero  dell'ambiente  di  designazione  della  zona
umida di Posada compresa all'interno del perimetro del Parco naturale
regionale di Tepilora nella Convenzione Ramsar» e dalla delibera  del
consiglio comunale di Torpe' n. 2 del 31 marzo 2017,  avente  oggetto
«Richiesta al Ministero  dell'ambiente  di  designazione  della  zona
umida di Torpe' compresa all'interno del perimetro del Parco naturale
regionale  di  Tepilora  nella  Convenzione  Ramsar»,  con  le  quali
entrambi  i  comuni  si  sono  fatti  promotori  del   riconoscimento
dell'area fra i siti di  importanza  internazionale  ai  sensi  della
Convenzione di Ramsar; 
  Preso atto che l'area proposta comprende il tratto finale  del  Rio
Posada, la sua foce e  le  aree  umide  limitrofe,  interessando  736
ettari; 
  Preso atto che la zona umida in questione: 
    ricade in parte  nel  piu'  ampio  Parco  naturale  regionale  di
Tepilora, esteso 7.877,81 ettari, istituito con legge regionale della
Sardegna 24 ottobre 2014, n. 21; 
    ricade in parte  nel  sito  «Tepilora,  Rio  Posada  e  Montalbo»
inserito  nella  rete  mondiale  delle  riserve  della  biosfera  del
programma MaB UNESCO, il 14 giugno  2017,  nel  corso  della  29esima
sessione del Consiglio internazionale di coordinamento del  programma
uomo e biosfera dell'UNESCO (ICC_MAB), tenutasi a Parigi dal 12 al 15
giugno 2017; 
  Preso atto che i confini di  detta  zona  umida  sono  identificati
nella cartografia allegata alla richiesta  e  il  cui  centro  ha  le
seguenti coordinate geografiche 40° 38' 22" N - 9° 42' 24" E; 
  Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che il sito svolge  quale
zona umida costiera nella porzione orientale della  Regione  autonoma
della Sardegna, in connessione con un articolato sistema  di  piccole
lagune costiere; 
  Riconosciuto che si trovano qui habitat di alimentazione nonche' di
svernamento e/o  di  nidificazione  per  diverse  specie  di  uccelli
acquatici, alcuni dei quali di interesse conservazionistico; 
  Riconosciuto, altresi', il particolare valore  naturalistico  degli
habitat e delle specie inclusi nell'area, rappresentati  da  ambienti
altamente   significativi   e   diversificati   sotto   gli   aspetti
floristico-vegetazionali; 
  Considerato che l'istruttoria svolta  secondo  i  criteri  definiti
dallo «Strategic Framework and guidelines for the future  development
of the List of Wetlands of International Importance of the Convention
on Wetlands» ha confermato, cosi'  come  illustrato  nella  richiesta
pervenuta dall'Ente gestore del Parco naturale regionale di Tepilora,
che le caratteristiche del sito rispondono a quattro dei nove criteri
adottati per  l'identificazione  e  la  designazione  di  nuove  zone
Ramsar, ed in particolare: 
    al  criterio  1,  poiche'   nel   sito   sono   presenti   esempi
rappresentativi e rari di  aree  umide  naturali  e  offre  rilevanti
servizi ecosistemici sotto il profilo idraulico,  in  quanto  il  Rio
Posada svolge un ruolo importante nel  drenaggio  naturale  verso  il
mare delle acque che afferiscono ad un bacino idrografico di 680  km²
che, soggetto a piene  occasionali,  talvolta  di  forte  intensita',
rende l'intera piana del sistema di  foce  soggetta  ad  allagamento,
mitigando l'impatto a monte delle piene; i depositi alluvionali cosi'
accumulati nelle aree emerse determinano una  particolare  fertilita'
dei terreni che  contribuisce  alla  diversificazione  del  paesaggio
agrario della piana e conseguentemente del popolamento  ornitico;  il
continuo, anche se variabile, apporto di acque interne, con  relativi
detriti organici, e di acque marine, attraverso le lagune e i  canali
