IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in data  14  dicembre  2017  dal  Centro
«Centro di  Ricerca,  Sperimentazione  e  Formazione  in  Agricoltura
"Basile Caramia" (CRSFA)» con sede legale in Via  Cisternino,  281  -
70010 Locorotondo (BA); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata  in  data  27  aprile
2018  presso  il  Centro  «Centro  di  Ricerca,   Sperimentazione   e
Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA)»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3
aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  14
dicembre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Centro di Ricerca, Sperimentazione  e  Formazione  in
Agricoltura  "Basile  Caramia"  (CRSFA)»  con  sede  legale  in   Via
Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA), e'  riconosciuto  idoneo  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995). 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    colture tropicali; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale.