IL DIRETTORE GENERALE
per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a);
Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127
del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il
riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e
traduttori;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in
particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la
determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe
di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui
all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 e' stata
dichiarata corrispondente alla classe L12;
Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993 con il quale
e' stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per
interpreti e traduttori con sede in Mantova, via Scarsellini n. 2, a
rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai
sensi della legge n. 697 del 1986;
Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2003 con il quale e' stato
confermato il riconoscimento della predetta scuola, che ha assunto la
denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici;
conseguentemente la scuola e' stata abilitata ad istituire ed
attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata
triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli
effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle universita' al termine
dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in
«Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al
decreto ministeriale 4 agosto 2000;
Visto il decreto direttoriale 4 marzo 2014, n. 727, con il quale la
scuola e' stata autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi
ammissibili per ciascun anno da 25 a 75 unita' e, per l'intero ciclo,
a 225 unita';
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2015 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la
commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere
obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 38 del 2002;
Visto il decreto del capo Dipartimento n. 1693 del 28 luglio 2015
con il quale la scuola e' stata autorizzata a trasferire la propria
sede principale in Mantova da Via scarsellini n. 2 a Mantova, via
Giuseppina Rippa n. 2;
Vista l'istanza presentata dalla predetta scuola per l'istituzione
di una sede periferica della Scuola superiore per mediatori
linguistici in Firenze, via San Gallo n. 55;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 23 febbraio 2018;
Decreta:
La Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova, con sede
in via Giuseppina Rippa n. 2 e' autorizzata ad istituire una sede
periferica della predetta scuola a Firenze, via San Gallo n. 55.
1. La scuola e' abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi
superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a
rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti nelle universita' al termine dei corsi
afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della
mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto
ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al
decreto ministeriale 16 marzo 2007.
2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno e'
pari a 50 unita' e, complessivamente per l'intero ciclo a 150 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2018
Il direttore generale: Melina