di  foce,  contribuisce  alla  formazione  di  biocenosi   acquatiche
complesse e diversificate; 
    al criterio 2, poiche' mantiene specie  considerate  vulnerabili,
minacciate o  gravemente  minacciate  dalle  liste  rosse  nazionali,
secondo i criteri delle liste rosse IUCN, e segnalate dalla direttiva
Habitat; si richiamano, ad esempio,  Circus  aeruginosus,  Nycticorax
nycticorax, Ixobrychus minutus, Passer montanus, Alauda  arvensis  ed
Emys orbicularis; 
    al criterio 3, in quanto, grazie alla variabilita' degli habitat,
fra i quali i canneti a Phragmites australis e le formazioni  riparie
a Tamarix africana e quelle alofitiche a salicornie, si registra  una
rilevante  presenza   di   specie   d'interesse   conservazionistico,
segnalate anche a sostegno dei  criteri  2  e  4,  fra  le  quali  si
richiamano  Motacilla  flava  e  Luscinia   megarhynchos   e   alcune
trans-sahariane, come Lanius senator e Ardeola ralloides; 
    al criterio 4, poiche' costituisce un luogo di ristoro, ricco  di
risorse alimentari, per le specie, significative anche per i  criteri
2 e 3, svernanti o fornendo un rifugio per  molte  specie  migratrici
durante i passaggi autunnali e primaverili,  anche  grazie  alla  sua
posizione geografica nel centro del Mediterraneo: lungo il Rio Posada
e nello stagno interno, nei  diversi  habitat,  si  segnalano  specie
nidificanti  regolari  quali  Porphyrio  porphyrio,  Ardea  purpurea,
Nycticorax nycticorax e Bubulcus ibis, insieme a  specie  nidificanti
irregolari quali Aythya nyroca e Ardeola ralloides; negli  ambiti  ad
acque salate e salmastre si registra la nidificazione  di  Himantopus
himantopus,  mentre  nel  cordone   dunale   quella   di   Charadrius
alexandrinus;  infine  nella   piana   alluvionale   si   rileva   la
nidificazione di Burbinus  oedicnemus,  Calandrella  brachydactyla  e
Anthus campestris; 
  Valutato pertanto che la zona umida in questione assume particolare
valore per il mantenimento  della  diversita'  ecologica  e  genetica
della  regione  mediterranea,  grazie  alla  ricchezza  floristica  e
faunistica, e costituisce  un  sito  fortemente  rappresentativo  nel
sistema di zone umide, soddisfacendo  quattro  dei  nove  criteri  di
identificazione delle  zone  umide  ai  sensi  della  Convenzione  di
Ramsar; 
  Vista la nota prot. 15592 del 18 luglio 2017 con la quale e'  stato
richiesto alla Regione autonoma della Sardegna il  parere  in  merito
allo   schema   di   decreto   e   all'allegata    cartografia    per
l'individuazione della zona umida «Foce Rio Posada» quale zona  umida
di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  della  Regione  autonoma   della
Sardegna, espresso con delibera di giunta n.  10/4  del  27  febbraio
2018, trasmessa con nota prot. 5732  del  9  marzo  2018,  in  merito
all'individuazione della zona umida «Foce del Rio Posada» quale  zona
umida d'importanza  internazionale  ai  sensi  della  Convenzione  di
Ramsar; 
  Ritenuto  di  procedere   all'individuazione   della   zona   umida
d'importanza internazionale denominata «Foce del Rio Posada» ai sensi
della Convenzione internazionale di Ramsar; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La zona umida denominata «Foce  del  Rio  Posada»,  ubicata  nei
Comuni di Posada e Torpe', in Provincia di Nuoro, e' individuata zona
umida d'importanza internazionale ai sensi e per  gli  effetti  della
«Convenzione relativa alle zone  umide  d'importanza  internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata  a  Ramsar
il 2 febbraio 1971. 
  2. I confini della zona umida sono rappresentati nella  cartografia
allegata al presente decreto del quale costituisce parte  integrante,
in rappresentazione in scala 1:35.000.